La Corte di Cassazione con la sentenza n. 5388 depositata il 18 marzo 2016 è tornata ad occuparsi del tema della prova che il contribuente deve fornire rispetto alla contestazione di fittizia residenza estera da parte dell’Amministrazione finanziaria.

I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso proposto dal contribuente, rinviando il riesame alla CTR della Liguria, in quanto il soggetto accertato, tennista professionista, aveva trasferito la propria residenza a Montecarlo, dimostrando il proprio effettivo trasferimento nel Principato facendo leva sui seguenti elementi:

  • contratto di affitto sottoscritto e registrato a Montecarlo;
  • contratto di conto corrente con banca monegasca;
  • fatture di elettricità e gas pagate a Montecarlo.

Secondo la Suprema Corte si tratta di elementi determinanti che se correttamente interpretati e tenuti in considerazione dai giudici di merito avrebbero dovuto portare gli stessi, contrariamente a quanto avvenuto nel caso di specie, ad accogliere la difesa del contribuente con annullamento del relativo avviso di accertamento.

Dal punto di vista processuale è interessate constatare che i suddetti documenti (contratti e bollette) erano stati esibiti in secondo grado, e sono stati giudicati ammissibili da parte della Cassazione, in ossequio alla facoltà di deposito di nuovi documenti in secondo grado sancita dall’articolo 58, D.Lgs. 546/1992.

La residenza estera delle persone fisiche, resta un tema centrale su cui legislatore e Agenzia delle Entrate hanno posto particolare attenzione negli ultimi tempi come dimostrato anche dal provvedimento del 3 marzo 2016  secondo cui devono essere redatte specifiche liste di controllo per i soggetti iscritti all’AIRE. In base a tale provvedimento i criteri da utilizzare ai fini del controllo sono dati da:

  • residenza dichiarata in uno degli Stati e territori a fiscalità privilegiata (riferimento al D.M. 4 maggio 1999);
  • movimenti di capitale da e verso l’estero, trasmessi dalle banche (e altri intermediari), obblighi sul monitoraggio fiscale;
  • scambi automatici di informazioni con le Amministrazioni finanziarie estere, relative ai patrimoni e alle attività finanziarie;
  • residenza in Italia del nucleo familiare del contribuente;
  • atti del registro segnaletici dell’effettiva presenza in Italia del contribuente;
  • utenze elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive;
  • disponibilità di autoveicoli, motoveicoli e unità da diporto;
  • titolarità di partita Iva attiva;
  • rilevanti partecipazioni in società residenti di persone o a ristretta base azionaria;
  • titolarità di cariche sociali;
  • versamento di contributi per collaboratori domestici;
  • informazioni trasmesse dai sostituti d’imposta con la Certificazione unica e con il modello dichiarativo 770;
  • informazioni relative a operazioni rilevanti ai fini dello spesometro.

Tutti i dati di interesse confluiscono in una specifica banca dati SO.NO.RE (acronimo di “soggetti non residenti”) che consente, in sostanza, di attribuire a ciascun soggetto non residente una sorta di “indice di rischio” tanto più elevato quante più sono le informazioni a suo carico che lasciano presumere la permanenza di fatto della residenza fiscale in Italia.

Mentre prima in passato le informazioni (comunque meno numerose e “qualificate”) dovevano essere assemblate “manualmente”, solitamente dopo l’avvio di un controllo, ora la citata banca dati permette al Fisco di avere uno sguardo di insieme “automatico” sulla base del quale poter impostare i controlli stessi sui soggetti maggiormente a rischio. Questo significa che la contestazione della fittizia residenza all’estero potrà riguardare non solo i cosiddetti “VIP” (artisti, sportivi ecc.) più esposti a questo tipo di controlli in quanto più “visibili”, ma anche, molto più spesso che in passato, le altre categorie di contribuenti “ordinari”. Un motivo in più per valutare con attenzione, le possibilità di emersione offerte dalla cd. voluntary-bis.

Studio Frisacco resta a disposizione per ulteriori e migliori chiarimenti.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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