Con l’approvazione del decreto Milleproroghe (D.L. 244/2016), il nuovo obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, per il primo anno di applicazione (2017) diventa “semestrale“. L’adempimento dovrà essere assolto, entro il 18 settembre 2017 (il 16/09 cade di sabato), per il primo semestre, ed entro il mese di febbraio 2018, per il secondo semestre.
Resta ferma, invece, in termini di periodicità e scadenze, la nuova comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva (mensili o trimestrali) che, anche per il 2017, deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
Per il “primo anno” di applicazione dell’adempimento, il legislatore aveva stabilito che la comunicazione era da inviare unitariamente per i primi 2 trimestri, entro il 25/07/2017. Intervenendo su quest’ultimo punto, il decreto Milleproroghe ha dunque, riscadenziato – dal 25 luglio al 16 settembre 2017 – il termine per il primo adempimento.
Le scadenze dello spesometro per il 2017 | |||
semestre | Scadenza | semestre | Scadenza |
1° | 18 settembre 2017(il 16/09 cade di sabato) | 2° | entro il mese di febbraio 2018 |
A partire dal 2018 la comunicazione dei dati dello spesometro dovrà avvenire con cadenza trimestrale.
Le scadenze dello spesometro trimestrale “a regime” | |||
Trimestre | Scadenza | Trimestre | Scadenza |
1° | 31 maggio | 3° | 30 novembre |
2° | 16 settembre | 4° | 28 febbraio dell’anno successivo |
Con la circolare 1/E/2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sulla trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute valide anche per assolvere l’obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dall’ articolo 21 del D.L. 78/2010. Inoltre, come specificato nella relazione al decreto Milleproroghe, si ricorda che “il mese successivo alla scadenza … l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti le informazioni relative ai dati comunicati, segnalando eventuali incoerenze anche con riferimento ai versamenti effettuati. In tal caso il contribuente può fornire chiarimenti, segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso”.
Per effetto del “nuovo” articolo 11 comma 2-bis del D.Lgs. 471/1997 in caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse/ricevute è prevista l’applicazione della sanzione di € 2 per ciascuna fattura, con un massimo di € 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è “ridotta” alla metà (1 euro) per ciascuna fattura, con un massimo di € 500, se la trasmissione della comunicazione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la comunicazione corretta dei dati (in precedenza presentata in modo errato). Non opera il cumulo giuridico di cui all’articolo 12, D.Lgs. 472/1997.
Nessuna novità, invece, per quanto riguarda le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 21-bis del D.L.78/2010), introdotto a decorrere dal 2017, per il quale rimangono ferme le scadenze trimestrali, previste dalla norma vigente.
Ricordiamo che sono esonerati da tale adempimento i soggetti passivi Iva non tenuti, alla presentazione della dichiarazione annuale IVA (ad esempio saranno esonerati i medici che effettuano solo operazioni esenti, i produttori agricoli in regime speciale) e all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, minimi / forfetari), sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero (in tal caso, si ritiene che l’obbligo decorra solo da tale momento o, se retroattivo, non si applichi alcuna sanzione).
La comunicazione va presentata in modalità telematica entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (tenendo conto che la comunicazione relativa al secondo trimestre va effettuata entro il 16 settembre e quella dell’ultimo trimestre entro il mese di febbraio).
In caso di più attività in contabilità separata ex articolo 36 del D.P.R. 633/1972, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo. Restano fermi gli “ordinari” termini di versamento dell’Iva dovuta in base alle liquidazioni periodiche (al 16 del mese/trimestre successivo a quello di riferimento).
Trasmissione comunicazione – liquidazioni Iva trimestrale 2017 | |||
Trimestre | Scadenza | Trimestre | Scadenza |
1° | 31 maggio | 3° | 30 novembre |
2° | 18 settembre | 4° | 28 febbraio 2018 (28/02 dell’anno successivo) |
Trasmissione comunicazione – liquidazioni Iva mensili 2017 | |||
Mese | Scadenza | Mese | Scadenza |
Gennaio | 31 maggio | Luglio | 30 novembre |
Febbraio | Agosto | ||
Marzo | Settembre | ||
Aprile | 18 settembre | Ottobre | 28 febbraio 2018(28/02 dell’anno successivo) |
Maggio | Novembre | ||
Giugno | Dicembre |
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione “corretta” dei dati (in quanto in precedenza inviato in modo errato).
Studio Frisacco resta a disposizione per ulteriori e migliori chiarimenti.