La nuova legge 112/2016 per l’assistenza ai disabili, cd. Dopo di noi, oltre a prevedere nuove regole per l’assistenza, la cura, la prevenzione e la protezione, definite dall’articolo 3, comma 3 della famosa legge 104/2012, prevede anche una serie di nuove agevolazioni fiscali disabili.
I disabili beneficiari delle nuove agevolazioni della Legge Dopo di Noi sono i Disabili che presentano una menomazione fisica o sensoriale con riduzione della propria autonomia, tale da rendere necessaria un’assistenza permanente e continuativa sia a livello individuale che sociale.
In questo modo, il disabile con disabilità grave, può ottenere tutta l’assistenza di cui ha bisogno, anche quando non ha più entrambi i genitori o quando questi sebbene in vita, non sono in grado di sostenere il figlio disabile.
La legge sul “Dopo di noi”, prevede misure atte ad agevolare:
- erogazioni di parte di soggetti privati;
- polizze assicurative;
- costituzione di trust, ossia un fondo di protezione volto a tutelare le persone disabili gravi prive di assistenza, vincoli di destinazione di beni immobili o di beni mobili scritti nei pubblici registri con forma pubblica e costituzione di fondi speciali con i beni sottoposti a vincolo di destinazione.
L’articolo 6 della legge “Dopo di Noi”, prevede l’esenzione totale dall’imposta di successione e donazione di beni e diritti conferiti in trust, e soggetti a vincoli di destinazione, destinati a fondi speciali in favore delle persone con disabilità grave.
Ai trasferimenti di beni e diritti in trust, invece, si applica in misura fissa l’imposta di registro, ipotecaria e catastale.
Affinché tali esenzioni ed agevolazioni per i negozi giuridici, trust, vincoli di destinazione di beni immobili o di beni mobili scritti nei pubblici registri con forma pubblica, costituzione di fondi speciali con i beni sottoposti a vincolo di destinazione, possano essere riconosciute, la legge prevede per i negozi giuridici i seguenti requisiti:
- devono essere istituiti a favore di persone con disabilità accertata;
- devono essere redatti con atto pubblico;
- la loro istituzione deve avere finalità di inclusione sociale, cura e assistenza di uno o più disabili gravi. Tale finalità, deve essere indicata nell’atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o nell’atto istitutivo del vincolo di destinazione;
- devono essere identificati i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli, le funzioni ed i bisogni delle persone con disabilità grave, e a favore delle quali viene istituito; devono indicare le attività assistenziali atte a garantire la cura e la protezione delle persone disabili gravi;
- devono stabilire la durata certa del trust, del vincolo di destinazione o del fondo speciale a carico del trustee, del gestore o del fiduciario.
Qualora i requisiti descritti vengano interamente soddisfatti, le agevolazioni previste sono le seguenti:
- Deducibilità delle erogazioni liberali, donazioni e atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust o di fondi speciali entro il 20% del reddito, fino ad un massimo di 100.000 euro annui.
Le nuove agevolazioni per i soggetti disabili dal 2017 sono le seguenti:
- Esenzione dall’imposta di successione e donazioni;
- Imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa;
- Esenzione bollo su tutti gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, e tutte le attestazioni poste in essere o richieste dal trustee;
- Riduzione aliquote o esenzione IMU nel caso di conferimento di immobili o di diritti reali su immobili nei trust o nei fondi speciali in esame.
- Aumento detrazione polizze assicurative: il limite di detrazione passa da Irpef da 530 a 750 euro per le polizze assicurative aventi a oggetto il rischio morte, a condizione che siano destinate alla tutela delle persone con disabilità grave.
Studio Frisacco resta a disposizione per ulteriori e migliori chiarimenti.