Le imprese prive di collegio sindacale e di revisore legale necessitano di una certificazione contabile sulla documentazione utile all’ottenimento del credito d’imposta per la ricerca.
Se la prima persona a cui rivolgersi per questo adempimento sembra essere il proprio commercialista, c’è il dubbio che tale figura non permetta di sposare in pieno il principio di indipendenza a cui deve ispirarsi in questi casi un revisore contabile.
L’impresa si trova di fronte ad un bivio: incaricare il proprio commercialista correndo il rischio, nella migliore delle ipotesi, di depotenziare la certificazione contabile oppure affidarsi ad un professionista che non conosce l’azienda, ma la cui certificazione sarà inattaccabile. Un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate sembrerebbe opportuno.
In materia di adempimenti documentali, che le imprese beneficiarie sono tenute a rispettare ai fini dei successivi controlli, il decreto attuativo 27 maggio 2015 richiede la predisposizione di “apposita documentazione contabile” che deve essere “certificata” dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
La circolare 5/E del 16 marzo 2016 ha rilevato che la norma attuativa non stabilisce un contenuto minimo, né uno schema predefinito per la predisposizione della certificazione e ha precisato che il suddetto documento può essere redatto in forma libera, ma deve contenere, in ogni caso, l’attestazione della regolarità formale della documentazione contabile e dell’effettività dei costi sostenuti. Inoltre, la certificazione deve essere allegata al bilancio.
Altro aspetto di interesse è che il costo sostenuto dall’impresa per la certificazione contabile rientra tra i costi ammissibili ad agevolazione fino all’importo massimo di 5 mila euro; uno dei chiarimenti più importanti in merito, emerso con la circolare 5/E, è che il costo della certificazione, nei limiti predetti, genera un credito d’imposta di pari importo, a copertura quindi del 100% della spesa sostenuta.
L’articolo 10 del D.Lgs. n. 39/2010, che tratta di revisione legale, prevede che il revisore legale che effettua la revisione dei conti di una società debba essere indipendente da questa e non debba essere in alcun modo coinvolto nel suo processo decisionale.
Specifica, inoltre, che il revisore non deve effettuare la revisione legale dei conti di una società qualora tra tale società e il revisore legale sussistano relazioni finanziarie, d’affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole, trarrebbe la conclusione che l’indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulta compromessa.
Laddove, quindi, il revisore che firma la certificazione contabile sia anche il commercialista, sorge il dubbio che la relazione d’affari esistente al di fuori dell’incarico di revisione possa in qualche modo minare il principio di indipendenza.
Le varie impostazioni, che si sono succedute nel tempo, tracciano comunque l’esistenza di una minaccia di auto-riesame, quando un revisore o un soggetto appartenente alla sua rete, ovvero un socio, un amministratore o un dipendente dei medesimi, partecipano alla tenuta della contabilità o alla predisposizione del bilancio, del soggetto sottoposto a revisione.
In sintesi, il rischio deriva dal fatto che, in questo caso, il revisore controlli e certifichi la documentazione contabile che, in precedenza, aveva prodotto o contabilizzato per conto dell’azienda.
Parere della Regione Toscana su un caso analogo
La Regione Toscana ha avuto modo, nel recente passato, di confrontarsi con questa problematica. A settembre 2015, infatti, ha lanciato un bando relativo al sostegno alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle PMI, a valere sulla Linea di Intervento 1.6a) del POR CreO FESR 2007-2013.
Il bando prevedeva la predisposizione di una certificazione contabile da parte di un revisore legale, paragonabile quindi allo stesso documento richiesto per accedere al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo alle imprese prive di collegio sindacale o di bilancio certificato.
La Regione, ai fini della partecipazione, obbligava a svolgere l’incarico di revisione conformemente alla norma internazionale ISRS (International Standard on Related Services), la norma sui principi di revisione applicabili negli incarichi speciali, n. 4400 “Impegni per realizzare procedure condivise relative ad informazioni finanziarie” che stabilisce standard (Engagements to perform Agreed-upon Procedures regarding Financial Information) dell’IFAC, nonché al Codice deontologico dei contabili professionisti (Code of Ethics for Professional Accountants) dell’IFAC.
Proprio a questo fine, la Regione ha stabilito, all’interno dello schema della perizia giurata richiesta, che l’attestazione dovesse essere rilasciata da parte di “un soggetto professionalmente qualificato, esterno alla struttura aziendale”, iscritto nel registro dei Revisori Legali di cui all’art. 1, co. 1, lett. g) del D.Lgs. 39/2010.
A specifica richiesta di parere, pubblicata, anche tramite FAQ, la Regione ha escluso che le imprese potessero rivolgersi al proprio commercialista per l’incarico di revisione.
Studio Frisacco resta a disposizione per ulteriori e migliori chiarimenti.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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