Nelle società di capitali il controllo societario può essere affidato alternativamente ad:
– un organo di controllo costituito da un sindaco unico (se non disposto diversamente dallo statuto) o da un collegio sindacale composto abitualmente da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti;
– un revisore.
L’organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) è tenuto ad eseguire il “controllo di legalità” previsto dall’articolo 2403, 1° comma, del Cod. civ. (“Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla societa’ e sul suo concreto funzionamento”) nonché la “revisione legale dei conti” di cui all’articolo 2409-bis del Cod. civ.. Il revisore invece esercita unicamente l’attività di “revisione legale dei conti”. Le suddette attività di controllo di legalità e di revisione legale dei conti risultano fra loro differenti, riguardando la prima l’attività di controllo dell’operato degli amministratori nella gestione societaria e la seconda l’attività di verifica del rispetto dei corretti principi contabili nella redazione del bilancio.
La nomina dell’organo di controllo o del revisore può essere prevista facoltativamente dallo statuto, ma diviene obbligatoria, ai sensi dell’art. 2477 Cod. Civ., se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati al primo comma dell’articolo 2435-bis”.
L’articolo 2435-bis prevede i seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unita’.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) cessa se i predetti limiti non vengono superati per due esercizi consecutivi.
La nomina deve avvenire da parte dell’assemblea entro trenta giorni dal superamento dei limiti sopra indicati. In caso di inerzia provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.
Con il D.L. n. 91/2014 è stato abrogato l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore nel caso in cui l’ammontare del capitale sociale non risulti inferiore a quello minimo stabilito per le S.P.A. (€ 120.000, ridotto ad € 50.000 dallo stesso D.L. n.91).
La norma ha inoltre disposto che la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca; le S.R.L. non più obbligate alla nomina dell’organo di controllo o del revisore potranno pertanto procedere alla revoca degli stessi con delibera dell’assemblea ordinaria. In caso di revoca dell’organo di controllo (e non del revisore) è prevista l’approvazione del Tribunale. Rimane comunque la possibilità di dimissioni volontarie dei componenti dell’organo di controllo o del revisore o del loro mantenimento fino alla naturale scadenza.
Le S.P.A. risultano obbligate alla nomina di un collegio sindacale composto da tre o cinque membri effettivi e due sindaci supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori legali mentre gli altri componenti devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro), o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
Il collegio sindacale è tenuto al “controllo di legalità” di cui al citato art. 2403 Cod. Civ., nonché alla “revisione legale dei conti” nel caso previsto dall’art. 2409-bis Cod. Civ.
Quest’ultima norma prevede che la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale e che lo statuto delle società non tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale (in questo caso tutti i sindaci devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali).
L’indebolimento della struttura dei controlli societari è stata motivata in particolare per alleggerire i costi per le imprese; è bene considerare anche gli effetti negativi che tale scelta comporta: un minor controllo sulla corretta conduzione delle imprese e sulla veridicità dei relativi bilanci conduce inevitabilmente alla riduzione della tutela dei terzi che operano con le stesse (in particolare banche e fornitori) e dei soci, i quali non possono più fare affidamento in un controllo del proprio interlocutore da parte di uno o più soggetti professionali indipendenti.
In particolare nella situazione attuale di crisi economica, il limitato controllo può condurre inevitabilmente a nascondere situazioni critiche e irregolarità, oltre che a rinviare eventuali interventi risanatori, con conseguente maggior rischio economico per il sistema Italia. Una vera riforma avrebbe dovuto prevedere il sorteggio del collegio sindacale e del revisore, o quanto meno avrebbe dovuto ancorarne la scelta a criteri oggettivi, ancorché non slegati alle scelte del Consiglio di Amministrazione. Non giova al sistema che le candidature dei collegi sindacali ricadano spesso all’interno di un singolo studio professionale, il che non può che incidere negativamente sui controlli effettivi, che per esigenze di tempi e costi rischiano di venire effettuati da un solo professionista anziché dal Collegio.
Studio Frisacco resta a disposizione per ulteriori e migliori chiarimenti.