Dopo la conversione definitiva del Decreto Legge 193/2016 ecco le nuove scadenze fiscali 2017 in materia di comunicazioni iva trimestrali e spesometro:
Periodo di riferimento | Versamento IVA | Invio telematico dati IVA |
Gennaio | 16 febbraio 2017 | 31 maggio 2017 (liquidazioni) 25 luglio 2017 (spesometro) |
Febbraio | 16 marzo 2017 | 31 maggio 2017 (liquidazioni) 25 luglio 2017 (spesometro) |
Marzo | 17 aprile 2017 | 31 maggio 2017 (liquidazioni) 25 luglio 2017 (spesometro) |
I trimestre | 16 maggio 2017 | 31 maggio 2017 (liquidazioni) 25 luglio 2017 (spesometro) |
Aprile | 16 maggio 2017 | 25 luglio 2017 (spesometro) 31 agosto 2017 (liquidazioni) |
Maggio | 16 giugno 2017 | 25 luglio 2017 (spesometro) 31 agosto 2017 (liquidazioni) |
Giugno | 17 luglio 2017 | 25 luglio 2017 (spesometro) 31 agosto 2017 (liquidazioni) |
II trimestre | 22 agosto 2017 | 25 luglio 2017 (spesometro) 31 agosto 2017 (liquidazioni) |
Luglio | 22 agosto 2017 | 30 novembre 2017 |
Agosto | 18 settembre 2017 | 30 novembre 2017 |
Settembre | 16 ottobre 2017 | 30 novembre 2017 |
III trimestre | 16 novembre 2017 | 30 novembre 2017 (spesometro e liquidazioni) |
Ottobre | 16 novembre 2017 | 28 febbraio 2018 |
Novembre | 18 dicembre 2017 | 28 febbraio 2018 |
Dicembre | 16 gennaio 2018 | 28 febbraio 2018 |
IV trimestre | 16 marzo 2018 | 28 febbraio 2018
(spesometro e liquidazioni) |
Di conseguenza, solo per il 2017 le comunicazioni iva dei primi due trimestri vengono accorpate in un’unica comunicazione con scadenza 25 luglio 2017. Ciò non vale per le liquidazioni che devono essere comunicate da subito trimestralmente.
Dal 2018, invece, si parte con le scadenze fiscali a regime, quindi con le comunicazioni iva trimestrali per fatture emesse e ricevute e liquidazioni senza alcun accorpamento.
Sono stati abrogati lo spesometro annuale (tranne quello relativo al periodo d’imposta 2016) e le dichiarazioni Intrastat acquisti.
La dichiarazione IVA 2018 – per il periodo d’imposta 2017 – potrà essere presentata in forma autonoma fino al 30 aprile 2018.
Alle scadenze fiscali 2017 esposte nella tabella precedente – solo per il prossimo anno – occorre aggiungere le scadenze previste per lo spesometro 2017 annuale sul periodo d’imposta 2016 che rimangono quelle ordinarie ovvero:
- 10 aprile per i contribuenti IVA mensili;
- 20 aprile per i contribuenti IVA trimestrali.
Il contenuto minimo di dati da inviare al Fisco per le comunicazioni IVA trimestrali e spesometro è il seguente:
- a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
b) la data ed il numero della fattura;
c) la base imponibile;
d) l’aliquota applicata;
e) l’imposta;
f) la tipologia dell’operazione.
Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
- Per l’omessa/errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute è prevista una sanzione di 2 euro per ogni fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre;
- per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche la sanzione va da 500 a 2.000 euro.
Lo Studio Frisacco rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.