Per la verifica del superamento della soglia di euro 400.000, al di sopra della quale scatta già dal prossimo 1° luglio 2019 l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, si deve aver riguardo all’intero volume d’affari del soggetto Iva, pur se riferito anche ad attività non riconducibili a quelle soggette alla certificazione tramite scontrino o ricevuta fiscale.
È quanto emerge dalla lettura della risoluzione 47/E/2019, pubblicata nella giornata di ieri dall’Agenzia delle entrate in risposta ai dubbi pervenuti da più parti in relazione alla corretta regola per individuare la predetta soglia di euro 400.000.
Si ritiene opportuno ricordare che l’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015 prevede, a partire dal prossimo 1° gennaio 2020, l’obbligo generalizzato di memorizzare e trasmettere elettronicamente all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.
Tuttavia, per i soggetti con volume d’affari superiore ad euro 400.000, il predetto obbligo di memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi è anticipato al prossimo 1° luglio 2019.
È altresì previsto che, con apposito Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, siano previsti specifici esoneri dall’adempimento in questione, in funzione della tipologia di attività esercitata.
Nella risoluzione è precisato l’obbligo di trasmissione telematica, decorrente dal prossimo 1° gennaio 2020 (o dal prossimo 1° luglio 2019 per i contribuenti con volume d’affari superiore ad euro 400.000) produce i seguenti effetti:
- sostituisce la registrazione dei corrispettivi di cui all’articolo 24, comma 1, D.P.R. 633/1972;
- sostituisce le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi (tramite scontrino o ricevuta fiscale), fermo restando l’obbligo di emissione della fattura se richiesta dal cliente.
La questione critica che gli operatori si sono posti in vista del prossimo 1° luglio 2019 è nella determinazione della soglia di euro 400.000 di volume d’affari nelle ipotesi in cui il soggetto passivo svolga sia attività soggette all’obbligo di emissione di scontrino o ricevuta (di cui all’articolo 22 D.P.R. 633/1972), sia attività soggette agli ordinari obblighi di emissione della fattura.
Il dubbio riguardava se la soglia di euro 400.000 si riferisse solamente all’attività soggetta all’obbligo di certificazione tramite corrispettivi o dovesse tener conto anche delle attività per le quali il soggetto passivo è obbligato ad emettere fattura.
La risoluzione 47/E/2019 precisa che la nozione di volume d’affari è quella prevista nell’articolo 20 D.P.R. 633/1972, ed è quindi rappresentata dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dal soggetto passivo, registrate o soggette a registrazione ai sensi degli articoli 23 e 24 del D.P.R. 633/1972, al netto delle variazioni di cui all’articolo 26 dello stesso D.P.R. 633/1972.
Il richiamo agli articoli 23 e 24 del Decreto Iva significa che si deve aver riguardo al volume d’affari complessivo del contribuente che deve quindi comprendere non solo quelle soggette all’obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta, ma tutte le attività svolte dal soggetto Iva.
Pertanto, conclude l’Agenzia, al fine di verificare i soggetti che già dal prossimo 1° luglio 2019 devono memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi, si deve aver riguardo al volume d’affari dichiarato per l’anno 2018 (e quindi al quadro VE del modello Iva 2019 presentato entro lo scorso 30 aprile 2019).
Le attività iniziate nel corso del 2019 sono automaticamente escluse dall’obbligo per l’intero 2019, e resta fermo che, pur in assenza di obbligo, i soggetti passivi possono adempiere su base volontaria alla trasmissione telematica già a partire dal 1° luglio 2019 (anche con volumi d’affari inferiori alla soglia).
Lo studio rimane a disposizione per chiarimenti ed assistenza.
Tratto da ecnews.it