La notificazione degli atti tributari è eseguita dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.

La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tale caso, l’atto è notificato in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dall’articolo 26, comma 2, D.P.R. 602/1973 o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda. Questa seconda notifica viene definita diretta.

In particolare, nel caso di notifica di avvisi di accertamento aventi ad oggetto tributi locali, l’articolo 1, comma 161, L. 296/2006 prevede espressamente che “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”.

Nel caso di notifica con raccomandata “ordinaria” la normativa di riferimento non prevede l’invio all’interessato dell’avviso di avvenuto deposito, ma si limita a precisare che il soggetto riceve un “avviso di giacenza”.

Tale principio è stato ribadito dall’ordinanza n. 6857 emessa dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 8 marzo 2019.

Nel caso di specie, il contribuente aveva proposto ricorso avverso la cartella di pagamento, che veniva accolto dalla CTP competente, per difetto di notifica del prodromico avviso di accertamento dell’imposta comunale sugli immobili, provvedimento che veniva confermato dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania.

La CTR aveva argomentato la propria decisione evidenziando che la prova dell’avvenuta notifica eseguita a mezzo raccomandata ordinaria non poteva essere desunta dai documenti prodotti dal Comune (il frontespizio dell’avviso di accertamento, l’avviso di ricevimento della raccomandata ed un’attestazione di Poste Italiane spa) in quanto incompleti.

Infatti, la CTR aveva ritenuto indispensabile per la regolarità della notifica: a) “la completezza dell’avviso di ricevimento”; b) l’invio della raccomandata informativa, necessario ai sensi dell’articolo 7 L. 890/1982.

Avverso tale decisione l’Ente proponeva ricorso avanti la Suprema Corte enunciando la validità della documentazione prodotta a fondamento della correttezza della notifica e la mancanza di necessità di invio della raccomandata informativa per rendere efficacia la notifica.

Innanzitutto il giudice di legittimità ha precisato che la notifica oggetto di causa è stata eseguita dal Comune “direttamente, a mezzo posta, con raccomandata ordinaria”.

Ciò posto, la Corte di Cassazione, richiamando la propria precedente pronuncia n. 17598/2010, ha stabilito la legittimità della notifica.

In particolare, la Corte ha evidenziato che: “nel caso di notifica effettuata direttamente dall’Ufficio il notificante è abilitato alla notificazione dell’atto senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, e, quindi, a modalità di notificazione semplificata, alle quali, pertanto, non si applicano le disposizioni della L. n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziari, bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario”.

Non solo. In caso di notifica ordinaria, la prova dell’esistenza della notifica può essere data anche da un’attestazione dell’ufficio postale da cui risultino le modalità e la data della notifica medesima, essendo tale attestazione equivalente all’avviso, ex articolo 8 D.P.R. 655/1982.

Nel caso di specie, il perfezionamento della notifica si evinceva dall’attestazione rilasciata dall’ufficio postale; per tali ragioni la Corte ha accolto il ricorso del Comune e ha cassato la sentenza impugnata.

Lo studio rimane a disposizione per chiarimenti ed assistenza.

Tratto da ecnews.it

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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