La diffusione della cultura della sostenibilità d’impresa nelle tre aree, ambientale, sociale ed economico, si sta via via diffondendo nonostante le tante situazioni di incertezza sanitarie, geopolitiche e del mercato degli ultimi tre anni.

A una maggior sensibilità corrisponde pure una maggior complessità, dovuta soprattutto alla varietà di standard e ad alcune normative relativamente recenti in materia.

In particolare, è del 2016 l’introduzione della disciplina delle società benefit, con l’articolo 1, commi 376-384, L. 208/2015.

Le società benefit sono imprese che hanno adottato strumenti e conformazione societaria per perseguire una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile nei confronti di persone, ambiente e stakeholder valutando in maniera trasparente e pubblica il proprio impatto.

Per beneficio comune si intende generare un significativo impatto positivo sulla società, sull’ambiente e sugli stakeholder aziendali e ridurre l’impatto negativo sugli stessi.

Tra gli adempimenti annuali che le società benefit devono assolvere, vi è la pubblicazione di una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune specifico generato dall’attività d’impresa.

Nel merito, la relazione deve includere

  • la descrizione degli obiettivi specifici per il perseguimento del beneficio comune, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune, nonché di eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
  • la valutazione dell’impatto generato utilizzando uno standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell’Allegato n. 4 annesso al testo della legge istitutiva e che comprende le aree di valutazione identificate nell’Allegato n.5;
  • la descrizione degli obiettivi futuri che la società intende perseguire nell’esercizio successivo;
  • l’identificazione di uno o più responsabili dell’impatto e la pubblicazione sul sito internet della società, qualora esistente.

Per redigere tale relazione d’impatto è necessario adottare delle modalità di valutazione che si basino su uno standard elaborato da un soggetto esterno all’impresa e che risponda a criteri di scientificità, chiarezza e trasparenza.

Poiché l’oggetto sociale delle società benefit è duplice e ampliato, ricomprendendo all’interno attività non solo a scopo di lucro ma anche a scopo di beneficio comune, la valutazione d’impatto costituisce un punto focale per il management e costituisce un insieme di criteri, indicatori e direttrici di azione che informano la strategia generale dell’impresa in una prospettiva di medio-lungo periodo e sulla quale il management deve operare con scelte coerenti.

Il mondo finanziario si sta già adattando ai nuovi criteri di sostenibilità richiedendo ai propri stakeholder una serie di formalità, validazioni e rating; presto toccherà alle grandi imprese e alle rispettive supply chain. È solo questione di tempo, qualche anno al massimo, e la maggior parte delle organizzazioni dovranno adeguarsi al nuovo paradigma ESG (Environment, Social, Governance).

A partire dal 19 maggio e fino al 15 giugno 2022 le imprese presenti sul territorio nazionale che intendono costituirsi o trasformarsi in società benefit potranno presentare domanda per richiedere il credito d’imposta messo a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico. Le risorse stanziate per finanziare il credito d’imposta sono pari a 7 milioni di euro e il contributo potrà essere concesso nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonché le spese inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, il decreto direttoriale 4 maggio 2022 che stabilisce Termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al contributo, sotto forma di credito d’imposta, previsto dall’articolo 38-ter, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (c.d. “Decreto Rilancio”), in favore delle società benefit.

Proprio in questi ultimi due anni il mercato italiano e internazionale pare abbia preso la decisione di premiare chi adotta percorsi di sostenibilità nei propri statuti e organizzazioni, anche grazie all’ingresso di nuove generazioni molto più sensibili ed attente agli impatti che creano le imprese.

 

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Frisacco

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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