Art. 17-bis D. Lgs. N. 241/97Risoluzione Agenzia Entrate 22.09.2020, n. 53/E

‍Nei contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali:

  • in cui vi è prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente (labour intensive)
  • caratterizzati dal prevalente utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente
  • relativamente a una/più opere o uno/più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000,00

le ritenute fiscali relative al personale direttamente impiegato nell’esecuzione dell’opera/servizio devono essere operate e versate dall’impresa appaltatrice/affidataria. Da ciò conseguono diversi obblighi in capo al committente e all’impresa appaltatrice/affidataria:

  1. committente

– deve richiedere all’impresa appaltatrice/affidataria e alle imprese subappaltatrici copia F24 delle ritenute versate;

– verificare omesso o insufficiente versamento;

– sospendere il pagamento dei corrispettivi in caso di irregolarità nei versamenti. 

  1. impresa appaltatrice/affidataria e imprese subappaltatrici: entro 5 giorni lavorativi devono trasmettere a ciascun committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice,
  • copia F24 presentati;
  • elenco dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera/servizio;
  • dettaglio delle ore di lavoro prestate;
  • ammontare della retribuzione corrisposta per tale prestazione;
  • dettaglio ritenute fiscali operate nel mese precedente con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata al committente.

Tali obblighi vengono meno nel caso in cui l’impresa appaltatrice/affidataria e le imprese subappaltatrici forniscano al committente il DURF, certificazione che attesta nell’ultimo giorno del mese precedente:

  1. esistenza dell’attività da almeno 3 anni;
  2. assolvimento obblighi dichiarativi;
  3. versamenti in conto fiscale (=VERSAMENTI CON MOD. F24) pari almeno al 10% dell’ammontare dei ricavi/compensi risultanti dalle dichiarazioni presentate nell’ultimo triennio;
  4. assenza di iscrizioni a ruolo/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito relativi a Ires/Irpef/Irap/ritenute/contributi previdenziali, di importo superiore ad euro 50.000,00, scaduti. 

Il DURF viene reso disponibile, su richiesta, dall’agenzia delle entrate dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e ha validità di 4 mesi dal rilascio.

In merito al calcolo di cui al punto 3. è stato specificato che vi rientrano anche:

  • i contributi/premi assicurativi Inail;
  • l’iva “teorica” delle operazioni soggette a split payment e al meccanismo di reverse charge;
  • l’iva “teorica” in caso di liquidazione iva di gruppo;
  • l’imposta “teorica” delle società in caso di tassazione per trasparenza (artt. 115 e 116 del Tuir).

Sono invece esclusi dal computo i pagamenti dei debiti iscritti a ruolo.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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