Entro il 16 Giugno sarà necessario effettuare il pagamento dell’acconto IMU. Si tratta del primo appuntamento dell’anno, al quale seguirà quello di dicembre relativo al saldo IMU. Sono poche le novità da segnalare rispetto allo scorso anno e, tra queste, la più rilevante è relativa alle nuove regole sull’esenzione per i coniugi con residenze diverse.

Il trattamento riservato ai fini IMU all’abitazione principale (e alle sue pertinenze) dipende da un insieme di condizioni e di regole. In generale, il possesso dell’abitazione principale (in cui il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente) non costituisce presupposto dell’imposta. Fanno eccezione le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. Inoltre, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale (e relative pertinenze) in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo stesso.

Ai fini dell’IMU, per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Abitazione principale: quando è esclusa da IMU?

Il possesso dell’abitazione principale, come sopra definita, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Non si tratta, quindi di esenzione, ma di esclusione dal presupposto impositivo. Nella sostanza è comunque una “esenzione”, nella quale sono attratte le pertinenze.

Abitazioni principali escluse da IMU

A/2 Abitazioni di tipo civile
A/3 Abitazioni di tipo economico
A/4 Abitazioni di tipo popolare
A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare
A/6 Abitazioni di tipo rurale
A/7 Abitazioni in villini
A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi

 

Sulla base del dettato normativo, possono intendersi quali pertinenze soltanto le unità immobiliari accatastate nelle categorie:

C/2 magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all’unità immobiliare abitativa
C/6 stalle, scuderie, rimesse, autorimesse
C/7 tettoie

 

Il contribuente può considerare come pertinenza dell’abitazione principale soltanto un’unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino a un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna a una categoria catastale diversa, espressamente indicata dalla norma.

Entro tale limite il contribuente ha la facoltà di individuare le pertinenze per le quali applicare il regime agevolato.

 

Abitazione principale: se il nucleo familiare dimora/risiede in immobili diversi:

La legge di Bilancio 2020, come modificata dall’art. 5-decies, D.L. n. 146/2021, dispone che “nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare”.

In proposito il Dipartimento delle Finanze ha fatto presente che “l’articolo 5-decies, comma 1, del D.L. n. 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 215/2021, prevede che «All’articolo 1, comma 741, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al secondo periodo, dopo le parole: “situati nel territorio comunale” sono inserite le seguenti: “o in comuni diversi” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, scelto dai componenti del nucleo familiare”. Di conseguenza, per effetto di tale intervento normativo, per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare”.

 

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Frisacco

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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