Con la risoluzione n. 36/E 2017, l’Agenzia delle Entrate ha indicato le sanzioni da applicare per l’omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero. I crediti che risultano dalle dichiarazioni fiscali possono essere utilizzati per compensare debiti fiscali e contributivi dal giorno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti.

L’istituto della compensazione, è soggetto alla limitazione di cui all’articolo 34, comma 1, L. 388/2000 la quale fissa in 700.000 euro il limite massimo di crediti d’imposta compensabili per ciascun anno solare, ai sensi del D.Lgs. 241/1997, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale. Al fine di rendere manifesta la volontà del contribuente, il modello F24 a zero per effetto di compensazione deve essere presentato e trasmesso telematicamente da tutti i contribuenti, titolari o meno di partita Iva.

Ai sensi dell’articolo 15, comma 2-bis, del D.Lgs. 471/1997, per l’omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla compensazione è prevista una sanzione pari:

  • 50 € se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.
  • 100 € se il ritardo è superiore a cinque giorni lavorativi.

Il contribuente può regolarizzare la violazione mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, presentando il modello F24 a zero nel quale sia indicato:

  • l’ammontare del credito,
  • le somme compensate, e
  • versando la sanzione in misura ridotta.

Quanto alla sanzione da versare, la risoluzione n. 36/E di ieri ha precisato che la stessa si determina in maniera diversa a seconda dell’intervallo temporale che intercorre tra la violazione e la relativa regolarizzazione come riportato nella tabella riepilogativa.

RITARDO RIDUZIONE SANZIONE
ENTRO 5 GG LAVORATIVI 1/9 DI 50 € 5,56 €
SUPERIORE A 5 GG LAVORATIVI MA ENTRO 90 GG 1/9 DI 100 € 11,11 €
ENTRO UN ANNO DALL’OMISSIONE 1/8 DI 100 € 12,50 €
ENTRO DUE ANNI DALL’OMISSIONE 1/7 DI 100 € 14,29 €
OLTRE DUE ANNI DALL’OMISSIONE 1/6 DI 100 € 16,67 €
DOPO LA CONSEGNA DI UN PVC (*) 1/5 DI 100 € 20,00 €

(*salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del D.Lgs. 471/1997)

Studio Frisacco resta a disposizione per ulteriori e migliori chiarimenti.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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