La notifica a mezzo pec non teme le ore notturne. È questo il principio di recente sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 75 del 9 aprile 2019 (est. Morelli). Si tratta di una questione di non poco momento.

L’articolo 16-septies D.L. 179/2012 (conv. nella L. 221/2012) aveva espressamente introdotto la previsione in base alla quale la disposizione dell’articolo 147 c.p.c. si applicava anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche; in base a tale norma, quando eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considerava perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.

Un principio non sempre tenuto nella giusta considerazione dalle parti, se ancora di recente la Corte di Cassazione era stata chiamata a pronunciarsi su un caso del genere (Cass., 5^ Sez., n. 4588 del 15.2.2019). L’articolo 147 c.p.c., –  si legge in tale sentenza – è difatti “norma generale applicabile anche alle notifiche a mezzo Pec in quanto non derogata dalla disciplina specifica dettata per le notificazioni attraverso la posta elettronica certificata”. È così che il ricorso di un contribuente è stato “dichiarato inammissibile perché la ricevuta di accettazione della richiesta di notifica telematica recava un orario successivo alle ore 21.00 del giorno di scadenza del termine per l’impugnazione.

Adesso però la Corte Costituzionale, sollecitata in un giudizio in cui la notifica era avvenuta 5 minuti oltre le ore 21 dell’ultimo giorno utile, ha rimesso la questione su binari di condivisibile equilibrio.

Secondo la Corte d’Appello di Milano che ha rimesso la questione alla Consulta, la disposizione denunciata irragionevolmente considererebbe “uguali e, quindi, meritevoli di essere disciplinate allo stesso modo” due situazioni diverse, quali il domicilio “fisico” e il domicilio “digitale“, sebbene, “per le sue intrinseche caratteristiche, l’indirizzo email cui l’avvocato della parte appellata riceve la posta elettronica certificata non sia suscettibile degli stessi “utilizzi lesivi” del diritto costituzionalmente garantito all’inviolabilità del domicilio o all’interesse al riposo e alla tranquillità, di cui è invece suscettibile il domicilio “fisico” della parte”.

Si è sottolineato che “quand’anche si ammettesse che colui che riceve una posta elettronica venga leso nel suo diritto al riposo, la semplice estensione del limite d’orario previsto dall’articolo 147 c.p.c. alle notifiche a mezzo Pec non bloccherebbe l’inevitabile ricezione dell’email da parte del destinatario con il disturbo che ne consegue”, poiché “la PEC, una volta giunta al server dell’appellato, non può essere rifiutata e, quindi, la ricezione dell’email può effettivamente avvenire in ogni momento, ad ogni ora del giorno e della notte, con il sostanziale raggiungimento del domicilio digitale del destinatario anche oltre il formale limite codicistico”.

Dal che, appunto, la violazione del principio di uguaglianza e del principio di ragionevolezza ex articolo 3 Cost..

Del pari violati, dalla disposizione in esame, sarebbero gli articoli 24 e 111 Cost., per il vulnus, che ne deriverebbe, al diritto di difesa del notificante. Il quale, “infatti, trovandosi a notificare l’ultimo giorno utile (ex articolo 325 c.p.c.) è costretto a farlo entro i limiti di cui all’articolo 147 c.p.c., senza poter sfruttare appieno il termine giornaliero che dovrebbe essergli riconosciuto per intero”.

La Corte Costituzionale, nel recepire le argomentazioni della Corte rimettente, ha svolto alcune considerazioni pratiche, tenendo conto dell’evoluzione della tecnologia e del percorso di adeguamento delle notificazioni al mondo digitale.

Il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21 risulta, infatti, introdotto nella prima parte del censurato articolo 16-septies D.L. 179/2012 allo scopo di tutelare il destinatario, per salvaguardarne, cioè, il diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe stato, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica.

Tale circostanza giustifica la fictio iuris, contenuta nella seconda parte della norma in esame, per cui il perfezionamento della notifica – effettuabile dal mittente fino alle ore 24 (senza che il sistema telematico possa rifiutarne l’accettazione e la consegna) – è differito, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo.

Ma non anche giustifica la corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale – senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta – viene invece impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa: termine che l’articolo 155 c.p.c. computa “a giorni” e che, nel caso di impugnazione, scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno.

La norma risulta inoltre irrazionale, “là dove viene ad inibire il presupposto che ne conforma indefettibilmente l’applicazione, ossia il sistema tecnologico telematico, che si caratterizza per la sua diversità dal sistema tradizionale di notificazione, posto che quest’ultimo si basa su un meccanismo comunque legato “all’apertura degli uffici“, da cui prescinde del tutto invece la notificazione con modalità telematica”.

Ne deriva l’irragionevole vulnus che l’articolo 16-septies reca al pieno esercizio del diritto di difesa – segnatamente, nella fruizione completa dei termini per l’esercizio dell’azione in giudizio.

L’articolo 16-septies D.L. 179/2012, con la sentenza n. 75 del 9 aprile 2019, è stato quindi dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.

Niente vincoli di orario, quindi, per le notifiche via pec “in zona Cesarini”, anche se ridursi ai minuti di recupero dell’ultimo giorno utile rimane uno sport davvero pericoloso!

Lo studio rimane a disposizione per chiarimenti ed assistenza.

Tratto da ecnews.it

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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