Il recente Decreto Legislativo n. 87/2024, chiamato comunemente Decreto Sanzioni, apporta alcune variazioni al sistema sanzionatorio tributario amministrativo e penale, modificando il Decreto Legislativo n. 472/1997. In particolare, il Decreto Sanzioni interessa anche il ravvedimento operoso (disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997), il quale permette al contribuente di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, con la conseguente riduzione delle sanzioni: è possibile ricorrere al ravvedimento operoso nel caso in cui non sono stati notificati atti di liquidazione e di accertamento.

Viene registrata una riduzione delle sanzioni applicate in caso di omissione o ritardo nel versamento dell’imposta. La data alla quale far riferimento per l’applicazione delle nuove sanzioni edittali coincide con la data in cui la frazione viene commessa:

  • se l’infrazione viene commessa prima del mese di settembre viene applicata la precedente sanzione edittale;
  • se l’infrazione viene commessa dal primo settembre viene applicata la nuova sanzione edittale.

Fino al termine del mese di agosto 2024 le infrazioni sono dunque sanzionate come previsto dalla precedente normativa:

  • versamento omesso oppure effettuato con un ritardo superiore a 90 giorni rispetto alla scadenza: sanzione amministrativa pari al 30% dell’imposta;
  • versamento eseguito con un ritardo non superiore a 90 giorni: sanzione amministrativa pari a 15% dell’imposta (riduzione pari alla metà);
  • versamento eseguito con un ritardo non superiore a 15 giorni: sanzione amministrativa pari a 1% per ciascun giorno di ritardo (riduzione pari a 1/15 per ogni giorno di ritardo).

A partire dall’1/9/2024 le infrazioni sono invece calcolate nel seguente modo:

  • versamento omesso oppure effettuato con un ritardo superiore a 90 giorni rispetto alla scadenza: sanzione amministrativa pari al 25% dell’imposta;
  • versamento eseguito con un ritardo non superiore a 90 giorni: sanzione amministrativa pari a 12.5% dell’imposta (riduzione pari alla metà);
  • versamento eseguito con un ritardo non superiore a 15 giorni: sanzione amministrativa pari a 0.83% per ciascun giorno di ritardo (riduzione pari a 1/12.5 per ogni giorno di ritardo).

Viene di seguito riportato il testo dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 aggiornato a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 87/2024:

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;

b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall’omissione o dall’errore;

b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all’ articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell’ articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 ;

b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’ articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell’ articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 , e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui all’ articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 . La definizione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni indicate negli articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all’ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ;

b-quinquies) a un quarto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all’ articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , relativo alla violazione constatata ai sensi dell’ articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell’ articolo 6, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 ;

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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