Essendo il regime forfetario un regime “naturale” per i soggetti che possiedono i requisiti richiesti, la circolare AdE 6/E/2015 ha precisato che il passaggio al regime agevolato non richiede l’effettuazione di specifici adempimenti: non è pertanto necessaria alcuna comunicazione (modello AA9/12), come invece nel caso di inizio attività, ma è necessario segnalarlo nell’ultima dichiarazione Iva antecedente il passaggio.
Di conseguenza i soggetti che dal 2018 intendono avvalersi del regime forfetario e, nell’anno precedente, applicavano il regime ordinario che obbligava alla presentazione della dichiarazione, devono compilare il rigo VA14 della dichiarazione Iva 2018, comunicando che trattasi dell’ultima dichiarazione in regime ordinario.
Trattandosi di un regime di esclusione dall’Iva è necessario procedere alla rettifica della detrazione dell’Iva con riferimento ai beni non ancora ceduti e servizi non ancora utilizzati esistenti al 31 dicembre 2017, stante la loro mutata destinazione (articolo 19-bis2, comma 3, D.P.R. 633/1972).
La rettifica deve essere operata in un’unica soluzione senza attendere il materiale impiego dei beni/servizi (circolare AdE 73/E/2007).Trattandosi di un regime di esclusione dall’Iva è necessario procedere alla rettifica della detrazione dell’Iva con riferimento ai beni non ancora ceduti e servizi non ancora utilizzati esistenti al 31 dicembre 2017, stante la loro mutata destinazione (articolo 19-bis2, comma 3, D.P.R. 633/1972).
Tuttavia, mentre per le rimanenze e per i servizi non ancora utilizzati la rettifica va operata con riferimento al totale dell’Iva a credito detratta all’atto dell’acquisto, per i beni ammortizzabili la rettifica va effettuata solo se non sono trascorsi i quattro anni successivi a quello della loro entrata in funzione (e con riferimento a tanti quinti dell’imposta quanti sono gli anni che mancano al quinquennio di tutela fiscale) e, se si tratta di beni immobili, dieci anni dalla data di acquisto (e con riferimento a tanti decimi dell’imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del decennio di tutela fiscale).
Di conseguenza nel caso di un’attrezzatura acquistata nel 2015 la rettifica va effettuata per i 2/5 dell’imposta; mentre nel caso di immobile acquistato nel 2014 la rettifica va effettuata per i 6/10.
La rettifica va inoltre effettuata, trattandosi di servizi non ancora utilizzati, anche con riferimento all’Iva detratta su canoni di leasing anticipati/maxicanone iniziale, sulla base del periodo di residua durata del contratto.
L’imposta dovuta a seguito della suddetta rettifica deve essere indicata nella dichiarazione Iva 2018.
L’articolo 1, comma 61, L. 190/2014 stabilisce infatti che “Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui all’articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da operarsi nella dichiarazione dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie”.
A tal fine è pertanto necessario indicare nel rigo VF70 l’importo della rettifica con segno negativo in quanto a sfavore del contribuente.
L’importo indicato in tale rigo confluisce poi nel quadro VL e concorre alla determinazione dell’importo a debito/credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale.
Lo studio resta a disposizione per chiarimenti ed assistenza.
Tratto da ecnews.it