L’ex amministratore di società di capitali che svolge l’attività a favore della società che amministrava è escluso dal regime forfettario se, al termine del periodo d’imposta, i compensi o ricavi percepiti dalla predetta società superano il 50% di quelli complessivamente percepiti.

È quanto emerge dalla lettura della circolare AdE 9/E/2019 in cui sono state affrontate in principal modo le nuove cause di esclusione del regime forfettario introdotte dalla Legge di Bilancio 2019.

In particolare è previsto che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

A differenza del passato, la nuova causa ostativa fa riferimento all’attività esercitata “prevalentemente” nei confronti di datori di lavoro ovvero di soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.

Il primo aspetto chiarito dall’Agenzia riguarda il momento in cui eseguire la verifica della causa di esclusione, che, per ovvi motivi, non può che essere eseguita al termine del periodo d’imposta in quanto deve sussistere la prevalenza dei compensi o ricavi incassati nei confronti del datore o dell’ex datore di lavoro (nei due anni precedenti).

L’aspetto più sorprendente riguarda l’ampia nozione di datore di lavoro sostenuta dall’Agenzia, poiché si devono ricomprendere non solo i soggetti da cui sono percepiti redditi di lavoro dipendente (articolo 49 del Tuir), ma anche quelli da cui si percepiscono redditi assimilati al lavoro dipendente di cui all’articolo 50 del Tuir.

Più in particolare, l’Agenzia precisa che per tale ultima categoria reddituale è necessario distinguere le diverse fattispecie, e, per ciò che interessa in questa sede, vi rientrano anche i percettori di redditi di cui all’articolo 50, lett. c-bis), Tuir, tra i quali rientrano gli amministratori di società.

Ciò starebbe a significare che l’amministratore della società (o l’ex amministratore) che svolge anche un’attività autonoma in regime forfettario uscirebbe dal regime agevolato se più della metà dei ricavi o compensi percepiti provengano dalla società amministrata o che amministrava nei due anni precedenti.

A differenti conclusioni, invece, si deve pervenire laddove il soggetto ricopra l’incarico di sindaco o revisore della società, in quanto trattasi di incarico del tutto differente rispetto a quello di amministratore, senza legame di alcun tipo con la società.

L’interpretazione della locuzione “datore di lavoro” da parte dell’Agenzia pare eccessiva, così come pare andare oltre la norma sostenere che, nell’ambito dei soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, vi rientrano non solo le società controllate, ma anche le interposte persone, intendendosi per tali i familiari di cui all’articolo 5 Tuir, e quindi il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Lo studio rimane a disposizione per chiarimenti ed assistenza.

Tratto da ecnews.it

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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