Dal 16 marzo 2022, i soggetti Ires che hanno corrisposto utili nel 2021, i soggetti che nel medesimo esercizio hanno corrisposto proventi equiparati agli utili (proventi riferiti agli strumenti finanziari assimilati alle azioni, a contratti di associazione in partecipazione e interessi riqualificati come dividendi), e i contribuenti che in qualità di associanti hanno corrisposto nel 2021 somme all’associato con apporto di capitale o misto, devono rilasciare ai soggetti percipienti residenti in Italia il modello CUPE, ovvero il modello di certificazione degli utili e proventi equiparati.

I dati in esso inseriti saranno poi utilizzati per la compilazione del quadro SK del modello 770/2022 da parte del soggetto che ha rilasciato la certificazione e per la compilazione della propria dichiarazione dei redditi (modello 730/2022 o modello Redditi PF 2022) da parte del soggetto percipiente.

Il modello CUPE deve essere rilasciato solo nel caso di somme distribuite non assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta o di imposta sostitutiva, pertanto esclusivamente per gli utili prodotti fino al 2017.

Dagli utili prodotti dal 2018 infatti il trattamento fiscale di dividendi da partecipazioni qualificate e non qualificate percepiti da persone fisiche private, che non detengono cioè le partecipazioni in regime di impresa, è stato equiparato: entrambe le fattispecie sono assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta del 26%, e non vanno pertanto certificate con il Modello CUPE né riportate nel Modello 770. I dividendi non confluiscono neppure nella dichiarazione dei redditi della persona fisica, essendo tassati a titolo definitivo.

Il quadro generale dal 2018 circa la tassazione dei dividendi, a seconda del soggetto percettore, è pertanto il seguente:

– persone fisiche non in regime di impresa: ritenuta a titolo di imposta del 26%.

– società di persone e persone fisiche operanti in regime di impresa: tassazione progressiva Irpef sulla base imponibile del 58,14% (ovvero, esenzione del 41,86%).

– società di capitali ed altri soggetti Ires: base imponibile pari al 5% (ovvero, esclusione del 95%).

Per quanto riguarda la tassazione degli utili percepiti da persone fisiche private in relazione a partecipazioni qualificate, è prevista tuttavia una disciplina transitoria che prevede il mantenimento della disciplina ante L. 2015/2017:

– alle sole riserve di utili formatisi fino al 31.12.2017;

– a condizione che si realizzi la distribuzione delle medesime riserve mediante delibere assembleari adottate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022.

La normativa ante-riforma prevede che i dividendi percepiti da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’impresa, in relazione a partecipazioni qualificate, concorrono alla formazione del reddito complessivo del percettore nella misura del:

– 40%, se gli utili sono stati prodotti fino al 2007;

– aumentata al 49,72%, per gli utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e fino all’esercizio in corso al 31.12.2016;

– poi portata al 58,14%, per gli utili prodotti a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016.

Di conseguenza la Sezione IV del modello è composta da diverse caselle in cui vanno riportati i dati concernenti gli importi corrisposti nel 2021 differenziati a seconda dell’esercizio cui si riferiscono, a cui, come detto, corrisponde una diversa percentuale di tassazione.

Pertanto, in caso di contestuale distribuzione di somme formate con utili assoggettati a percentuali di tassazione diverse, è necessario redigere distinte certificazioni.

Il modello va compilato anche in caso di dividendi corrisposti a società semplici che, a partire dal 1° gennaio 2020, in base all’articolo 32.quater D.L. 124/2019, si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci e come tali seguono le specifiche regole di tassazione (ad esempio se il socio è una persona fisica che detiene le partecipazioni non in regime di impresa, il dividendo sarà tassato con applicazione della ritenuta d’imposta del 26%).

Va peraltro evidenziato che il decreto Liquidità (articolo 28 D.L. 23/2020) ha reso applicabile il suddetto regime per trasparenza anche ai dividendi distribuiti a società semplici con soci non residenti in Italia.

Di conseguenza, sulla base delle informazioni ricevute dalla società semplice, l’emittente o l’intermediario che svolge l’attività di sostituto di imposta dovrà compilare il modello indicando i dati dei soci delle società semplici che percepiscono dividendi sui quali non è stata applicata la ritenuta o l’imposta sostitutiva.

Tuttavia, tenuto conto del regime transitorio previsto dal citato articolo 32-quater, comma 2-bis, D.L. 124/2019, che stabilisce che il suddetto regime per trasparenza non trova applicazione con riferimento alle distribuzioni di dividendi formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate entro il 31 dicembre 2022, continuando pertanto ad applicarsi la disciplina previgente, in tal caso nel modello CUPE dovranno essere indicati i dati della società semplice e non dei soci.

 

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Frisacco

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

Lascia un commento

Share