Il patto di famiglia è un contratto, stipulato per atto pubblico, con il quale si realizza una successione anticipata.
L’art. 768-bis dispone che il patto di famiglia è il contratto con il quale l’imprenditore, o il titolare di partecipazioni societarie, trasferisce la propria azienda o le partecipazioni ad un discendente.

Al contratto devono partecipare tutti i soggetti che, al momento della stipulazione, sarebbero legittimari del disponente, ossia il coniuge ed eventuali altri figli. L’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni deve liquidare, agli altri legittimari partecipanti al contratto non beneficiati dal lascito dell’impresa o delle quote, una somma corrispondente alle quote previste dagli artt. 536 ss c.c. Nel caso in cui agli altri partecipanti fossero assegnati altri beni, questi saranno imputati alla quota di legittima a loro spettante.

Il patto di famiglia è quindi un contratto plurilaterale, sorretto da una causa donativa, le cui attribuzioni non sono soggette a collazione e riduzione e con la necessaria presenza di tutti i legittimari: la dottrina ritiene affetto da radicale nullità il patto di famiglia redatto in mancanza di un legittimario.

L’oggetto del patto sono l’azienda e le quote societarie. E’ stato chiarito come non rilevino le dimensioni o l’effettiva attività imprenditoriale del disponente (può anche essere un’azienda attualmente concessa in affitto) e, nel caso voglia essere trasferita una parte dell’azienda, dovrà trattarsi di un ramo o di un’organizzazione tale comunque da mantenere l’idoneità alla continuazione dell’impresa.

Per quanto concerne le partecipazioni, è necessario operare il seguente distinguo:

  • per le società di persone: le partecipazioni non possono circolare liberamente in atti tra vivi in quanto la modifica soggettiva comporta una modifica del contratto sociale che, per la sua efficacia, richiede il consenso unanime degli altri soci;
  • per le società di capitali: bisogna tener presente degli eventuali limiti alla circolazione delle partecipazioni, contenuti nel contratto sociale o nei patti parasociali.

Il trasferimento parziario di una partecipazione è consentito, come per l’azienda, se la partecipazione ceduta mantiene la possibilità di avere potere decisionale o di influenzare l’attività d’impresa.

L’art. 768-sexies disciplina l’ipotesi dei rapporti tra beneficiari del patto di famiglia e legittimari che non abbiano partecipato al patto di famiglia: si ritiene che la norma tratti il caso di legittimari sopravvenuti in quanto la dottrina sostiene la nullità di un patto di famiglia stipulato in mancanza di legittimari. In tal caso, come ad esempio in caso di nascita di altri figli o di passaggio a nuove nozze da parte del disponente, i legittimari che non hanno partecipato possono chiedere, ai beneficiari, il pagamento della somma prevista dall’art. 536 ss. c.c. aumentata degli interessi legali.

Studio Frisacco resta a disposizione per ulteriori e migliori chiarimenti.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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