Riassumiamo le più importanti novità che riguardano il contenuto Nota integrativa relativa all’esercizio 2016, premettendo innanzitutto che, in base alla nuova formulazione del comma 2 dell’articolo 2427, cod. civ., le informazioni relative alle voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico devono essere riportate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nei relativi schemi.

  • Con l’eliminazione dei conti d’ordine dallo Stato patrimoniale, nella Nota integrativa devono essere riportate le informazioni relative a: “l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicati” ( 9 articolo 2427 cod. civ.). Il nuovo OIC 12 definisce gli impegni, non risultanti dallo Stato patrimoniale, come le obbligazioni assunte dalla società verso terzi che traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti. La categoria impegni comprende sia impegni di cui è certa l’esecuzione e il relativo ammontare (ad esempio: acquisto e vendita a termine), sia impegni di cui è certa l’esecuzione ma non il relativo importo (ad esempio: contratto con clausola di revisione prezzo). L’importo degli impegni è il valore nominale che si desume dalla relativa documentazione. Le garanzie non risultanti dallo stato patrimoniale comprendono invece le garanzie (sia reali che personali) prestate dalla società con riferimento ad un’obbligazione propria o altrui. Il valore di tali garanzie corrisponde al valore della garanzia prestata o se non determinata, alla migliore stima del rischio assunto alla luce della situazione esistente in quel momento. Con riferimento alle passività potenziali, l’OIC 25 precisa che la nota integrativa deve anche descrivere le motivazioni in virtù delle quali, pur in presenza di accertamenti o contenziosi con le autorità fiscali, non è stato iscritto un fondo imposte. Sullo stesso tema, l’OIC 31 stabilisce che, nel caso di passività potenziali ritenute possibili, va descritta in Nota integrativa la situazione d’incertezza, ove rilevante, che procurerebbe la perdita, l’importo stimato o l’indicazione che lo stesso non può essere determinato, gli altri possibili effetti se non evidenti, nonché l’indicazione del parere della direzione della società e dei suoi consulenti legali ed altri esperti, ove disponibili.
  • Con l’eliminazione della macroclasse E) del Conto economico relativa ai proventi e oneri straordinari, è necessario riportare le informazioni relative all’importo e alla natura dei singoli elementi di ricavo / costo di entità o incidenza eccezionali ( 13 art. 2427 cod. civ.). È importante evidenziare che l’attuale concetto di eccezionalità è diverso da quello vecchio di straordinarietà, prescindendo dall’appartenenza del fatto aziendale all’attività ordinaria piuttosto che a quella straordinaria. I singoli elementi di ricavo o di costo dell’attività aziendale possono infatti appartenere a qualsiasi area del conto economico. La norma non può quindi essere interpretata come un recupero nella Nota integrativa di quegli elementi di ricavo o di costo che prima delle modifiche legislative confluivano nella sezione degli oneri e proventi straordinari. Come precisato dal nuovo OIC 12, l’obiettivo di tale informativa è quello di consentire al lettore del bilancio di apprezzare il risultato economico privo di elementi che, per l’eccezionalità della loro entità o della loro incidenza sul risultato d’esercizio, non sono ripetibili nel tempo. Picchi non ripetibili nelle vendite o negli acquisti, cessioni di attività immobilizzate, ristrutturazioni aziendali e operazioni straordinarie (cessioni, conferimenti di aziende o di rami d’azienda, ecc.), sono alcuni esempi di elementi di ricavo o di costo che potrebbero presentare le caratteristiche di “entità o incidenza eccezionali”. L’OIC 12 ha chiarito che l’informazione prevista al numero 13) dell’articolo 2427 “concorre a valutare l’andamento prospettico dell’azienda, in quanto avere disclosure sull’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali, consente all’utilizzatore del bilancio di depurare il conto economico da quegli elementi che, avendo carattere di eccezionalità, non rientrano nelle normali previsioni dell’impresa e quindi difficilmente potranno ripetersi negli anni successivi”.
  • I compensi di amministratori e sindaci vanno indicati, come anche eventuali anticipazioni e crediti concessi agli stessi, precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria ( 16 articoli 2427 cod. civ.).
  • E’ inoltre necessario illustrare la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio ( 22-quater articolo 2427 cod. civ.), in precedenza indicati nella Relazione sulla gestione. L’OIC 29 precisa che vanno illustrati nella nota integrativa, in quanto rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni, quei fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio, che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell’esercizio successivo (ad esempio la distruzione di impianti di produzione causata da calamità; la perdita derivante dalla variazione dei tassi di cambio con valute estere; la sostituzione di un prestito a breve con uno a lungo termine conclusasi nel periodo tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di formazione del bilancio; la ristrutturazione di un debito avente effetti contabili nel periodo tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di formazione del bilancio; operazioni di natura straordinaria – fusioni, scissioni, conferimenti, ecc. – eseguite dopo la chiusura dell’esercizio; l’annuncio di un piano di dismissioni di importanti attività; acquisti o cessioni di un’azienda significativa; emissione di un prestito obbligazionario; etc.).
  • Da precisare in Nota integrativa l’impresa che redige il bilancio consolidato di cui l’impresa fa parte ( 22-quinquies e 22-sexies articolo 2427 cod. civ.).
  • Da evidenziare la proposta di destinazione degli utili o di copertura di perdite ( 22- septies articolo 2427 cod. civ.).

Studio Frisacco resta a disposizione per ulteriori e migliori chiarimenti.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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