Il Governo ha introdotto delle recenti novità in merito alla disciplina del Concordato preventivo biennale tramite la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 5 agosto 2023 del D.Lgs. n. 108/2024. Lo scopo del D. Lgs. 108/2024, denominato anche Decreto correttivo al Concordato preventivo biennale”, è quello di rendere maggiormente appetibile la proposta di Concordato formulata per i contribuenti con l’introduzione di un nuovo regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti ISA e i contribuenti forfetari: l’obiettivo è la riduzione dell’onere fiscale per i contribuenti nel caso in cui il reddito concordato per il 2024 o per il 2025 risulti eccedente rispetto al reddito 2023. Si ricorda infatti che in caso di adesione al concordato, il contribuente è vincolato per due annualità (una sola per i contribuenti forfetari) a dichiarare il reddito risultante dalla proposta di concordato al posto di quello effettivo.

Nuovo regime opzionale dell’imposta sostituiva

Con il Decreto Lgs. n. 108/2024 vengono infatti inseriti all’interno del Decreto Lgs. n. 13/2024 (Decreto che aveva introdotto il Concordato preventivo biennale) i seguenti articoli:

  • art. 20-bis intitolato Regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, il quale stabilisce le aliquote della nuova imposta sostitutiva per i soggetti ISA;
  • art. 31-bis intitolato Regime opzionale di imposizione sostitutiva del maggior reddito concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfetario, il quale stabilisce le aliquote della nuova imposta sostitutiva per i forfetari.

L’art. 20-bis introduce un’imposta sostitutiva opzionale applicabile sulla differenza tra il reddito oggetto di concordato e il reddito conseguito in precedenza: viene prevista per i soggetti ISA la possibilità, per i periodi d’imposta oggetto di concordato, di assoggettare la parte di reddito derivante dall’adesione al concordato che eccede rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta, ad un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito applicando una delle seguenti aliquote, le quali variano a seconda del punteggio ISA attribuito:

  • punteggio inferiore a 6: 15%;
  • punteggio compreso tra 6 e 8: 12%;
  • punteggio tra 8 e 10: 10%.

L’art. 31-bis si occupa invece di definire l’aliquota unica pari al 10% per i contribuenti forfetari, ridotta al 3% per le start-up.

Sia per i soggetti ISA sia per i forfetari, l’imposta sostitutiva viene corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d’imposta in cui si è prodotta l’eccedenza (art. 20-bis, co. 3 e art. 31-bis, co. 3).

Nuove cause di decadenza

L’art 4 del D. Lgs. n. 108/2024 introduce inoltre delle nuove cause di esclusione, riportate all’art. 11, co. 1, dopo la lettera b) nel Decreto Lgs. n. 13/2024, e precisamente alle lettere b-bis), b-ter), b-quater).

I nuovi casi di esclusione sono i seguenti:

  • b-bis) aver conseguito nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta (2023), redditi o quote di redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni;
  • b-ter) adesione al regime forfetario per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato (2024);
  • b-quater) se durante il primo anno di adesione al concordato (2024) la società o l’ente viene coinvolto in operazioni di fusione, scissione, conferimento o se la compagine sociale di società o associazione di cui all’art. 5 del TUIR è soggetta a modifiche.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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