Dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore l’obbligo della fatturazione elettronica. Gli operatori devono prestare attenzione alle modalità di gestione in due casi particolari:

  • reverse charge;
  • autofattura.

L’autofattura è il documento mediante il quale il cessionario o il committente applica l’IVA gravante su un’operazione; in questo caso, l’obbligo di emissione del documento grava sul soggetto che acquista il bene o il servizio; il documento, deve essere annotato sia nel registro delle vendite che in quello degli acquisti. Si tenga presente che l’autofattura deve contenere le stesse indicazioni richieste per le fatture ordinarie (quindi, si dovranno prendere a riferimento le informazioni di cui all’art. 21 del D.P.R. 633/72). In questo caso, i dati dell’emittente e del destinatario saranno gli stessi e nel documento deve essere specificata l’annotazione “autofattura”.

Reverse charge: attraverso questa procedura contabile il cessionario o il committente applica l’IVA gravante su un’operazione; in questo caso, l’obbligo di emissione del documento rilevante ai fini IVA ricade anche sul cedente /prestatore, mentre il cessionario / committente deve assolvere l’IVA su tale documento attraverso la procedura dell’integrazione, annotando l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e annotando il documento integrato sia nel registro delle vendite che degli acquisti.

La gestione del Reverse charge con la fattura elettronica

Uno dei casi di fattura elettronica a cui prestare maggiore attenzione riguarda la modalità di assolvimento del reverse charge quando i cessionari / committenti soggetti passivi IVA riceveranno delle fatture elettroniche soggette ad inversione contabile.

E’ necessario chiarire che per le operazioni con l’estero non è obbligatoria la fatturazione elettronica; di conseguenza, l’assolvimento dell’IVA nelle fatture delle operazioni per esempio intracomunitarie non ha subito alcun cambiamento rispetto a quanto le aziende hanno effettuato fino ad oggi.

Le operazioni a cui prestare attenzione sono quelle soggette al reverse charge c.d. “interno”.

Esempi di tale casistica si trovano nelle prestazioni di servizi nel settore edile di cui all’art. 17, comma 6, lett. a) ed a-ter) del D.P.R. 633/72 o alle cessioni di fabbricati per le quali il cedente abbia manifestato l’opzione per l’imposizione nel relativo atto, così come previsto dall’art. 10, comma 1, nn. 8-bis) e 8-ter) del D.P.R. 633/72.

Per tali operazioni, si pone la questione relativa all’integrazione dell’IVA in quanto vi è una sostanziale impossibilità di integrare la fattura, dato che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella C.M. n. 13/E del 2018, la e-fattura risulta di per sé non modificabile e, quindi, non integrabile.

L’Agenzia delle Entrate suggerisce al riguardo che l’integrazione possa essere “effettuata secondo le modalità già ritenute idonee in precedenza”.

Secondo la prassi, infatti, il cessionario/committente sarebbe tenuto, in questi casi, a predisporre un altro documento “allegato alla fattura originaria e reso immodificabile mediante l’apposizione del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata” (C.M. n. 45/E del 2005). Secondo quanto specifica la R.M. n. 46/E del 2017, il documento che contiene l’integrazione potrebbe essere predisposto da un apposito software, in grado di provvedere alla sua conservazione sostitutiva insieme alla fattura cui si riferisce. Si tenga presente che il processo di integrazione effettuato secondo le modalità indicate dalla C.M. n. 13/E del 2018 non consentirebbe la conservazione del documento attraverso il servizio gratuito offerto dall’Agenzia delle Entrate, limitato ai soli documenti trasmessi e ricevuti attraverso il Sistema di Interscambio.

L’Agenzia delle Entrate ha risposto ai quesiti posti dai professionisti: in particolare è stato espressamente chiesto se le autofatture da emettere per l’integrazione degli acquisti interni in Reverse charge ex articolo 17, comma 6, DPR 633/72 devono riportare nel campo “TipoDocumento” il codice TD20 e TD1.

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, in questo caso, il tipo di documento da utilizzare è il TD1. Infatti, i documenti con codice TD20 sono solo quelli relativi alle fatture ex. articolo 6, comma 8, D. Lgs 471/97.

La gestione dell’autofattura con la fattura elettronica

In relazione alla modalità di gestione dell’autofattura in modalità elettronica, come già specificato, le disposizioni in materia di fattura elettronica disciplinano soltanto la fattispecie della c.d. autofattura denuncia emessa in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 6, comma 8 del D.Lgs. n. 471 del 1997, secondo cui se il cessionario / committente non riceve la fattura (o la riceve irregolare) deve provvedere all’emissione della stessa (come autofattura) entro 4 mesi dal momento di effettuazione dell’operazione.

Per quest’ipotesi, il Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018, prevede che il documento sia emesso in formato elettronico (XML) utilizzando il codice di tipo documento “TD20”.

Pur senza precise indicazioni normative, si potrebbe estendere l’obbligo di emissione dell’autofattura elettronica anche alla fattispecie della regolarizzazione dell’avvenuto splafonamento da parte dell’esportatore abituale, posto che con la R.M. n. 16/E del 2017 l’Agenzia ha richiamato la medesima procedura di cui all’art. 6, comma 8 del D.Lgs. n. 471 del 1997.

Nulla viene detto in relazione alle altre ipotesi in cui le disposizioni IVA richiedono l’emissione di un’autofattura (es. autoconsumo, cessione omaggi, estrazione di beni da un deposito IVA). Per queste ultime fattispecie, c’è solo un riferimento nelle specifiche tecniche del Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018.

Quindi, si presume che anche queste tipologie di operazioni debbano essere autofatture da emettere in formato XML.

Studio Frisacco resta a disposizione per maggiori chiarimenti ed assistenza.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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