La riforma dello Sport, già prorogata sul nascere dal Decreto Sostegni, viene ulteriormente rinviata durante l’iter di conversione in legge dello stesso all’interno dell’art.30 commi 7-11.
In particolare viene disposto lo slittamento dell’entrata in vigore al 31 dicembre 2023 dei decreti legislativi:
- 37/2021in materia di rapporti di rappresentanza e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo
- 38/2021 in materia di impianti sportivi
- 39/2021 in materia di organismi sportivi
- 40/2021 in materia di discipline sportive invernali.
Per quanto riguarda invece l’ultimo tassello dei 5 decreti con cui il Legislatore ha cercato di dare vita alla riforma, il D.Lgs. 36/2021, la sua entrata in vigore è stata prevista in due tempi.
Rispetto a quest’ultimo decreto, recante il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, rimane immutata l’entrata in vigore al 1° gennaio 2022:
- delle disposizioni generali (artt.1-5)
- della parte che riguarda le ASD e le SSD (artt. 6-12)
- della disciplina riguardante il tesseramento degli atleti, anche minorenni (artt.13-14)
- di ciò che è previsto per le figure di tecnici, dirigenti sportivi e direttori di gara (artt-15-16)
- delle discipline sportive che prevedono l’impiego di animali (artt.17-24).
- della definizione dei settori professionistici e dilettantistici (art.38)
- delle disposizioni a sostegno delle donne nello sport (artt. 39-40)
- delle ulteriori disposizioni in materia di laureati in scienze motorie (artt.41-42)
- delle disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell’accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato (artt.43-50).
Viene invece prorogata al 31 dicembre 2023 l’entrata in vigore delle disposizioni in materia di lavoro sportivo contenute all’interno degli articoli da 25 a 37 del D.Lgs. 36/2021.
Associazioni e società sportive dilettantistiche
Tra gli adempimenti che le associazioni e società sportive dilettantistiche dovranno effettuare al fine di allinearsi alla nuova riforma dello sport, il primo aspetto da controllare sarà quello di verificare la compatibilità con la nuova disciplina dell’oggetto sociale, indicato in statuto, che dovrà necessariamente prevedere il “riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche”.
Questo significherà, per quelle associazioni sportive che non siano anche associazioni di promozione sociale e per le società di capitali, eliminare dalle finalità istituzionali tutte quelle non strettamente connesse con la pratica sportiva (vedi proventi da posti di ristoro, vendita materiale sportivo, attività estetica o fisioterapica, ecc.). Queste attività dovranno quindi rientrare tra quelle secondarie e strumentali
Se, come tutto fa credere, saranno analoghi a quelli previsti per gli enti del terzo settore, i proventi derivanti dalle attività “extra sportive” non potranno superare il 30% dei ricavi o il 66% dei costi sostenuti dalla sportiva nel periodo di imposta.
Si chiarisce che, al momento, non si conosce chi potrà verificare il rispetto di detta proporzione (si ricorda che le Asd non saranno tenute al deposito del bilancio nel nuovo registro delle attività sportive). Si evidenzia anche, come diversità rispetto al regime del terzo settore, che l’eventuale cancellazione dal registro delle attività sportive potrà avere come conseguenza solo la perdita delle agevolazioni previste per i sodalizi sportivi dilettantistici ma nessuna conseguenza sotto il profilo patrimoniale.
Al contrario, invece, l’eventuale cancellazione dal Runts provocherà l’obbligo di devoluzione dell’incremento patrimoniale che l’ente ha conseguito nel periodo in cui ha assunto la qualifica di ente del terzo settore. Ne conseguirà che saranno da eliminare dagli statuti eventuali categorie di associati per i quali veniva prevista solo l’attività ricreativa (ad esempio diritto a frequentare la club house) e non la pratica sportiva.
Ma tale modifica non sarà priva di conseguenze sotto anche altri profili. Il più rilevante è che le finalità istituzionali saranno, a questo punto, solo quelle sportive.
Pertanto accadrà che tutte le iniziative “non sportive” poste in essere da una Asd (ad esempio un corso culturale per i propri associati) per le quali viene previsto un corrispettivo specifico, non essendo più conformi alle finalità istituzionali della associazione, produrranno un ricavo imponibile per l’ente sia reddituale che ai fini iva anche se l’accesso fosse riservato esclusivamente agli associati.
Inoltre, diventando proventi commerciali non connessi con le finalità istituzionali non potranno più neanche rientrare nelle forfettizzazioni previste sia ai fini dei redditi che dell’Iva dalla L. 398/1991.
Ciò avvantaggerà, invece, le sportive che avranno assunto anche lo status di associazioni di promozione sociale. In tal caso sarà possibile indicare, oltre allo sport dilettantistico, ulteriori attività di interesse generale indicate dall’articolo 5 del codice del terzo settore, quali, ad esempio, quelle culturali o ricreative, recuperando in tal caso la decommercializzazione su tali attività, dei corrispettivi specifici versati dagli associati.
Altra valutazione, di carattere discrezionale, riservata alle SSD, sarà legata alla possibile introduzione della possibilità di prevedere parziali modifiche al divieto di distribuzione di utili stabilito dal terzo comma dell’articolo 8. Questo potrebbe significare, però, la perdita del diritto a godere di determinate agevolazioni fiscali riconosciute esclusivamente agli enti senza scopo di lucro.
Si ricorda che l’iscrizione al Registro delle attività sportive diventerà requisito necessario “per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura”.
Un aspetto di sicuro interesse per il mondo sportivo è la possibilità per le associazioni sportive dilettantistiche “non riconosciute”, di acquisire la personalità giuridica mediante deposito, da parte del notaio rogante, dello statuto presso l’istituendo nuovo registro delle attività sportive.
Il D.P.R. 117/2017 disciplina per gli enti del terzo settore una procedura “semplificata” per ottenere detto riconoscimento delegando al notaio rogante la verifica della sussistenza dei requisiti, anche patrimoniali, per l’ottenimento del riconoscimento, che si perfeziona con l’iscrizione al Runts da parte del medesimo.
Il codice del terzo settore uniforma su tutto il territorio nazionale la consistenza patrimoniale necessaria quantificandola in euro 15.000.
In questo quadro normativo si inserisce l’articolo 14 D.Lgs. 39/2021 che, con procedura analoga (deposito da parte del notaio), porta a far conseguire alle associazioni sportive richiedenti il citato riconoscimento.
La novità assoluta è che detta richiesta non deve essere comprovata dalla esistenza di alcuna valutazione di ordine patrimoniale.
Il comma 13-quinquies dell’articolo 10 D.L. 73/2021 (convertito con modifiche dalla L. 106/2021) ha abrogato, per le associazioni e società sportive dilettantistiche, l’obbligo del deposito dello statuto al registro delle attività sportive.
Pertanto il notaio dovrà comunque depositare l’atto al dipartimento per lo sport ma non ci potrà essere l’iscrizione dell’ente al registro anche perché l’ente dovrà provvedere anche alla affiliazione alla Federazione o all’ente di promozione sportiva di riferimento.
Una figura nuova prevista dalla riforma, all’articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021 è quella del “responsabile della protezione dei minori” che ha lo scopo di prevenire ogni possibile abuso o violenza sui giovani sportivi.
Funzioni e compiti di questo nuovo soggetto che si affaccia al mondo dello sport saranno meglio definiti in un emanando decreto interministeriale previsto dalla stessa norma.
I principali punti chiave della Riforma dello Sport:
- Il lavoratore sportivo
La nuova disciplina prevede che gli operatori dello sport (atleti, allenatori, eccetera), sia che svolgano le proprie mansioni a livello professionistico o dilettantistico, sono dei lavoratori a tutti gli effetti. Questo significa che il lavoratore sportivo avrà diritto alle relative tutele assistenziali e previdenziali previste per i lavoratori. La novità che ne consegue, quindi, è che i lavoratori del settore sportivo saranno configurati o come prestazione occasionale (amatoriale) o con contratto di lavoro autonomo o subordinato (professionisti).
- Gli amatori sportivi
L’altro grande passaggio chiave della riforma dello Sport è quella che prevede l’istituzione della figura dell’amatore sportivo per coloro che già hanno un rapporto di lavoro. Si tratta di una figura alla quale possono essere riconosciute indennità e rimborsi in occasione di trasferte e che per il calcolo dei “redditi Irpef” è stato fissato un tetto massimo di 10000€. Superato questo limite l’importo percepito dall’amatore sportivo verrà considerato interamente come reddito sul quale verrà calcolato l’importo dell’imposta.
- Il Registro nazionale
Viene ufficialmente introdotto il Registro Nazionale Società Sportive Dilettantistiche al quale le ASD e le SSD dovranno iscriversi per ottenere i riconoscimenti “ai fini sportivi”. L’obbligo di registrazione e rinnovo dell’iscrizione è annuale per verificare il possesso e il mantenimento dei requisiti.
- La forma giuridica delle ASD e delle SSD
È stata semplificata la procedura per l’acquisizione della personalità giuridica delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e, allo stesso tempo, è consentita la possibilità per le SSD di assumere qualsiasi tipo di forma societaria tra quelle presenti nel Libro V del Codice Civile.
- La qualifica di Ente del Terzo Settore
ASD e SSD potranno inoltre ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS), ovvero di enti no profit e usufruire di tutte le agevolazioni e semplificazioni del caso.
Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.
Cordiali saluti
Studio Frisacco