I soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 2195 c.c. e che, quindi, sono obbligati all’iscrizione nel Registro delle imprese devono pubblicare gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, agli stessi effettivamente erogati dalle Pubbliche Ammi­ni­stra­zioni.
I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata as­sol­vo­no all’obbligo (in analogia a quanto pre­visto per gli enti non commerciali) mediante pub­blicazione delle infor­mazioni e degli importi su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, “entro il 30 giugno di ogni anno”.
L’obbligo è previsto a pre­scindere dal regime contabile adottato e, quindi, dalle dimensioni dell’im­presa.
Dalla Relazione illustrativa e tecnica al DL 34/2019 sembra desumersi che l’adempimento degli ob­blighi informativi mediante pubblicazione nella Nota integrativa risulta suf­ficiente a rispettare il dettato normativo anche per i soggetti in relazione ai quali la norma prevede la pubblicazione sul sito Internet o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Gli obblighi di informativa riguardano (sia per gli enti non commerciali che per le imprese) “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.
Pertanto, il beneficio economico rice­vu­to è oggetto dell’obbligo di trasparenza a prescindere dalla forma (sovven­zioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natura (ad esempio, il vantaggio ottenuto dalla messa a disposizione del beneficiario di un edificio pubblico a titolo gratuito).
Inoltre, sono esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevo­lazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni). La disciplina in esame si concentra, dunque, sui rapporti bilaterali, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a un particolare soggetto del Terzo settore o a una specifica impresa.
Gli obblighi di trasparenza non si applicano, poi, alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che so­no dovute a titolo di risarcimento.
Gli obblighi di informativa riguardano gli importi “effettivamente erogati”.
Ai fini della rendicontazione, occorre, quindi, applicare il criterio di cassa, mentre non assume rilievo l’anno di competenza a cui le somme si riferiscono.
Le informazioni dovrebbero preferibilmente essere fornite in for­ma schematica o tabellare, con espresso riferimento alla norma di legge.
In particolare, occorre indicare le seguenti in­for­mazioni:
– i dati identificativi del soggetto beneficiario (se l’informativa è fornita su portali digitali riconducibili a soggetti terzi);
– i dati identificativi del soggetto erogante;
– l’importo dell’erogazione ricevuta;
– il periodo amministrativo di incasso;
– una breve descrizione della causale dell’attribu­zio­ne.

Gli obblighi di informativa riguardano gli importi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni e dai soggetti indicati nella seguente tabella, nel­l’eser­cizio finanziario precedente.
Sono escluse le risorse riconducibili a soggetti pubblici di altri Stati (europei o extraeuropei) e alle istituzioni europee.- Istituti e scuole di ogni ordine e grado e istituzioni educative.
– Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.
– Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni.
– Istituzioni universitarie.
– Istituti autonomi case popolari.
– Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni.
– Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali.
– Amministrazioni, aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale.
– Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN).
– Agenzie ministeriali.
– Autorità portuali.
– Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
– Enti pubblici economici e ordini professionali.
– Società in controllo pubblico, escluse le società quotate e le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da Ammini­stra­zioni Pubbliche.

– Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000,00 euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da Pubbliche Amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da Pub­bli­che Am­mi­ni­strazioni.
– Società in partecipazione pubblica e associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di per­sonalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000,00 euro, che eser­citano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle Ammini­stra­zioni Pubbliche o di gestione di servizi pubblici.Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, gli ob­blighi di pub­bli­cazione relativi alle erogazioni pubbliche non si applicano ove l’importo mo­ne­tario di sov­venzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti erogati sia infe­rio­re a 10.000,00 euro nel periodo considerato. Il limite di 10.000,00 euro dovrebbe essere riferito al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla sin­gola erogazione.
Conseguentemente, l’obbligo informativo sussisterebbe laddove il totale dei vantaggi economici ri­cevuti sia pari o superiore a 10.000,00 euro, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore a 10.000,00 euro.
Secondo Assonime, invece, il limite dovrebbe essere riferito al totale dei van­taggi eco­no­mici che il beneficiario ha ricevuto da un medesimo soggetto nel periodo di riferimento.

A partire dall’1.1.2020, l’inosservanza degli obblighi di pubblicazione rela­tivi alle ero­ga­zioni pubbliche comporta una san­zione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria del­l’a­dempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ot­tem­perato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione am­ministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
Le sanzioni sono irrogate dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 co. 2 del DLgs. 165/2001 che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall’Amministrazione vigilante o competente per materia.Alla luce dell’evoluzione della norma (che, nella formulazione originaria, prevedeva la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro 3 mesi in caso di inosservanza dell’obbligo di pubblicazione da parte delle sole imprese), si riteneva che nessuna sanzione fosse prevista in relazione agli importi percepiti nell’esercizio finanziario 2018 e che il regime sanzionatorio trovasse ap­pli­cazione soltanto in relazione agli importi ricevuti nel 2019.
Secondo le risposte fornite dal Ministero dello Sviluppo economico, il regime sanzionatorio si applicherebbe, invece, anche in riferimento alle erogazioni percepite nel 2018, ma le sanzioni verrebbero irro­ga­te a partire dall’1.1.2020.

Lo studio resta a disposizione per chiarimenti ed assistenza.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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