La legge di Stabilità 2017 ha previsto una rivoluzione nel calcolo Ace per le società di persone e le imprese individuali in contabilità ordinaria. La ratio della modifica, applicabile dal periodo d’imposta 2016, è stata quella di rendere la determinazione della base Ace delle imprese Irpef simile a quella delle imprese Ires.

Diventano quindi rilevanti tre interventi:

  • l’incremento patrimoniale dal 1° gennaio 2016 per effetto dell’utile destinato a riserva, di conferimenti in denaro o di versamenti in conto capitale;
  • i decrementi patrimoniali derivanti dalla distribuzione di riserve pregresse ai soci effettuati dal 2016;
  • l’incremento di patrimonio netto verificatosi tra il 31 dicembre 2010 ed il 31 dicembre 2015.

La L. 232/2016 ha introdotto poi altre due modifiche di carattere generale, nel senso che interessano sia le imprese Irpef sia le imprese Ires. La prima attiene alla aliquota da applicare alla base Ace per calcolare il beneficio fiscale. In particolare, l’aliquota da applicare nel periodo di imposta di prossima dichiarazione (2016) rimane fissata nella misura del 4,75%. Con riferimento alle imprese solari, per il 2017, l’aliquota scende – in via transitoria – addirittura al 2,3%, per poi salire dal 2018 al 2,7%; quest’ultimo valore rappresenta la misura dell’aliquota applicabile a regime.

Periodo d’imposta Aliquota applicabile
2016 4,75%
2017 2,3%
2018 2,7%

La seconda modifica con effetto generalizzato attiene a un’ipotesi di sterilizzazione della base Ace. Nello specifico, per effetto del nuovo comma 6 bis dell’art. 1 del D.L. 201/2011, è previsto che “Per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010”. L’obiettivo è evitare che aumenti di patrimonio netto possano essere parcheggiati in investimenti finanziari che non generano alcun beneficio all’economia reale. Sono escluse dall’ambito soggettivo della previsione le banche e le imprese di assicurazione, in quanto l’investimento mobiliare rientra tra le loro attività “tipiche”. Anche questa novità ha efficacia retroattiva, essendo rilevante nel calcolo Ace da eseguirsi per l’esercizio 2016.

Studio Frisacco resta a disposizione per ulteriori e migliori chiarimenti.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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