Con il c.d. Decreto semplificazioni (D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, nella L. 12/2019) sono state introdotte importanti novità, riguardanti una pluralità di settori. Si ritiene quindi utile riportare, di seguito, una sintesi degli interventi più rilevanti, con particolare attenzione a quelli introdotti nel corso dell’iter di conversione in legge.
In primo luogo è stata reintrodotta la riduzione alla metà dell’aliquota Ires nel settore del no profit, dopo le aspre polemiche che erano seguite all’approvazione della Legge di bilancio 2019, e che hanno quindi richiesto un intervento immediato al fine di porre rimedio alla situazione venutasi a creare, nella quale trovava spazio quella che era già stata definita “tassa sulla bontà”.
Più precisamente, la modifica si è concretizzata nel rinvio dell’abrogazione dell’articolo 6 D.P.R. 601/1973, che era stata disposta con la già citata Legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 51, L. 145/2018), fino al periodo d’imposta di prima applicazione del regime agevolativo di cui al comma 52-bis: giova precisare, a tal proposito, che il richiamato comma 52-bis è stato introdotto proprio dalla Legge di conversione del Decreto semplificazioni e prevede che, con successivi provvedimenti legislativi, siano individuate “misure di favore, compatibili con il diritto dell’Unione europea, nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei princìpi di solidarietà e sussidiarietà”.
Un’altra novità ha riguardato il regime forfettario e, nello specifico, la causa di esclusione prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera d-bis), L. 190/2014, in forza della quale è precluso l’accesso al regime in esame alle “persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro”.
Orbene, a seguito delle novità introdotte al Decreto semplificazioni in sede di conversione, è stato espressamente previsto che la suddetta causa di esclusione non trovi applicazione nei confronti dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni, il quali possono quindi beneficiare del regime agevolativo.
Un’altra rilevante novità riguarda poi la c.d. “rottamazione-ter” essendo state aumentate le possibilità di accedere alla stessa.
Come noto, i soggetti che avevano aderito alla c.d. “rottamazione-bis” potevano essere ammessi al nuovo beneficio solo se avevano effettuato il pagamento delle rate scadute a luglio, settembre e ottobre entro il 07.12.2018.
A fronte dell’intervento operato con il Decreto semplificazioni tale condizione è stata eliminata, ragion per cui possono accedere alla c.d. “rottamazione-ter” anche i soggetti che non hanno effettuato i versamenti entro la prevista scadenza del 07.12.2018.
È tuttavia prevista un’importante distinzione:
- i contribuenti che hanno effettuato il pagamento entro il 07.12.2018 possono beneficiare dell’automatico differimento del versamento delle restanti somme, il quale deve essere eseguito in 5 anni, nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, e sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo;
- i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l’integrale pagamento entro il 07.12.2018 possono essere definiti versando le somme dovute in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero, in deroga alle regole ordinariamente previste, in 3 anni, nel numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019 e le restanti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.
Con riferimento, invece, al c.d. “saldo e stralcio delle cartelle”, in caso di mancato accoglimento della dichiarazione di adesione e conseguente inclusione automatica nella c.d. “rottamazione-ter” viene previsto che il pagamento possa essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure:
- in 17 rate, di cui la prima entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 16, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre per i quattro anni successivi;
- in 9 rate, nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la “rottamazione-bis”, ma non risultino pagate, entro il 07.12.2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018. Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 8, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021 (tre anni).
Oltre a quanto finora esposto si rende poi necessario un richiamo alle modifiche introdotte alle disposizioni in materia di diritto societario. A tal proposito, le principali novità possono essere riassunte nei seguenti due punti:
- è stata prevista una riduzione del termine entro il quale il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo di una società di capitali è tenuto a depositarlo presso l’ufficio del Registro delle imprese (da 20 giorni in passato previsti, infatti, dallo scorso 13 febbraio il termine è diventato pari a 10 giorni),
- è stata introdotta la possibilità, per le Srls, di redigere l’atto di scioglimento e di liquidazione non solo per atto pubblico ma anche per atto sottoscritto con le modalità previste dagli articoli 24 e 25 D.Lgs. 82/2005. Per procedere allo scioglimento della società senza l’intervento del notaio sarà tuttavia necessario redigere l’atto secondo un modello che, ad oggi, non è stato ancora adottato dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero della Giustizia.
Passando al settore Iva, infine, sono state previste ipotesi di divieto di fatturazione elettronica anche per i soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, erogano prestazioni sanitarie. Il nuovo divieto si affianca a quello già previsto dall’articolo 10 bis D.L. 119/2018, in forza del quale non possono emettere le fatture elettroniche i soggetti che sono obbligati a trasmettere i dati al Sistema tessera sanitaria, anche in caso di effettivo mancato invio a seguito dell’opposizione manifestata dal contribuente.
Si ricorda, tuttavia, che è comunque necessario trasmettere la fattura elettronica a fronte di tutte le altre prestazioni rese dai suddetti soggetti che non possono essere qualificate come sanitarie (si pensi, a mero titolo di esempio, ai servizi di formazione prestati dagli stessi professionisti, nonché alle cessioni di beni strumentali).
Lo studio resta a disposizione per chiarimenti ed assistenza.
Tratto da Ecnews.it