A partire dal 2017, gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità ordinaria, oltre che le S.r.l. composte da non più di dieci soci persone fisiche e con volume d’affari non superiore alle soglie per l’applicazione degli studi di settore, potranno accedere, mediante opzione, alla nuova imposta IRI.

La base imponibile IRI si compone di due fasi distinte:

  • la determinazione del reddito di impresa, che in base al novellato articolo 55-bis del D.P.R. 917/1986 è assoggettato a tassazione separata con aliquota del 24% (aliquota IRES). Il criterio da seguire è quello della competenza, circostanza che marca in maniera decisa la suddivisione tra i contribuenti in contabilità ordinaria e quelli “semplificati” per i quali, le attuali alternative sono il sistema forfettario o il nuovo regime di cassa (cfr. articoli SF);
  • la deduzione da tale reddito dei prelievi effettuati a favore dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci, nel limite dell’utile d’esercizio e delle riserve di utili precedenti assoggettate ad IRI. A tal riguardo, la deduzione dei prelievi è attuabile sin dal primo periodo di applicazione della nuova IRI, dunque anche nelle ipotesi, di acconti sugli utili (laddove configurabili). I prelievi effettuati, infatti, da una parte, scontano l’imposizione progressiva Irpef in capo al percettore e, dall’altra, sono deducibili dalla base imponibile IRI, nell’esercizio in cui avviene il prelievo.

Il meccanismo consente di pianificare la tassazione definitiva progressiva in più anni, cercando di contenere la stessa, sia mediante aliquote più contenute, sia con il sistema delle deduzioni e delle detrazioni fiscali.

Ad esempio, un imprenditore con un reddito di 100.000 euro paga un’Irpef di circa 40 mila euro. Se invece opta per l’IRI, e non preleva somme nel primo anno di adozione del regime, sconta una tassazione al 24%, con un risparmio di imposta di 16 mila euro. Inoltre, se l’anno successivo decide di prelevare 50.000 euro (e non tutti i 100.000 euro), da un lato intercetta un’aliquota più bassa (ad esempio non sarà assoggettato all’aliquota del 43% prevista oltre i 70.000 euro), e dall’altro potrebbe beneficiare di detrazioni maggiori per oneri (spese mediche, carichi di famiglia, ecc.).

E’ importante evidenziare che non sussiste un rischio di doppia tassazione: i prelievi effettuati sono sempre deducibili dal reddito d’impresa, fermo restando il limite del plafond IRI disponibile. Quest’ultimo costituisce, infatti, il “monitoraggio” degli imponibili IRI tassati rispetto ai quali poter effettuare nei periodi d’imposta successivi i prelievi. Le riduzioni del plafond IRI possono essere generate, sia da una eccedenza di somme prelevate rispetto al reddito realizzato nello stesso periodo, sia dal risultato fiscale dell’attività.

Precisiamo che, in relazione alle perdite, l’articolo 55-bis, comma 2 del Tuir stabilisce che le perdite maturate nell’esercizio di applicazione dell’IRI sono riportabili in diminuzione dei redditi imponibili degli esercizi successivi senza limitazioni, con l’evidente conseguenza che la disciplina risulta più favorevole di quella ordinaria per le imprese soggette:

  • all’IRPEF, perché la riportabilità non sconta il limite del quinto anno successivo;
  • all’IRES, perché non opera, ai fini dello scomputo, il limite dell’80% del reddito.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il plafond “IRI” deve essere determinato al lordo della perdita “da prelievi” che ha già ridotto il plafond dell’anno precedente, ovvero, in presenza di un imponibile IRI di 350 nell’anno T+1 e di un utilizzo, a riduzione dell’intero plafond dell’anno T, di una perdita “da prelievi” di 300 (300-300 =0), il plafond che risulta al termine dell’anno T+1 è pari a 350 e non a 50.

Studio Frisacco resta a disposizione per ulteriori e migliori chiarimenti.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

8 commenti a “L’opzione per l’IRI è conveniente”
  1. Egregio dottore, volevo comunicarle che ggrazie al suo aiuto ho potuto sistemaren i conti della mia azienda e fare un’analisi fiscale dei costi, cosa che non mi era mai stata prosposta da nessuno prima.
    Complimenti per il suo lavoro. Silvia Crespi

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