Sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019 è stata pubblicata la L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 (cd. Decreto fiscale Collegato alla Legge di Bilancio 2020), in vigore dal 25 dicembre 2019.

Tra le misure contenute nella manovra spiccano senz’altro quelle riguardanti le compensazioni dei crediti tributari. Sotto questo aspetto, le novità, alcune già contenute nel testo originario del decretonon sono da accogliere con favore.

Il provvedimento, modificando, con l’articolo 3, l’articolo 17 D.Lgs. 241/1997allinea le modalità di utilizzo dei crediti Irpef, Ires e Irap a quelle già in vigore per i crediti Iva.

Pertanto, con decorrenza dai crediti maturati dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, è previsto che la compensazione orizzontale nel modello F24 dei crediti IrpefIres e Irap, nonché relative addizionali e imposte sostitutive per importi superiori a 5.000 euro annui può essere effettuata esclusivamente:

  • utilizzando i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle entrate;
  • dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale da cui scaturisce l’eccedenza d’imposta.

Ne deriva che il credito IrpefIres o Irap 2019 non potrà, come invece avveniva in passato per i crediti maturati negli anni antecedenti, essere compensato orizzontalmente dal 1° gennaio 2020, ma, a tal fine, si dovrà attendere il decimo giorno successivo alla presentazione della relativa dichiarazione. Dunque, nell’ipotesi in cui il modello Redditi 2020 sia presentato in data 31 ottobre 2020 il credito ivi emergente (Irpef o Ires) potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale dal 10 novembre 2020.

La penalizzazione in termini di cassa che deriva dalla novella normativa è evidente.

A ciò si aggiunge l’estensione alle persone fisiche non titolari di partita Iva dell’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate per le compensazioni, anche parziali.

Inoltre, con l’articolo 2 D.L. 124/2019, sempre modificativo dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, viene esclusa la possibilità di utilizzare crediti in compensazione orizzontale ai contribuenti nei confronti dei quali l’Agenzia delle entrate abbia notificato un provvedimento di cessazione della partita Iva ai sensi dell’articolo 35, comma 15-bis, D.P.R. 633/1972:

  • prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti stessi, quindi anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita Iva oggetto del provvedimento;
  • fino a quando la partita Iva risulti cessata.

Il divieto di compensazione opera anche nei confronti dei contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita Iva dal Vies, sebbene limitatamente ai crediti Ivafino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di esclusione.

L’utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dall’articolo 2 del Decreto comporta lo scarto del modello F24. È comunque possibile richiedere a rimborso il credito, così come riportarlo nella dichiarazione successiva.

Ulteriormente, l’articolo 1 del Decreto fiscale prevede che non è possibile sfruttare il meccanismo della compensazione da parte dell’accollante per il pagamento, con propri crediti, del debito d’imposta altrui ex articolo 8, comma 2, L. 212/2000.

Infine, il provvedimento, con il già citato articolo 3, dispone la specifica sanzione applicabile agli F24 presentati a partire dal mese di marzo 2020 quando, a seguito dell’attività di controllo eseguita ai sensi dell’articolo 37, comma 49-ter, D.L. 223/2006, secondo cui l’Agenzia delle entrate può sospendere fino a 30 giorni l’esecuzione dei modelli F24 contenenti compensazioni rischiose, i crediti indicati nel modello di pagamento risultino non utilizzabili.

In tal caso l’Agenzia deve comunicare entro 30 giorni la mancata esecuzione della delega di pagamento e trova applicazione una sanzione pari:

  • al 5% dell’importo, per importi fino a 5.000 euro;
  • 250 euro, per importi superiori a 5.000 euro;

per ciascun F24 non eseguito, con esclusione della possibilità di beneficiare del cumulo giuridico.

Restiamo a disposizione per chiarimenti ed assistenza.

Studio Frisacco

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

Lascia un commento

Share