Lo scorso 30 aprile è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 29 aprile 2024, n. 56. Le modifiche introdotte da questa legge sono entrate in vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione, pertanto, con decorrenza 01/05/2024.

Le novità investono anche il testo del D.Lgs. 81/08 ovvero quello che regolamenta la sicurezza sui luoghi di lavoro. Infatti, questo decreto legislativo stabilisce le regole che aziende e dipendenti devono seguire in materia di salute e sicurezza sul lavoro a beneficio di tutti e in primis dei lavoratori stessi, in qualunque tipologia di ambiente di lavoro, dall’uffico al cantiere edile.

I cantieri sono i luoghi di lavoro più rischiosi, cioè quelli che presentano una percentuale enormemente maggiore che si verifichino incidenti e infortuni ai danni dei lavoratori rispetto ad altri ambienti, come gli uffici ad esempio.

Detto questo, il Governo con il testo della Legge n. 56 ha voluto dare un impulso alla ricerca (e attuazione) della sicurezza e della salubrità dei luoghi di lavoro, in particolare per quanto concerne la realtà dei cantieri edili. Per questo motivo, è entrata in vigore dallo scorso 1 maggio la patente a punti. Si tratta di un sistema di certificazione che classifica le imprese e i lavoratori autonomi la cui attività si svolge nei cantieri. Ad ogni impresa viene rilasciata una patente a punti (il cui sistema ricorda quello della patente per la conduzione di automezzi) e nel corso della vita produttiva dell’azienda questi punti possono diminuire.

Infatti, saranno soggetti a una decurtazione nel caso in cui si verifichino incidenti sul cantiere e la quantità dei punti detratti varierà in base alla gravità dell’accaduto, quindi se in presenza o meno di infortunio per uno o più lavoratori e in base al livello di gravità del danno subito da questi ultimi.

La patente quando viene rilasciata prevede inizialmente 30 punti (o crediti).

Imprese e lavoratori autonomi sono autorizzati a prestare la loro opera presso cantieri temporanei o mobili solamente se nella loro patente sono presenti almeno 15 punti.

Questo è il must have stabilito dall’articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08.

Lo scopo è premiare e prediligere le imprese più virtuose dal punto di vista dell’attenzione alla sicurezza e al benessere sul luogo di lavoro che, alla fine, si traduce in salvaguardia dell’incolumità e della salute dei propri lavoratori.

Quando vengono decurtati i punti dalla patente cantiere

La legge 56/2024 prevede un apposito allegato I-bis che dettaglia tutte le casistiche per cui un’impresa incorre nella decurtazione di crediti dalla propria patente.
Si tratta delle seguenti violazioni del D. Lgs 81/08:

  • omessa compilazione del documento di valutazione dei rischi: 5 punti decurtati;
  • omessa elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione: 3 punti decurtati;
  • formazione ai lavoratori non effettuata: 2 punti decurtati;
  • mancanza del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile aziendale: 3 punti decurtati;
  • piano operativo di sicurezza mancante: 3 punti decurtati;
  • omessa fornitura ai lavoratori del dispositivo di protezione contro le cadute dall’alto: 2 punti decurtati;
  • assenza di strumenti di protezione verso il vuoto: 3 punti decurtati;
  • mancata installazione delle armature di sostegno: 2 punti decurtati;
  • realizzazione di opere in prossimità di linee elettriche con omissione disposizioni organizzative idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2 punti decurtati;
  • presenza di conduttori nudi in tensione e mancanza di procedure e informazioni adeguate per proteggere i lavoratori: 2 punti decurtati;
  • mancanza di impianto di terra, interruttore magnetotermico e differenziale: 2 punti decurtati;
  • omessa vigilanza in fase di rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza: 2 punti decurtati;
  • inadempienza nella comunicazione all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori per possibile rischio di esposizione all’amianto: 1 punti decurtati;
  • omessa valutazione dei rischi derivanti dal ritrovamento di ordigni bellici inesplosi (articolo 28): 3 punti decurtati;
  • valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche non effettuata: 3 punti decurtati;
  • omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate come previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101: 3 punti decurtati;
  • valutazione del rischio di annegamento non effettuata: 2 punti decurtati;
  • omessa valutazione dei rischi inerenti allo svolgimento di lavori in pozzi, sotterranei e gallerie: 2 punti decurtati;
  • mancata valutazione dei rischi inerenti l’utilizzo di esplosivi: 3 punti decurtati,
  • omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento come descritti nel regolamento del decreto del 14 settembre 2011, n. 177: 1 punti decurtati;
  • infortunio del lavoratore dipendente provocato o collegato alla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni che provoca la sua astensione dal lavoro per oltre 60 giorni: 5 punti decurtati;
  • infortunio del lavoratore dipendente provocato o collegato alla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni che ne causa la parziale inabilità permanente al lavoro: 8 punti decurtati;
  • infortunio del lavoratore dipendente provocato o collegato alla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni che ne causa la assoluta inabilità permanente: 15 punti decurtati;
  • infortunio mortale del lavoratore dipendente dell’impresa riconducibile alla violazione di una o più norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro: 20 punti decurtati;
  • malattia professionale accertata e certificata al lavoratore derivante dalla violazione da parte del datore di lavoro delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro: 10 punti decurtati.

Che cosa succede se un’impresa è sprovvista di patente a punti

Se un’impresa o un lavoratore autonomo viene riscontrato attivo in un cantiere ma sprovvisto di una patente a punti che presenti almeno 15 crediti sarà punito con una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori che sta svolgendo e, comunque, non inferiore all’importo di € 6.000.

Revoca della patente a punti cantiere

Il comma 4 della Legge 56/2024 prevede che se, dopo aver emesso la patente all’azienda/lavoratore autonomo X, risulta che il soggetto ha dichiarato il falso nell’autocertificazione di determinazione dei requisiti per ottenerla, la patente verrà immediatamente revocata.
A questo punto, l’impresa/lavoratore autonomo dovrà attendere 12 mesi trascorsi i quali potrà presentare nuovamente la domanda per ottenere una nuova patente a punti.

I requisiti per ottenere il rilascio della patente a punti cantiere

Per ottenere la patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi devono possedere:

  • l’iscrizione alla CCIAA;
  • formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza;
  • il DURC che è il Documento Unico di Regolarità Contributiva e che comprova che l’azienda è in regola con il versamento dei contributi (nonché DVR e DURF nei casi specifici previsti dalla normativa);
  • designazione del RSPP (responsabile prevenzione e sicurezza).

E’ possibile dichiarare di essere in possesso di quanto sopraelencato attraverso la compilazione di una autocertificazione di possesso dei requisiti (come previsto dal DPR 445/2000).

Restiamo a disposizione per chiarimenti ed assistenza.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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