Art. 17-bis D. Lgs. N. 241/97 – Risoluzione Agenzia Entrate 22.09.2020, n. 53/E
Nei contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali:
- in cui vi è prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente (labour intensive)
- caratterizzati dal prevalente utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente
- relativamente a una/più opere o uno/più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000,00
le ritenute fiscali relative al personale direttamente impiegato nell’esecuzione dell’opera/servizio devono essere operate e versate dall’impresa appaltatrice/affidataria. Da ciò conseguono diversi obblighi in capo al committente e all’impresa appaltatrice/affidataria:
- committente:
– deve richiedere all’impresa appaltatrice/affidataria e alle imprese subappaltatrici copia F24 delle ritenute versate;
– verificare omesso o insufficiente versamento;
– sospendere il pagamento dei corrispettivi in caso di irregolarità nei versamenti.
- impresa appaltatrice/affidataria e imprese subappaltatrici: entro 5 giorni lavorativi devono trasmettere a ciascun committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice,
- copia F24 presentati;
- elenco dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera/servizio;
- dettaglio delle ore di lavoro prestate;
- ammontare della retribuzione corrisposta per tale prestazione;
- dettaglio ritenute fiscali operate nel mese precedente con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata al committente.
Tali obblighi vengono meno nel caso in cui l’impresa appaltatrice/affidataria e le imprese subappaltatrici forniscano al committente il DURF, certificazione che attesta nell’ultimo giorno del mese precedente:
- esistenza dell’attività da almeno 3 anni;
- assolvimento obblighi dichiarativi;
- versamenti in conto fiscale (=VERSAMENTI CON MOD. F24) pari almeno al 10% dell’ammontare dei ricavi/compensi risultanti dalle dichiarazioni presentate nell’ultimo triennio;
- assenza di iscrizioni a ruolo/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito relativi a Ires/Irpef/Irap/ritenute/contributi previdenziali, di importo superiore ad euro 50.000,00, scaduti.
Il DURF viene reso disponibile, su richiesta, dall’agenzia delle entrate dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e ha validità di 4 mesi dal rilascio.
In merito al calcolo di cui al punto 3. è stato specificato che vi rientrano anche:
- i contributi/premi assicurativi Inail;
- l’iva “teorica” delle operazioni soggette a split payment e al meccanismo di reverse charge;
- l’iva “teorica” in caso di liquidazione iva di gruppo;
- l’imposta “teorica” delle società in caso di tassazione per trasparenza (artt. 115 e 116 del Tuir).
Sono invece esclusi dal computo i pagamenti dei debiti iscritti a ruolo.