L’articolo 4 del D.L. 193/2016, convertito nella L. 225/2016, entrata in vigore lo scorso 2 dicembre, apporta significative modifiche all’articolo 11 del D.Lgs. 471/1997, al fine di prevedere specifiche sanzioni. In particolare nel citato articolo 11: viene inserito un nuovo comma 2-bis, con riferimento alle violazioni che riguardano l’adempimento di cui all’articolo 21 del D.L. 78/2010 e cioè relativo all’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse, ricevute e registrate e viene aggiunto un nuovo comma 2-ter, con riferimento alle violazioni che riguardano l’adempimento di cui all’articolo 21-bis del D.L. 78/2010, riferito all’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle liquidazioni periodiche

Riportiamo le nuove sanzioni previste in caso di errori ed omissioni:

ADEMPIMENTO VIOLAZIONE

SANZIONI

COMUNICAZIONE

Art. 21 D.L. 78/2010

(dati fatture)

Omissione o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute € 2 per fattura (limite max € 1.000 per ciascun trimestre)
Trasmissione tardiva entro 15 gg. dalla scadenza € 1 per fattura (limite max € 500 per ciascun trimestre)
Trasmissione correttiva entro 15 gg. dalla scadenza
COMUNICAZIONE

Art. 21-bis D.L. 78/2010

(dati liquidazioni periodiche)

Omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Da € 500 a € 2.000
Trasmissione tardiva entro 15 gg. dalla scadenza Da € 250 a € 1.000
Trasmissione correttiva entro 15 gg. dalla scadenza

Dal periodo d’imposta 2017, a fronte dell’invio all’Amministrazione finanziaria dei dati contenuti nelle nuove comunicazioni telematiche trimestrali in commento, che vanno a sostituire il precedente “spesometro”, il legislatore ha previsto la soppressione di due ulteriori adempimenti:

  • la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio (adempimento previsto dal provvedimento direttoriale del 5 agosto 2011);
  • il modello INTRA acquisti, sia con riferimento ai beni che alle prestazioni di servizi ricevute (adempimento previsto dal comma 6 dell’articolo 50 del D.L. 331/1993).

Inoltre, per effetto dell’abrogazione dei commi che vanno da 1 a 3 dell’articolo 1 del D.L. 40/2010, viene soppresso, già con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, l’obbligo di comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti soggetti “black list”).

Infine, con una disposizione contenuta nell’articolo 7-quater del D.L. 193/2016 convertito in legge, ai commi 21 e 22, viene disposta l’abrogazione della comunicazione relativa alle avvenute registrazioni delle fatture, annotate nei registri delle fatture e degli acquisti a fini Iva, che gli operatori economici devono effettuare quando hanno relazioni commerciali con operatori della Repubblica di San Marino. Sotto il profilo della decorrenza, il comma 22 dispone che la stessa trova applicazione per le comunicazioni relative alle annotazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017.

Vediamo, quindi, di riepilogare gli adempimenti soppressi evidenziandone la rispettiva data di decorrenza.

ADEMPIMENTI

DECORRENZA SOPPRESSIONE

COMUNICAZIONE DATI LEASING

2017

MODELLO INTRA ACQUISTI

2017

COMUNICAZIONE SCAMBI CON SAN MARINO

2017

COMUNICAZIONE OPERAZIONI BLACK LIST

2016

Con l’introduzione del nuovo articolo 21-ter nel D.L. 78/2010, viene riconosciuto ai soggetti tenuti agli obblighi di cui ai precedenti articoli 21 (comunicazione telematica trimestrale dei dati relative alle fatture emesse, ricevute e registrate) e 21-bis (comunicazione telematica trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche) un credito d’imposta di 100 euro per il “relativo adeguamento tecnologico”.

Tale credito d’imposta potrà essere beneficiato una sola volta e spetterà solo a coloro che, in attività nel 2017, nell’anno precedente, e quindi nel 2016, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 50.000 euro.

Detto credito d’imposta, che non concorrerà alla formazione del reddito e dell’Irap, potrà essere beneficiato esclusivamente in compensazione nel modello F24 e dovrà essere successivamente indicato nel modello di dichiarazione dei redditi sia nell’anno di formazione che di utilizzo.

È previsto, inoltre, un ulteriore credito d’imposta di 50 euro, con caratteristiche identiche al precedente, per coloro che opteranno entro il prossimo 31 marzo 2017 per il regime quinquennale che impone l’obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute secondo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 1 del D.Lgs. 127/2015.

Entrambi i crediti d’imposta rientrano, per espressa previsione, nella disciplina degli aiuti “de minimis”.

Studio Frisacco resta a disposizione per ulteriori e migliori chiarimenti.

 

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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