Il Governo ha introdotto delle recenti novità in merito alla disciplina del Concordato preventivo biennale tramite la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 5 agosto 2023 del D.Lgs. n. 108/2024. Lo scopo del D. Lgs. 108/2024, denominato anche “Decreto correttivo al Concordato preventivo biennale”, è quello di rendere maggiormente appetibile la proposta di Concordato formulata per i contribuenti con l’introduzione di un nuovo regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti ISA e i contribuenti forfetari: l’obiettivo è la riduzione dell’onere fiscale per i contribuenti nel caso in cui il reddito concordato per il 2024 o per il 2025 risulti eccedente rispetto al reddito 2023. Si ricorda infatti che in caso di adesione al concordato, il contribuente è vincolato per due annualità (una sola per i contribuenti forfetari) a dichiarare il reddito risultante dalla proposta di concordato al posto di quello effettivo.
Nuovo regime opzionale dell’imposta sostituiva
Con il Decreto Lgs. n. 108/2024 vengono infatti inseriti all’interno del Decreto Lgs. n. 13/2024 (Decreto che aveva introdotto il Concordato preventivo biennale) i seguenti articoli:
- art. 20-bis intitolato Regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, il quale stabilisce le aliquote della nuova imposta sostitutiva per i soggetti ISA;
- art. 31-bis intitolato Regime opzionale di imposizione sostitutiva del maggior reddito concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfetario, il quale stabilisce le aliquote della nuova imposta sostitutiva per i forfetari.
L’art. 20-bis introduce un’imposta sostitutiva opzionale applicabile sulla differenza tra il reddito oggetto di concordato e il reddito conseguito in precedenza: viene prevista per i soggetti ISA la possibilità, per i periodi d’imposta oggetto di concordato, di assoggettare la parte di reddito derivante dall’adesione al concordato che eccede rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta, ad un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito applicando una delle seguenti aliquote, le quali variano a seconda del punteggio ISA attribuito:
- punteggio inferiore a 6: 15%;
- punteggio compreso tra 6 e 8: 12%;
- punteggio tra 8 e 10: 10%.
L’art. 31-bis si occupa invece di definire l’aliquota unica pari al 10% per i contribuenti forfetari, ridotta al 3% per le start-up.
Sia per i soggetti ISA sia per i forfetari, l’imposta sostitutiva viene corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d’imposta in cui si è prodotta l’eccedenza (art. 20-bis, co. 3 e art. 31-bis, co. 3).
Nuove cause di decadenza
L’art 4 del D. Lgs. n. 108/2024 introduce inoltre delle nuove cause di esclusione, riportate all’art. 11, co. 1, dopo la lettera b) nel Decreto Lgs. n. 13/2024, e precisamente alle lettere b-bis), b-ter), b-quater).
I nuovi casi di esclusione sono i seguenti:
- b-bis) aver conseguito nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta (2023), redditi o quote di redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni;
- b-ter) adesione al regime forfetario per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato (2024);
- b-quater) se durante il primo anno di adesione al concordato (2024) la società o l’ente viene coinvolto in operazioni di fusione, scissione, conferimento o se la compagine sociale di società o associazione di cui all’art. 5 del TUIR è soggetta a modifiche.