Il testo del c.d. Decreto Aiuti approvato dal CdM nella serata del 02.05.2022 prevede, fra le misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l’attrazione degli investimenti, il potenziamento dei seguenti crediti d’imposta del Piano Nazionale Transizione 4.0:

  • il credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0;
  • il credito d’imposta formazione 4.0.

Le misure introdotte mirano da un lato a potenziare l’aliquota agevolativa degli investimenti in software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni inclusi nell’allegato B annesso alla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) e ss.mm.ii. e dall’altro lato a “rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale”.

Per quanto concerne il credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0, il rafforzamento dell’agevolazione interessa gli investimenti di cui all’articolo 1, comma 1058, L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) e ss.mm.ii. effettuati:

  • dal 01.01.2022 e fino al 31.12.2022;

ovvero

  • entro il 30.06.2023 in caso di valida prenotazione al 31.12.2022.

L’aliquota prevista per gli investimenti in software 4.0 già effettuati o da effettuarsi nell’arco temporale sopra indicato aumenterà dall’attuale 20% al 50%.

Dunque lo scenario, presente e futuro, del credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 sarà il seguente:

  • investimenti effettuati nel 2022 ovvero entro il 30.06.2023 su prenotazione, credito del 50% entro il limite massimo annuale di costi ammissibili pari a un milione di euro, ai sensi della modifica all’articolo 1, comma 1058, L. 178/2020 contenuta nel Decreto Aiuti;
  • investimenti effettuati nel 2023 ovvero entro il 30.06.2024 su prenotazione, credito del 20% entro il limite massimo annuale di costi ammissibili pari a un milione di euro, ai sensi dell’articolo 1, comma 1058, L. 178/2020;
  • investimenti effettuati nel 2024 ovvero entro il 30.06.2025 su prenotazione, credito del 15% entro il limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro, ai sensi dell’articolo 1, comma 1058-bis, L. 178/2020;
  • investimenti effettuati nel 2025 ovvero entro il 30.06.2026 su prenotazione, credito del 10% entro il limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro, ai sensi dell’articolo 1, comma 1058-ter, L. 178/2020.

Per quanto concerne il credito d’imposta formazione 4.0 la modifica al comma 211 dell’articolo 1 L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) contenuta nel Decreto Aiuti si articola in due linee d’azione:

  • rafforzamento del credito d’imposta per le Pmi la cui attività formativa soddisfi i requisiti previsti dal Decreto;
  • depotenziamento del credito d’imposta per le Pmi la cui attività formativa non soddisfi le condizioni previste dal Decreto.

Le attività ammissibili al credito d’imposta in misura maggiorata saranno quelle relative alla “formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese” in grado di soddisfare entrambi i seguenti requisiti:

  • attività formative erogate dai soggetti individuati con apposito Decreto del Mise, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Aiuti;
  • risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle competenze certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo Decreto.

Al soddisfacimento congiunto delle condizioni sopra indicate il credito d’imposta formazione 4.0 spetterà nelle seguenti misure:

  • aliquota del 70% (in luogo dell’attuale 50%) entro un massimale di credito di 300.000 euro per le piccole imprese;
  • aliquota del 50% (in luogo dell’attuale 40%) entro un massimale di credito di 250.000 euro per le medie imprese;
  • aliquota del 30% (invariata) entro un massimale di credito di 250.000 euro per le grandi imprese.

Qualora, invece, il progetto di formazione avviato successivamente all’entrata in vigore del Decreto Aiuti non soddisfi i requisiti necessari per la maggiorazione delle aliquote, il credito d’imposta spettante sarà ridimensionato come segue:

  • aliquota del 40% (in luogo dell’attuale 50%) entro un massimale di credito di 300.000 euro per le piccole imprese;
  • aliquota del 35% (in luogo dell’attuale 40%) entro un massimale di credito di 250.000 euro per le medie imprese;
  • aliquota del 30% (invariata) entro un massimale di credito di 250.000 euro per le grandi imprese.

Il rafforzamento del credito formazione 4.0 proposto a favore delle Pmi alimenta le speranze delle imprese circa l’opportunità di proroga della misura al 2023 e successivi.

Si rammenta, infatti, che ad oggi l’agevolazione cesserà in relazione all’attività formativa svolta nel periodo d’imposta attualmente in corso, non essendo stata riconfermata per il futuro dalla Legge di Bilancio 2022.

 

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Frisacco

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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