L’art. 57-bis, DL n. 50/2017 ha introdotto uno specifico credito d’imposta, c.d. “Bonus pubblicità” connesso con le “campagne pubblicitarie” poste in essere da imprese / lavoratori autonomi in un determinato periodo.
Successivamente:
O l’art. 4, DL n. 148/2017, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2018”, ha esteso l’agevolazione:
– agli enti non commerciali;
– alle campagne pubblicitarie sostenute sulla stampa (quotidiana e periodica) “on line”;
O con il DPCM n. 90/2018, sono state definite le disposizioni attuative dell’agevolazione in esame;
O con il Provvedimento 31.7.2018 il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria ha approvato il modello utilizzabile per beneficiare del credito d’imposta in esame;
O con la Risoluzione 8.4.2019, n. 41/E, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6900” da utilizzare nel mod. F24.
Va inoltre evidenziato che:
O per il 2020:
– l’art. 98, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, ha disposto la concessione del bonus nella misura unica del 30% degli investimenti effettuati (in luogo del 75% degli investimenti incrementali
purchè pari o superiori all’1% di quelli dell’anno precedente);
– l’art. 186, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, ha aumentato la predetta percentuale al 50% ed ha esteso il beneficio agli investimenti effettuati su emittenti televisive / radiofoniche nazionali,
non partecipate dallo Stato, analogiche o digitali;
O per il 2021 / 2022:
– la Finanziaria 2021 ha previsto il riconoscimento del bonus, nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati, per le sole “campagne pubblicitarie” su giornali quotidiani / periodici;
– l’art. 67, commi 10 e 13, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, ha disposto che la misura unica del 50% è applicabile anche agli investimenti radio-TV.
NB Per entrambe le annualità il credito d’imposta è calcolato nella misura del 50% del valore degli investimenti effettuati e non è (più) richiesto l’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente.
PRENOTAZIONE AGEVOLAZIONE 2022
Come previsto dall’art. 5, DPCM n. 90/2018, i soggetti interessati devono presentare, nel periodo 1.3 – 31.3 di ciascun anno, un’istanza tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel) utilizzando l’apposito modello.
Con il recente Provvedimento 31.3.2022 il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, in conseguenza della temporanea difficoltà di accesso al servizio telematico, ha prorogato per il
2022 il suddetto termine all’8.4.2022. Pertanto, per il 2022, la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare (a carattere
“prenotativo”) va presentata dall’1.3 all’8.4.2022. La determinazione del credito d’imposta spettante al singolo richiedente è effettuata sulla base dei dati relativi agli investimenti effettivamente realizzati, che devono essere trasmessi con la medesima modalità utilizzata per la prenotazione. Tale “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, con riferimento agli investimenti effettuati nel 2022, va trasmessa dall’1.1 al 31.1.2023.
Restiamo a disposizione per chiarimenti ed assistenza.
Studio Frisacco
Articolo tratto da IF-SEAC