Gli Enti del Terzo Settore (ETS) sono organizzazioni non commerciali o commerciali, costituite come Associazione, Comitato, Fondazione o impresa che, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si caratterizzano per lo svolgimento in esclusiva o in via principale di una o più attività di interesse generale e per l’assenza di scopo di lucro.

Sono regolamentati dal Codice del Terzo Settore che definisce anche l’elenco delle attività di interesse generale, lo svolgimento di attività diverse e le modalità di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Un Ente del Terzo Settore può ottenere una qualifica specifica:

  • Organizzazione di Volontariato;
  • Associazione di Promozione Sociale;
  • Impresa Sociale;
  • Ente Filantropico.

Tutti gli Enti del Terzo Settore hanno il divieto di distribuire utili, ad eccezione delle Imprese Sociali che hanno comunque vincoli molto stretti.
Non possono essere riconosciuti come Enti del Terzo Settore gli enti pubblici (e gli enti da essi controllati), gli enti privati con finalità economiche (associazioni di categoria o professionali), i sindacati, i partiti politici e le società commerciali non riconosciute come Imprese Sociali.
Gli Enti Religiosi possono invece ottenere il riconoscimento se svolgono almeno una delle attività di interesse generale definite dalla legge; il riconoscimento può anche essere limitato ad una parte dell’Ente in presenza di una netta divisione organizzativa delle funzioni.

Costituzione ETS:

Le modalità costitutive di un Ente del Terzo Settore variano in base alle caratteristiche civilistiche (se l’ente ha forma giuridica di Associazione, Fondazione, società commerciale) e alla presenza o meno del riconoscimento della personalità giuridica privata (obbligatoria per Fondazioni e società commerciali).

A livello generale la costituzione avviene sottoscrivendo Atto Costitutivo e Statuto, eleggendo i primi organi sociali e richiedendo il codice fiscale all’Agenzia delle Entrate. In seguito si procede con la richiesta di iscrizione all’ufficio del Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) competente per territorio.
In presenza dei requisiti specifici, si può valutare di richiedere la qualifica di Impresa Sociale, Ente Filantropico, Organizzazione di Volontariato e Associazione di Promozione Sociale.

Bilanci e rendiconti degli ETS

Gli ETS non commerciali con entrate inferiori a 220.000 euro possono tenere un rendiconto di cassa delle entrate e delle spese complessive mentre gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000 euro devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate uguali o superiori a 220.000 euro devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Per gli altri il bilancio può essere redatto nella forma dei rendiconto di cassa.
Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro devono depositare il bilancio sociale – redatto secondo le linee guida ministeriali – presso il Registro Unico nazionale del Terzo settore, e pubblicarlo nel proprio sito internet.

Fondazione ETS: le agevolazioni fiscali

Le Fondazioni che decidono di adeguarsi alle norme previste dal d.lgs 117/2017 ed acquisire la qualifica di ETS, possono accedere a numerose agevolazioni fiscali, oltre ad usufruire della contribuzione sociale prevista dal legislatore, quali ad esempio il “cinque per mille”.

Il Codice del Terzo Settore agli artt. 82 ed 83 compie un esauriente elenco delle agevolazioni fiscali a cui le Fondazioni potranno accedere nel momento in cui esse assumeranno la qualifica di ETS, sia in materia di imposte indirette e tributi locali, che per quanto riguarda le detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali, di seguito riproposte:

  • non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito;
  • agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa;
  • le modifiche statutarie sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative;
  • gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall’imposta di registro;
  • le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore, incluse le imprese sociali, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale e che l’ente renda, contestualmente alla stipula dell’atto, apposita dichiarazione in tal senso;
  • gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, sono esenti dall’imposta di bollo;
  • gli immobili posseduti e utilizzati esclusivamente per lo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, sono esenti dall’imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili;
  • l’imposta sugli intrattenimenti non è dovuta per le attività svolte dagli enti occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  • possibilità di ricevere erogazioni liberali che danno diritto a detrazioni o deduzioni fiscali per i donatori.

Oltre ai vantaggi sopra esposti è chiaro che vale la pena ricordare anche quanto previsto dagli artt. 71,72, 81, 77, 78 del d.lgs 117/2017, cioè la possibilità di accedere alle assegnazioni di immobili pubblici, ai fondi istituiti per il finanziamento delle attività di interesse generale, al social bonus, ai titoli di solidarietà e al social lending.

Chiaramente però il vantaggio più impattante su tutti è quello relativo al regime di tassazione che potrebbe interessare una Fondazione ETS rispetto ad una estranea al RUNTS. L’art. 79 al comma 2 prevede infatti che le attività di interesse generale siano considerate come di natura non commerciale se “svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi”.

Ma cosa ancor più rivoluzionaria, rispetto alle normative previgenti, è la quantificazione della soglia da non superare per non incorrere in problematiche dal punto di vista fiscale. Il legislatore infatti specifica che si intende di natura commerciale quell’attività per cui i ricavi superano, per due anni consecutivi, di oltre il 5 per cento i relativi costi per ciascun periodo d’imposta.

 

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Frisacco

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

Lascia un commento

Share