In questo articolo esporremo le regole inerenti al nuovo servizio web reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate in merito al pegno mobiliare non possessorio.

In merito a ciò, teniamo a precisare che è stata ampliata la possibilità di accesso al credito da parte degli imprenditori, dato che è possibile dare un bene mobile dell’impresa a garanzia di un credito senza che ciò comporti la perdita del possesso dello stesso bene, perciò continuando ad utilizzarlo. Attraverso il nuovo servizio le domande di pegno si potranno compilare direttamente online dell’area riservata del sito www.agenziaentrate.gov.it, inserendo:

  • i dati dei soggetti coinvolti;
  • la descrizione dei beni o crediti dati in garanzia;
  • le informazioni relative all’atto costitutivo.

Questa nuova modalità è stata attuata dopo l’emanazione del Dm n° 114/2021; del “Regolamento del Registro pegni” e dei successivi provvedimenti attuativi, con cui sono state definite le specifiche tecniche, le modalità di versamento di tributi e diritti e le categorie dei beni dati in garanzia. 

Che cos’è?

Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate, attraverso il Provvedimento 262734 del 2021, ha approvato l’elenco contenente tutta la nomenclatura inerente alle categorie merceologiche di appartenenza dei beni che possono formare oggetto di pegno mobiliare non possessorio:

  • animali vivi e prodotti del regno animale
  • piante e prodotti del regno vegetale
  • grassi, oli e cere animali o vegetali
  • prodotti delle industrie alimentari, bevande e tabacchi lavorati
  • minerali e loro prodotti
  • prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse
  • materie plastiche, gomma e loro lavorati
  • pelli, cuoio, pellicce e loro lavorati
  • legno e suoi lavorati
  • prodotti dell’industria cartaria e prodotti a stampa
  • materie tessili e loro manufatti
  • calzature ed altri accessori di abbigliamento
  • materiali lapidei, ceramici, vetri e loro prodotti
  • preziosi, gioielli e monete
  • metalli comuni e loro lavorati
  • macchinari industriali, macchine ed apparecchi meccanici ed elettronici
  • macchine, macchinari e attrezzature per il trasporto
  • strumenti ed apparecchi di ottica e misura; strumenti medico-chirurgici; orologeria e strumenti musicali
  • armi, munizioni, loro parti ed accessori
  • mobili e complementi di arredo
  • oggetti per sport o divertimento, loro parti ed accessori
  • oggetti d’arte, da collezione o di antichità
  • beni immateriali
  • beni finanziari
  • altri beni

Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto MEF n° 114 del 25/05/2021, contenente il Regolamento concernente il registro dei pegni mobiliari non possessori.

Con questo istituto previsto nel 2016 diventa più facile per gli imprenditori accedere al credito, in quanto come garanzia sarà possibile utilizzare un bene mobile senza spossessarsene, ma continuando a usufruirne. Inoltre, è possibile usufruire di questa misura anche nel caso di concessione di crediti a terzi. 

Come funziona?

Denominato “Registro pegni”, esso è il registro informatico per l’iscrizione dei pegni mobiliari non possessori, gestito dall’Agenzia delle entrate con la vigilanza del Ministero della giustizia.

Nel Registro pegni sono giornalmente inserite le formalità presentate, indicando: 

  • il numero d’ordine;
  • il giorno della richiesta;
  • la persona del richiedente e le persone per cui la richiesta è fatta;
  • la data del titolo costitutivo del pegno non possessorio presentato con la domanda;
  • l’oggetto della richiesta.

Tutto ciò però deve essere fatto in presenza del fatto che la parte che richiede l’iscrizione nel Registro pegni o il suo rappresentante deve presentare al conservatore, per via telematica, il titolo costitutivo del pegno non possessorio, unitamente ad una domanda sottoscritta digitalmente. Quando l’iscrizione è richiesta da un rappresentante al conservatore, deve essere presentata anche la procura sottoscritta digitalmente. 

Iscrizioni e altre formalità si possono eseguire solo con:

  • atto pubblico;
  • scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente;
  • contratto sottoscritto digitalmente;
  • provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Nella domanda di iscrizione al Registro in commento devono essere indicati:

  • le generalità del creditore, del debitore e dell’eventuale terzo datore di pegno; 
  • il codice fiscale delle parti
  • il luogo e il numero di iscrizione nel registro imprese del debitore e del datore del pegno;
  • il domicilio del creditoredel debitore e del terzo datore del pegno;
  • l‘indirizzo di posta elettronica certificata del debitore, del datore del pegno e del creditore; 
  • la data del titolo costitutivo del pegno non possessorio;
  • l’importo massimo garantito;
  • la descrizione del credito garantito se trattasi di credito presente o la descrizione del rapporto giuridico esistente dal quale potrà sorgere il credito futuro; 
  • l’indicazione dei beni o crediti gravati con la descrizione degli elementi che ne permettono l’identificazione;
  • la destinazione economica del bene gravato come dichiarata dal datore del pegno nell’atto di costituzione;
  • l’indicazione della facoltà per il creditore:
    • di locare il bene oggetto di pegno al verificarsi degli eventi che ne determinano l’escussione;
    • di appropriarsi dei beni oggetto di pegno al verificarsi degli eventi che ne determinano l’escussione; 
  • l’indicazione che l’acquisto del bene già gravato da pegno mobiliare non possessorio risulta essere stato finanziato con un credito garantito da riserva di proprietà o da altro pegno non possessorio, ove ricorra tale ipotesi; 
  • se il contratto disponga in tal senso, la volontà delle parti di non consentire al costituente la garanzia di trasformare il bene oggetto del pegno; 
  • la dichiarazione del debitore e, se diverso, del datore del pegno, sottoscritta digitalmente che i beni o i crediti oggetto di pegno, nonché il credito garantito, sono destinati ovvero inerenti l’esercizio dell’impresa; 
  • la dichiarazione del datore del pegno, sottoscritta digitalmente sull’esistenza o meno di precedente garanzia sui beni o i crediti dati in pegno;
  • le condizioni contrattuali che disciplinano il patto di rotatività, ove previsto;
  • ogni altro elemento ritenuto utile alla individuazione del bene, del credito o del rapporto. 
Consultazione del registro

Chiunque può consultare in via telematica il Registro pegni e la raccolta delle domande, perciò è possibile fare visure e richiedere copie delle stesse. E’ possibile che la richiesta possa essere limitata a specifiche categorie di beni. Per ogni richiesta di visura bisogna indicare: 

  • dati identificativi del debitore o del datore di pegno, ossia il codice fiscale; 
  • dati del richiedente.

Per il rilascio di ogni certificato, sia generale, sia speciale, delle formalità iscritte nel Registro pegni e per ogni copia delle stesse, il richiedente deve presentare apposita domanda indicando gli elementi elencati sopra. 

Per altre informazione consultare direttamente il documento interessato

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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