Partendo dall’art. 2342 del C.C., facendo riferimento alle Spa, si prevede che:

  • se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve essere fatto attraverso denaro;
  • alla sottoscrizione dell’atto costitutivo, si deve versare almeno il 25% dei conferimenti in denaro presso una banca, o nel caso di socio unico, l’intero ammontare;
  • i conferimenti in natura di beni e crediti devono essere oggetto di stima ai sensi dell’art. 2343 del C.C., non possono essere oggetto di conferimento opere e servizi.

Quindi all’atto della sottoscrizione dell’atto costitutivo, i soci che effettuano i conferimenti in denaro devono versare almeno 25% del capitale sottoscritto, il restante 75% deve essere versato tramite richiesta dell’organo amministrativo.

Su quest’ultimo punto si sottolinea come il Consiglio Notarile di Milano abbia precisato che “l’obbligo di versamento dei venticinque centesimi dei conferimenti in denaro, previsto dall’art. 42, comma 2, del C.C. applicabile in sede di costituzione; e l’art. 2439, comma 1, del C.C. applicabile in sede di aumento di capitale; deve essere riferito, oltre che all’ammontare complessivo del capitale sociale, anche all’ammontare del conferimento dovuto per ciascuna azione, in modo che tutte le azioni risultino sempre liberate per i 25 centesimi del loro valore nominale. Ciò significa, che qualora si ipotizzi l’assegnazione proporzionale delle azioni ai soci, che l’obbligo di versamento dei venticinque centesimi dei conferimenti in denaro può intendersi rispettato:

  • sia qualora ciascun socio abbia versato il 25 per cento dei conferimenti da lui dovuti;
  • sia qualora uno o più soci abbiano versato il 25 per cento dei conferimenti da loro dovuti, oltre al 25 per cento dei conferimenti dovuti da uno o più altri soci o più altri soci, con imputazione di tale versamento alla parziale liberazione delle azioni assegnate a questi ultimi, di guisa che tutte le azioni della società risultino liberate per i 25 centesimi del loro valore nominale”.

Qualora il socio non esegua il pagamento dovuti, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della diffida al pagamento, ai sensi dell’art. 2344 C.C., gli amministratori offrono le azioni agli altri soci, in proporzione della loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti.

In mancanza di offerte, gli amministratori possono far vendere a terzi le azioni a rischio e per conto del socio. In caso di mancanza di compratori, la vendita non avrà luogo e gli amministratori potranno dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo riconoscimento dei maggiori danni. Se non si è riusciti a collocare le azioni di tale socio, entro l’esercizio in cui vi è stata la dichiarazione di decadenza, occorre provvedere al loro annullamento e alla conseguente riduzione del capitale sociale.

Dal punto di vista contabile, in caso di annullamento delle azioni non liberate e, conseguente, riduzione del capitale sociale, si prevede, a seguito della delibera assembleare, che il capitale sociale e l’eventuale riserva da sovrapprezzo azioni debbano essere ridotte di un ammontare corrispondente al valore delle azioni annullate. Dopo tale riduzione, deve essere stornato il credito vantato nei confronti del socio decaduto e la differenza tra la riduzione del patrimonio netto ed il credito verso il socio decaduto deve confluire in una riserva di patrimonio netto. Tali conclusioni valgono anche nel caso di morosità del socio di Srl, si ricorda però che la disciplina dei conferimenti e della loro mancata esecuzione è parzialmente diversa rispetto alle Spa.

Enunciamo le differenze, per quanto attiene ai conferimenti delle Srl, l’art. 2464 C.C. prevede che:

  • il valore di conferimenti complessivi non può essere minore all’ammontare globale del capitale sociale e possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica;
  • alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato all’organo amministrativo nominato nell’atto costitutivo almeno il 25% dei conferimenti in denaro e l’intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con socio unico, il loro intero ammontare.

Inoltre il codice civile prevede una specifica procedura, disciplinata dall’art. 2466 C.C., da attuare in caso di morosità del socio. Precisando che il socio, qualora non esegua il conferimento nel termine prescritto, viene diffidato entro 30 giorni dagli amministratori. Decorso tale termine, gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere un’azione per l’esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere le quote del socio moroso agli altri soci in proporzione al valore calcolato secondo le risultanze dell’ultimo bilancio approvato.

In mancanza di offerte la quota deve essere venduta all’esterno. In mancanza di offerte gli amministratori trattengono le somme e riducono proporzionalmente il capitale sociale

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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