La Legge di Bilancio per l’anno 2022 ha prorogato e rimodulato la normativa in tema di investimenti in beni materiali ed immateriali strumentali nuovi “Industria 4.0” di cui alle citate Tabelle A e B.
Per effetto di tali ritocchi l’agevolazione ora spetta per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al prossimo 31 dicembre 2025 ovvero al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
Al fine di determinare la spettanza e il valore dell’agevolazione occorre tenere a mente i seguenti aspetti:
Soggetti interessati | Spettano alle imprese residenti in Italia in ordine con le norme in tema di sicurezza sul lavoro, non spetta ai lavoratori autonomi |
Periodo di effettuazione degli investimenti | Per determinare il periodo di effettuazione dell’investimento occorre avere riguardo alle regole generali di competenza ex articolo 109, commi 1 e 2, Tuir |
Valore degli investimenti | Si intende il costo sostenuto compresa la quota parte di iva indetraibile al lordo degli eventuali contributi in c/impianti, a prescindere dalla modalità di contabilizzazione degli stessi |
Beni ammessi al beneficio | Tutti i beni materiali e immateriali strumentali nuovi anche di costo unitario pari o inferiore a 516,46 euro, a prescindere dalla modalità di deduzione del relativo costo.
Sono esclusi dal beneficio:
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Asseverazioni | È necessario acquisire apposita asseverazione da cui risulti che i beni possiedano le caratteristiche di interconnessione nel caso di beni di costo unitario o complessivo superiori a 300.000 euro. |
In merito alle percentuali di agevolazione applicabili occorre tener conto del momento di effettuazione dell’investimento secondo le indicazioni che seguono:
Beni materiali 4.0 tabella A | ||
Investimento tra 16 novembre 2020 e 31 dicembre 2021 ovvero entro il 30 giugno 2022 se ordine accettato e acconto almeno pari al 20% pagato entro il 31 dicembre 2021 | Investimento tra 1° gennaio e 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30.6.2023 se ordine accettato e acconto almeno pari al 20% pagato entro il 31 dicembre 2022 | Investimento tra 1° gennaio 2023 e 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 se ordine accettato e acconto almeno pari al 20% pagato entro il 31 dicembre 2025 |
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– 40% di spesa fino a 2,5 milioni;
– 20% tra i 2,5 e i 10 milioni; – 10% tra i 10 e i 20 milioni |
– 20% di spesa fino a 2,5 milioni;
– 10% tra i 2,5 e i 10 milioni; – 5% tra i 10 e i 20 milioni |
Utilizzo in F24 in 3 quote annuali di pari importo a partire dalla interconnessione | ||
Per crediti superiori a 5.000 euro la dichiarazione non va vistata |
Beni materiali 4.0 tabella B | ||
Investimento tra 16 novembre 2020 e 31 dicembre 2023 ovvero entro il 30 giugno 2022 se ordine accettato e acconto almeno pari al 20% pagato entro il 31 dicembre 2023 | Investimento tra 1° gennaio 2024 e 31 dicembre 2024 ovvero entro il 30 giugno 2025 se ordine accettato e acconto almeno pari al 20% pagato entro il 31 dicembre 2024 | Investimento tra 1° gennaio 2025 e 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30.6.2026 se ordine accettato e acconto almeno pari al 20% pagato entro il 31 dicembre 2025 |
20% fino ad un limite di spesa di 1.000.000 di euro | 15% fino ad un limite di spesa di 1.000.000 di euro | 10% fino ad un limite di spesa di 1.000.000 di euro |
Per crediti superiori a 5.000 euro la dichiarazione non va vistata |
Comunicazione al Mise
Al fine di completare l’iter normativo le aziende che abbiano usufruito dell’agevolazione devono inviare apposita comunicazione al Mise.
Il modello è stato approvato con Decreto 6 ottobre 2021 ed è denominato “Modello di comunicazione dei dati concernenti il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016” è scaricabile sul sito del Mise.
Il modello, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va inviato in formato elettronico tramite pec al seguente indirizzo: benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it.
La scadenza di invio è legata al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale l’investimento ha avuto luogo, la sua mancata spedizione non comporta la decadenza dall’agevolazione stessa.
Prassi
Con circolare n. 9/E/2021 dell’Agenzia delle entrate ha fornito appositi chiarimenti in tema di applicazione dell’agevolazione rispondendo ad una serie di quesiti, di seguito se ne riporta una sintesi.
Riferimento | Chiarimento |
Risposta 2.1 – Investimenti realizzati mediante contratti di leasing | Il mancato richiamo ai contratti di leasing nei commi da 1055 a 1058 in relazione agli investimenti in “beni materiali e immateriali non 4.0” rappresenta un errore di coordinamento formale della norma. Le operazioni di locazione finanziaria rilevano sulla base del principio di equivalenza tra l’acquisto e l’acquisizione del bene tramite contratto di leasing. |
Risposta 2.2 – Beni dal costo unitario non superiore a 516,46 euro | I beni materiali strumentali di costo unitario inferiore a 516,46 euro sono ammissibili al credito di imposta indipendentemente dalla circostanza che il contribuente scelga di dedurre o di non dedurre l’intero costo nell’esercizio di sostenimento. |
Risposta 4.1 – Reti di imprese | Se gli investimenti in beni strumentali nuovi sono effettuati da imprese che aderiscono ad un contratto di rete, occorre distinguere se si tratta di rete-contratto o di rete-soggetto.
Nel caso di rete-contratto il credito di imposta verrà applicato in modo autonomo da ciascuna delle imprese aderenti alla rete: – in relazione alla quota di costi di competenza alle stesse imputati, laddove gli investimenti siano stati posti in essere da parte del soggetto designato a svolgere l’ufficio di organo comune agisce in veste di mandante con rappresentanza; – in relazione alla quota di costi a queste ribaltati, laddove gli investimenti siano stati posti in essere da un’impresa della rete o dall’impresa capofila (che operano senza rappresentanza). Nel caso di rete-soggetto, gli atti posti in essere in esecuzione del programma comune di rete producono i loro effetti direttamente in capo alla rete-soggetto. Se l’esecuzione di investimenti in beni strumentali nuovi è imputabile sulla base del programma di rete alla rete-soggetto, è la stessa rete, essendo una impresa, il soggetto destinatario del credito di imposta |
Risposta 4.2 – Rilevanza dell’Iva | Il costo dei beni agevolabili è determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), D.P.R. 917/1986: costituisce una componente del costo l’eventuale Iva, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’articolo 19-bis1, D.P.R. 633/1972 ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’articolo 36-bis, D.P.R. 633/1972 |
Risposta 4.3 – Contributi per l’acquisizione di beni agevolati | Il costo del bene agevolabile è assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione dei medesimi. |
Risposta 4.4 – Beni in leasing riscattati | Con riferimento agli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, il comma 1054 stabilisce che per la determinazione del credito di imposta si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Non assume alcuna rilevanza il prezzo di riscatto pagato dal locatario all’atto di esercizio del diritto di opzione. |
Risposta 5.1.2 – Regolarità contributiva | Il Durc in corso di validità all’atto di ciascun utilizzo in compensazione del credito di imposta costituisce prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali richiesti dalla norma. |
Risposta 5.3 – Utilizzo in un’unica quota | È utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale:
La verifica del limite dimensionale va effettuata avendo riguardo ai ricavi o ai compensi conseguiti da parte dei soggetti beneficiari nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in funzione del bene. |
Risposta 5.4 – Ritardo nell’interconnessione | Nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, senza essere interconnesso, il contribuente può godere del credito di imposta “in misura ridotta” fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione. L’ammontare del credito d’imposta “in misura piena” successivamente fruibile dall’anno di interconnessione dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza. |
Risposta 5.6.1 – Operazioni straordinarie | In presenza di operazioni straordinarie, caratterizzate dalla veicolazione dell’azienda o di un ramo d’azienda nel cui ambito è rinvenibile il bene agevolato da cui origina il credito d’imposta, l’avente causa continuerà a fruire del credito d’imposta maturato in capo al dante causa, secondo le regole originariamente determinate in capo a quest’ultimo, indipendentemente dal sopravvenuto cambiamento di proprietà del complesso aziendale. |
Risposta 6.1 – Verifica del cumulo | Se la somma dell’importo degli altri incentivi concessi sugli investimenti ammissibili e del credito di imposta in oggetto, maggiorato del risparmio di imposta (imposta sui redditi + Irap), risulta minore o uguale al costo agevolabile, è possibile beneficiare del credito di imposta per il suo intero importo. Qualora, invece, il risultato della somma fosse superiore, il contribuente sarà tenuto a ridurre il credito di imposta spettante in modo che, sommato agli altri incentivi pubblici (fiscali e non) concessi per il medesimo investimento in beni strumentali, non venga superato il limite massimo rappresentato dal 100% dei costi sostenuti. |
Risposta 8.1 – Indicazione della norma agevolativa | Le indicazioni della risposta a interpello n. 438/E/2020, rese in relazione all’applicazione della disciplina del credito di imposta di cui all’articolo 1, commi da 185 a 197, L. 160/2019, sono applicabili anche alle acquisizioni di beni ammissibili intervenute dal 16 novembre 2020. Nel caso di fatture elettroniche ricevute dal venditore tramite Sistema di Interscambio (SdI), è possibile stampare il documento di spesa apponendo sulla copia cartacea la predetta scritta indelebile e conservarlo ai sensi dell’articolo 39, D.P.R. 633/1972 oppure, in alternativa, realizzare un’integrazione elettronica, da unire all’originale e conservare insieme allo stesso, e inviare tale documento sotto forma di autofattura allo SdI. |
Acquisto beni strumentali generici
Sempre per effetto della Finanziaria 2022 l’agevolazione in beni strumentali generici sarà usufruibile da imprese e lavoratori autonomi per gli investimenti posti in essere entro il 31 dicembre 2022 ovvero al 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
Beni materiali e immateriali generici | |
Investimento tra 16 novembre 2020 e 31 dicembre 2021 ovvero entro il 30 giugno 2022 se ordine accettato e acconto almeno pari al 20% pagato entro il 31 dicembre 2021 | Investimento tra 1° gennaio e 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023 se ordine accettato e acconto almeno pari al 20% pagato entro il 31 dicembre 2022 |
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Utilizzo in F24 in una sola quota se la spesa riguarda beni materiali, tre quote se immateriali e ricavi > a 5 milioni | Utilizzo in F24 in 3 quote annuali di pari importo a partire dalla entrata in funzione del bene |
Per crediti superiori a 5.000 euro la dichiarazione non va vistata |
Restiamo a disposizione per chiarimenti ed assistenza.
Cordiali saluti,
Studio Frisacco