Con la risoluzione n. 36/E 2017, l’Agenzia delle Entrate ha indicato le sanzioni da applicare per l’omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero. I crediti che risultano dalle dichiarazioni fiscali possono essere utilizzati per compensare debiti fiscali e contributivi dal giorno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti.
L’istituto della compensazione, è soggetto alla limitazione di cui all’articolo 34, comma 1, L. 388/2000 la quale fissa in 700.000 euro il limite massimo di crediti d’imposta compensabili per ciascun anno solare, ai sensi del D.Lgs. 241/1997, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale. Al fine di rendere manifesta la volontà del contribuente, il modello F24 a zero per effetto di compensazione deve essere presentato e trasmesso telematicamente da tutti i contribuenti, titolari o meno di partita Iva.
Ai sensi dell’articolo 15, comma 2-bis, del D.Lgs. 471/1997, per l’omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla compensazione è prevista una sanzione pari:
- 50 € se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.
- 100 € se il ritardo è superiore a cinque giorni lavorativi.
Il contribuente può regolarizzare la violazione mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, presentando il modello F24 a zero nel quale sia indicato:
- l’ammontare del credito,
- le somme compensate, e
- versando la sanzione in misura ridotta.
Quanto alla sanzione da versare, la risoluzione n. 36/E di ieri ha precisato che la stessa si determina in maniera diversa a seconda dell’intervallo temporale che intercorre tra la violazione e la relativa regolarizzazione come riportato nella tabella riepilogativa.
RITARDO | RIDUZIONE | SANZIONE |
ENTRO 5 GG LAVORATIVI | 1/9 DI 50 € | 5,56 € |
SUPERIORE A 5 GG LAVORATIVI MA ENTRO 90 GG | 1/9 DI 100 € | 11,11 € |
ENTRO UN ANNO DALL’OMISSIONE | 1/8 DI 100 € | 12,50 € |
ENTRO DUE ANNI DALL’OMISSIONE | 1/7 DI 100 € | 14,29 € |
OLTRE DUE ANNI DALL’OMISSIONE | 1/6 DI 100 € | 16,67 € |
DOPO LA CONSEGNA DI UN PVC (*) | 1/5 DI 100 € | 20,00 € |
(*salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del D.Lgs. 471/1997)
Studio Frisacco resta a disposizione per ulteriori e migliori chiarimenti.