Il Concordato preventivo biennale (CPB) è un regime opzionale introdotto e disciplinato dal Decreto Legislativo n. 13/2024 che permette a contribuenti di minori dimensioni, soggetti ad ISA, esercenti attività di impresa o lavoro autonomo (inclusi i forfetari) di definire per due annualità con l’Amministrazione finanziaria (per i forfetari invece è prevista una sola annualità) il reddito da assoggettare a tassazione IRES/IRPEF e/o IRAP. L’Agenzia delle entrate, oltre ad utilizzare la propria banca dati, nella formulazione della proposta di Concordato si avvale di informazioni che il contribuente fornisce tramite la compilazione di un apposito software messo a disposizione dalla stessa Agenzia: è possibile procedere alla compilazione di tale software a partire dal 15 giugno 2024 (l’uscita del software per i forfetari è invece attesa per il mese di luglio 2024). Esclusivamente per il primo anno di introduzione di questo nuovo istituto, il termine ultimo di adesione per i soggetti solari coincide con il 15 ottobre 2024 mentre, per i soggetti con esercizio a cavallo, con il quindicesimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio in corso al 31/12/2023; per gli anni successivi il termine ultimo coincide con la data di versamento del saldo delle imposte sui redditi, ovvero il 30 giugno per i soggetti solari.

Il software utilizzato per l’elaborazione della proposta di Concordato è l’applicativo Il tuo ISA, il medesimo utilizzato nella predisposizione della trasmissione telematica del modello ISA. I dati contabili forniti dal soggetto interessato riguardano in particolare il reddito di impresa o di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti o professioni nel periodo di imposta 2023. Una volta terminata la compilazione, l’Agenzia delle entrate elabora il reddito proposto ai fini del CPB per il periodo di imposta 2024 e per il 2025. Tale importo può risultare superiore o inferiore rispetto ai redditi conseguiti nell’anno a cui la proposta di Concordato si riferisce e spetta al contribuente decidere se accettare o meno la proposta: in caso affermativo, il modello viene presentato insieme al modello ISA in fase di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. Relativamente a deduzioni, detrazioni, benefici e a fini ISEE, il reddito di riferimento continua a rimanere quello effettivamente conseguito. Per i contribuenti in regime di trasparenza fiscale che accettano la proposta di concordato viene inoltre richiesto di estendere gli obblighi che ne conseguono pro quota a soci o associati.

REDDITI OGGETTO DI CONCORDATO

Come riportato nella nota tecnica e metodologica di cui all’Allegato 1 (Concordato preventivo biennale-Metodologia ISA), i redditi oggetto di Concordato riguardano:

  • reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni (art. 54, co. 1, TUIR) senza considerare i valori concernenti plusvalenze/minusvalenze, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all’art. 5 del TUIR;
  • il reddito d’impresa (art. 56 del TUIR) e, per i contribuenti soggetti ad IRES, quello di cui alla Sezione I, Capo II, Titolo II del TUIR ovvero, per le imprese minori, quello di cui all’art. 66 TUIR, con l’esclusione di valori relativi a plusvalenze/minusvalenze e sopravvenienze attive/passive, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all’art. 5 del TUIR.

I redditi oggetto di concordato dell’IRAP corrispondono invece al valore della produzione netta individuato con riferimento agli art. 5, 5-bis e 8 del D.Lgs n. 446/1997 con l’esclusione di plusvalenze/minusvalenze e sopravvenienze attive/passive.

REQUISITI D’ACCESSO

Per poter accedere a questo nuovo istituto, il contribuente nel precedente periodo di imposta non deve aver maturato debiti tributari; non essere condannato per reati fiscali, societari, di riciclaggio/autoriciclaggio; aver presentato regolarmente la dichiarazione dei redditi (sono infatti esclusi coloro che non hanno presentato, in presenza del relativo obbligo, la dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi di imposta antecedenti la proposta di concordato). Qualora sia in possesso di debiti tributari o per contributi previdenziali accertati, con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più impugnabili, il soggetto deve necessariamente aver estinto quelli con importo pari o superiore a 5.000 euro, compresi interessi e sanzioni (sono esclusi i debiti soggetti a provvedimento di sospensione o rateazione, fino alla possibile decadenza degli annessi benefici), entro il termine ordinario per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. I reati per cui il contribuente non deve essere stato condannato sono quelli citati nel D.Lgs. n. 74/2000, negli art. 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 c.p. e nell’art. 2621 c.c. commessi in almeno uno dei tre periodi precedenti a quelli di applicazione dell’istituto. Per quanto riguarda in particolare i contribuenti in regime forfetario, è preclusa la possibilità di accesso al Concordato per coloro che hanno iniziato l’attività nel periodo antecedente la proposta di concordato.

PROCEDURA

Ai sensi dell’art. 7 del citato Decreto Legislativo n. 13/2024, spetta all’Agenzia delle entrate la formulazione di una proposta ai contribuenti destinatari dell’istituto per la definizione biennale del reddito e del valore della produzione netta, rilevanti rispettivamente per le imposte sui redditi e l’IRAP.

Per aderire al CPB è necessario per il soggetto richiedente percorrere attentamente i passi di seguito elencati:

  • disporre dei dati richiesti per il calcolo del punteggio di affidabilità per gli ISA 2023 e per la formulazione della proposta di Concordato per il biennio di imposta 2024-2025, ottenibili tramite l’accesso all’area riservata personale (possono essere scaricati anche dall’intermediario delegato);
  • avvalersi del programma fornito dall’Agenzia delle entrate ai fini del conseguimento dei dati personali del contribuente;
  • valutare la proposta formulata dal software dell’AdE e decidere se aderire oppure rigettare (la comunicazione della proposta avviene entro il quinto giorno successivo a quello di invio dei dati mentre la scadenza corrisponde al termine di versamento delle imposte);
  • nel caso di adesione, il contribuente deve attestare nel modello REDDITI il possesso dei requisiti di accesso e il valore dell’importo comunicato: per i soggetti ISA nel nuovo modello CPB da presentarsi congiuntamente agli ISA mentre per i forfetari nel quadro LM (la sezione del quadro LM dedicata al CPB è simile al modello CPB 2024/2025 del modello ISA: la differenza principale è data dal fatto che i forfetari non sono soggetti ad IRAP, oltre al limite di applicazione del Concordato per una sola annualità);
  • tenere conto che per i soggetti ISA l’importo pattuito deve essere aumentato o diminuito del valore di specifiche componenti reddituali non rientranti nel Concordato (sintetizzabili in sopravvenienze o plusvalenze attive o passive o redditi di partecipazione) e che, dopo tali calcoli, il reddito da assoggettare a imposizione non può in ogni caso risultare inferiore a 2.000 euro; per i contribuenti forfetari, oltre alla medesima soglia di 2.000 euro, permane il trattamento per i contributi previdenziali obbligatori;
  • al termine del periodo previsto, decidere se accettare una nuova proposta di Concordato formulata.

CESSAZIONE

Il Concordato perde la sua efficacia a partire dal periodo di imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:

  • cessazione dell’attività;
  • modificazione dell’attività svolta durante il biennio di applicazione dell’istituto, fatto salvo il caso in cui per i contribuenti ISA la nuova attività rientri nell’applicazione dello stesso ISA; per i contribuenti forfetari venga applicato lo stesso indice di redditività.

Il Concordato non produce invece effetti in entrambi i periodi di imposta a seguito del verificarsi di una delle seguenti motivazioni:

  • mancanza del versamento dell’importo concordatario pattuito a seguito di accertamenti automatici;
  • sopraggiungere di una delle citate cause di esclusione o il venire meno dei requisiti di accesso;
  • assenza di corrispondenza tra i dati presentati nella dichiarazione dei redditi e i dati comunicati per la proposta di concordato;
  • emersione di attività non dichiarate oppure indeducibilità o inesistenza di passività dichiarate per un importo maggiore del 30% dei ricavi dichiarati, a seguito di controlli fiscali;
  • successivamente all’approvazione della proposta concordataria, variazione della produzione netta e differente determinazione dei redditi dopo modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi con nuovi dati e informazioni;
  • violazioni di non lieve entità individuate dall’art. 22, co. 2, del D.Lgs. n. 13/2024 ricorrenti nel periodo antecedente l’accettazione del Concordato oppure nei relativi periodi di attuazione dell’istituto.

Restiamo a disposizione per assistenza, chiarimenti ed approfondimenti.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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