Le misure di favore straordinarie consistono nell’introduzione di distinti crediti d’imposta destinati alle imprese energivore (articolo 15 D.L. 4/2022 e articolo 4 D.L. 17/2022), gasivore (articolo 5 D.L. 17/2022) e quelle diverse dalle precedenti (articoli 3 e 4 D.L. 21/2022).

Le attuali misure in vigore possono esser così riepilogate:

– l’articolo 15 L. 4/2022 (decreto Sostegni-ter), convertito dalla L. 25/2022, prevede un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2022. Il credito spetta alle imprese energivore i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa;

– l’articolo 4 L. 17/2022 (decreto Energia) istituisce un credito d’imposta, a favore delle imprese energivore, in proporzione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica consumata nel II trimestre 2022; tale contributo, in origine pari al 20%, è stato rideterminato nella misura del 25% dall’articolo 5 D.L. 21/2022. Il credito spetta a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa;

– l’articolo 5 L. 17/2022 prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale in proporzione alle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale consumato nel II trimestre 2022 (usi energetici diversi da quelli termoelettrici); il contributo, inizialmente pari al 15% della spesa sostenuta, è stato rideterminato nella misura del 20% dall’articolo 5 D.L. 21/2022. In questo caso, il credito spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al I trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;

– gli articoli 3 e 4 D.L. 21/2022 (decreto Ucraina bis), infine, prevedono analoghi contributi, sempre sotto forma di crediti d’imposta, a parziale compensazione delle spese sostenute per l’acquisto dell’energia elettrica o del gas acquistati e consumati nel secondo trimestre 2022, rispettivamente, da parte delle imprese non energivore (nella misura del 12%) e delle imprese non gasivore (nella misura del 20%).

La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta sopra elencati prevede che gli stessi, entro la data del 31 dicembre 2022, siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, mediante modello F24, oppure ceduti per intero a terzi.

Recentemente l’Agenzia delle entrate ha chiarito che tali crediti possono essere utilizzati in compensazione senza attendere la fine del trimestre di riferimento: secondo l’Agenzia, infatti, la disciplina di favore consente l’utilizzo in compensazione dei relativi crediti d’imposta anche in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, “a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme a tal fine applicate, le spese per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas naturale consumati, con riferimento alle quali è calcolato il credito d’imposta spettante, possano considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all’articolo 109 del Tuir, nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso della/e fattura/e di acquisto”.

 

Restiamo a disposizione per chiarimenti ed assistenza.

Cordiali saluti

Studio Frisacco

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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