I soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 2195 c.c. e che, quindi, sono obbligati all’iscrizione nel Registro delle imprese devono pubblicare gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, agli stessi effettivamente erogati dalle Pubbliche Amministrazioni.
I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata assolvono all’obbligo (in analogia a quanto previsto per gli enti non commerciali) mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, “entro il 30 giugno di ogni anno”.
L’obbligo è previsto a prescindere dal regime contabile adottato e, quindi, dalle dimensioni dell’impresa.
Dalla Relazione illustrativa e tecnica al DL 34/2019 sembra desumersi che l’adempimento degli obblighi informativi mediante pubblicazione nella Nota integrativa risulta sufficiente a rispettare il dettato normativo anche per i soggetti in relazione ai quali la norma prevede la pubblicazione sul sito Internet o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
Gli obblighi di informativa riguardano (sia per gli enti non commerciali che per le imprese) “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.
Pertanto, il beneficio economico ricevuto è oggetto dell’obbligo di trasparenza a prescindere dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natura (ad esempio, il vantaggio ottenuto dalla messa a disposizione del beneficiario di un edificio pubblico a titolo gratuito).
Inoltre, sono esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni). La disciplina in esame si concentra, dunque, sui rapporti bilaterali, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a un particolare soggetto del Terzo settore o a una specifica impresa.
Gli obblighi di trasparenza non si applicano, poi, alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.
Gli obblighi di informativa riguardano gli importi “effettivamente erogati”.
Ai fini della rendicontazione, occorre, quindi, applicare il criterio di cassa, mentre non assume rilievo l’anno di competenza a cui le somme si riferiscono.
Le informazioni dovrebbero preferibilmente essere fornite in forma schematica o tabellare, con espresso riferimento alla norma di legge.
In particolare, occorre indicare le seguenti informazioni:
– i dati identificativi del soggetto beneficiario (se l’informativa è fornita su portali digitali riconducibili a soggetti terzi);
– i dati identificativi del soggetto erogante;
– l’importo dell’erogazione ricevuta;
– il periodo amministrativo di incasso;
– una breve descrizione della causale dell’attribuzione.
Sono escluse le risorse riconducibili a soggetti pubblici di altri Stati (europei o extraeuropei) e alle istituzioni europee.- Istituti e scuole di ogni ordine e grado e istituzioni educative.
– Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.
– Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni.
– Istituzioni universitarie.
– Istituti autonomi case popolari.
– Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni.
– Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali.
– Amministrazioni, aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale.
– Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN).
– Agenzie ministeriali.
– Autorità portuali.
– Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
– Enti pubblici economici e ordini professionali.
– Società in controllo pubblico, escluse le società quotate e le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da Amministrazioni Pubbliche.
– Società in partecipazione pubblica e associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000,00 euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle Amministrazioni Pubbliche o di gestione di servizi pubblici.Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, gli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche non si applicano ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti erogati sia inferiore a 10.000,00 euro nel periodo considerato. Il limite di 10.000,00 euro dovrebbe essere riferito al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione.
Conseguentemente, l’obbligo informativo sussisterebbe laddove il totale dei vantaggi economici ricevuti sia pari o superiore a 10.000,00 euro, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore a 10.000,00 euro.
Secondo Assonime, invece, il limite dovrebbe essere riferito al totale dei vantaggi economici che il beneficiario ha ricevuto da un medesimo soggetto nel periodo di riferimento.
Le sanzioni sono irrogate dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 co. 2 del DLgs. 165/2001 che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall’Amministrazione vigilante o competente per materia.Alla luce dell’evoluzione della norma (che, nella formulazione originaria, prevedeva la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro 3 mesi in caso di inosservanza dell’obbligo di pubblicazione da parte delle sole imprese), si riteneva che nessuna sanzione fosse prevista in relazione agli importi percepiti nell’esercizio finanziario 2018 e che il regime sanzionatorio trovasse applicazione soltanto in relazione agli importi ricevuti nel 2019.
Secondo le risposte fornite dal Ministero dello Sviluppo economico, il regime sanzionatorio si applicherebbe, invece, anche in riferimento alle erogazioni percepite nel 2018, ma le sanzioni verrebbero irrogate a partire dall’1.1.2020.
Lo studio resta a disposizione per chiarimenti ed assistenza.