La voluntary disclosure è una procedura che permette, a chi detiene in modo illecito dei capitali all’estero, di regolarizzare la propria posizione attraverso una denuncia spontanea al fisco. Requisito fondamentale per poter beneficiare dell’autodichiarazione è quello di non avere a proprio carico accertamenti avviati per attività e patrimoni detenuti all’estero.
Al fine della regolazione della posizione fiscale è necessario versare integralmente le imposte non pagate e i relativi interessi maturati sui capitali esteri non dichiarati, ottenendo di poter usufruire di significativi sconti sulle sanzioni.
Il D.L. 193/2016 ha previsto la possibilità, da parte dei contribuenti, di auto-liquidare gli importi comprensivi di imposte, sanzioni e interessi dovuti al Fisco per capitali detenuti all’estero. La voluntary dovrà avvenire entro il 30 settembre 2017 ed assicurerà degli sconti del 75% del minimo edittale sulle sanzioni applicate alle imposte sui redditi, a quelle sostitutive, all’Ivie e Ivafe (imposte sugli immobili e le attività finanziarie detenute all’estero), mentre la riduzione è del 50% sulle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale.
In corso di controllo, nel caso in cui l’auto-liquidazione venga ritenuta insufficiente, il contribuente potrà essere chiamato a versare un addizionale che può andare dal 3% al 10%.
La nuova voluntary disclosure non è volta alla sola dichiarazione dei capitali detenuti all’estero ma anche alla regolarizzazione del denaro contante conservato in Italia. In merito a quest’ultimo caso, si presume che i contanti e i valori al portatore siano stati conseguiti a seguito della mancata dichiarazione al Fisco nel corso del 2015 o nei quattro periodi d’imposta precedenti, salvo prova contraria.
Le procedure che il contribuente deve eseguire per la regolarizzazione dei contanti sono le seguenti:
- Autodichiarazione che attesti l’origine lecita della somma: documento in cui si dichiara che l’importo non sia il frutto di un’attività illecita diversa da quella fiscale;
- Procedere, entro la presentazione della richiesta, all’apertura in presenza di un notaio di eventuali cassette di sicurezza dove siano conservati i valori che si intendono dichiarare
- Versare contestualmente i contanti e i valori al portatore presso un intermediario finanziario fino alla conclusione dell’iter.
Per scongiurare ogni responsabilità penale conseguente alla dimostrazione dell’illiceità della modalità di acquisizione della somma, è consigliabile la consegna di un’autodichiarazione molto dettagliata.
Nel caso in cui venga dimostrato che il contribuente abbia utilizzato la voluntary fraudolentemente per regolarizzare denaro o attività frutto di reati non fiscali è, infatti, prevista una peculiare fattispecie di reato punita con la reclusione fino a 6 anni.
Studio Frisacco resta a disposizione per ulteriori e migliori chiarimenti.