La voluntary disclosure è una procedura che permette, a chi detiene in modo illecito dei capitali all’estero, di regolarizzare la propria posizione attraverso una denuncia spontanea al fisco. Requisito fondamentale per poter beneficiare dell’autodichiarazione è quello di non avere a proprio carico accertamenti avviati per attività e patrimoni detenuti all’estero.

Al fine della regolazione della posizione fiscale è necessario versare integralmente le imposte non pagate e i relativi interessi maturati sui capitali esteri non dichiarati, ottenendo di poter usufruire di significativi sconti sulle sanzioni.

Il D.L. 193/2016 ha previsto la possibilità, da parte dei contribuenti, di auto-liquidare gli importi comprensivi di imposte, sanzioni e interessi dovuti al Fisco per capitali detenuti all’estero. La voluntary dovrà avvenire entro il 30 settembre 2017 ed assicurerà degli sconti del 75% del minimo edittale sulle sanzioni applicate alle imposte sui redditi, a quelle sostitutive, all’Ivie e Ivafe (imposte sugli immobili e le attività finanziarie detenute all’estero), mentre la riduzione è del 50% sulle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale.

In corso di controllo, nel caso in cui l’auto-liquidazione venga ritenuta insufficiente, il contribuente potrà essere chiamato a versare un addizionale che può andare dal 3% al 10%.

La nuova voluntary disclosure non è volta alla sola dichiarazione dei capitali detenuti all’estero ma anche alla regolarizzazione del denaro contante conservato in Italia. In merito a quest’ultimo caso, si presume che i contanti e i valori al portatore siano stati conseguiti a seguito della mancata dichiarazione al Fisco nel corso del 2015 o nei quattro periodi d’imposta precedenti, salvo prova contraria.

Le procedure che il contribuente deve eseguire per la regolarizzazione dei contanti sono le seguenti:

  • Autodichiarazione che attesti l’origine lecita della somma: documento in cui si dichiara che l’importo non sia il frutto di un’attività illecita diversa da quella fiscale;
  • Procedere, entro la presentazione della richiesta, all’apertura in presenza di un notaio di eventuali cassette di sicurezza dove siano conservati i valori che si intendono dichiarare
  • Versare contestualmente i contanti e i valori al portatore presso un intermediario finanziario fino alla conclusione dell’iter.

Per scongiurare ogni responsabilità penale conseguente alla dimostrazione dell’illiceità della modalità di acquisizione della somma, è consigliabile la consegna di un’autodichiarazione molto dettagliata.

Nel caso in cui venga dimostrato che il contribuente abbia utilizzato la voluntary fraudolentemente per regolarizzare denaro o attività frutto di reati non fiscali è, infatti, prevista una peculiare fattispecie di reato punita con la reclusione fino a 6 anni.

Studio Frisacco resta a disposizione per ulteriori e migliori chiarimenti.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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