Gli enti non commerciali di tipo associativo non possono esimersi dal procedere alla compilazione del modello EAS da inviare telematicamente all’Amministrazione finanziaria entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente e, successivamente, entro il 31 marzo di ciascun anno in relazione alle modifiche intervenute nel periodo d’imposta precedente, per poter applicare e mantenere le agevolazioni previste dall’articolo 148 del Tuir e dall’articolo 4 del D.P.R. 633/1972. Particolare attenzione dovrà quindi essere posta a quelle modifiche che entro il prossimo 31 marzo dovranno essere intercettate con la ripresentazione di un nuovo modello, pena la decadenza dalle agevolazioni previste.Le istruzioni per la compilazione del modello EAS indicano che lo stesso “deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (sono da inserire tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati)”. Occorre rilevare che vi sono modifiche ritenute “fisiologiche” per le quali non si è tenuti alla ripresentazione del modello EAS e modifiche che, al contrario, necessitano di essere comunicate all’Amministrazione finanziaria. Le istruzioni affermano che: “Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”, si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31”.Con la risoluzione 125/E/2010, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche la variazione dei dati identificativi dell’ente o del suo legale rappresentante non prevedono la ripresentazione del modello EAS, in quanto che gli stessi vengono comunicati con altre modalità.

Ecco quali sono le situazioni per le quali è richiesta la ripresentazione del modello EAS in via telematica:

  • Attività di sponsorizzazione o pubblicità commerciale e utilizzo di messaggi pubblicitari (punti 20 e 21)

Con riferimento alle informazioni contenute nei punti 20 e 21 del modello EAS occorre fare qualche precisazione, in quanto le istruzioni alla compilazione individuano come situazione che non genera l’obbligo di ripresentazione del modello la sola variazione degli “importi” e non anche delle altre informazioni richieste nelle varie colonne dei predetti righi. Ciò significa che solo le variazioni che, da un esercizio all’altro, interessano il dato numerico non sono generatrici dell’obbligo di ripresentazione del modello, mentre permane tale obbligo per la modifica delle informazioni che potremmo definire di tipo “qualitativo”.

Nella tabella che segue si propongono le differenti soluzioni che possono verificarsi in concreto con riferimento alla compilazione del punto 20 (analoghe considerazioni valgono con riferimento alle variazioni intervenute nei dati da indicare al punto 21).

Caso

Obbligo di ripresentazione modello EAS

Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di aver ricevuto entrate per euro 20.000 a fronte di un’attività di sponsorizzazione e nell’esercizio successivo tale importo di modifica in euro 25.000

NO

Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di non aver percepito alcun provento derivante da attività di pubblicità o sponsorizzazione e nell’esercizio successivo percepisce proventi da attività di sponsorizzazione per euro 5.000

Associazione che nel primo modello EAS ha comunicato di aver percepito un contributo pubblicitario in una situazione da ritenersi “occasionale” e nell’esercizio successivo percepisce proventi da un’attività di sponsorizzazione ritenuta “abituale”

  • Organizzazione di manifestazioni per la raccolta fondi (punto 33)

Anche per le informazioni da evidenziare nel punto 33 occorre tenere in debita considerazione quanto affermato nelle istruzioni, che richiedono la ripresentazione del modello EAS solo nei casi di modifica delle informazioni qualitative da un esercizio all’altro. Al contrario, la modifica del numero e della durata delle manifestazioni organizzate dall’ente di tipo associativo non determina alcun obbligo di comunicare tali variazioni. Si vedano anche per questa ipotesi alcune soluzioni operative.

 

Caso

Obbligo di ripresentazione del modello

Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di organizzare un’unica manifestazione della durata di tre giorni dalla quale sono stati ricavati fondi per euro 10.000,00 e nell’esercizio successivo nella medesima manifestazione di uguale durata ha ricavato fondi per euro 13.000

NO

Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di organizzare un’unica manifestazione della durata di tre giorni dalla quale sono stati ricavati fondi per euro 10.000,00 e nell’esercizio successivo organizza due manifestazioni della durata di due giorni ciascuna introitando fondi per euro 15.000

NO

Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di non organizzare attività di raccolta fondi e nell’esercizio successivo organizza una manifestazione a tale scopo

  • Entrate e dimensioni dell’ente di tipo associativo (punti 23 e 24)

Le informazioni richieste ai punti 23) e 24) del modello, per la loro natura quantitativa, hanno evidentemente la caratteristica di variare da un anno all’altro. Appare quindi quanto mai opportuna l’affermazione contenuta nelle istruzioni alla compilazione del modello EAS per la quale le variazioni intervenute nei predetti punti non assumono rilevanza ai fini dell’obbligo di ripresentazione del modello. Va peraltro osservato come l’ipotesi di “esonero” dall’obbligo di comunicare la modifica relativa al punto 24), e cioè il “numero degli associati dell’ente” abbia risolto all’origine una questione legata al momento di individuazione del dato da inserire nel modello, che in altro modo sarebbe stata di difficile soluzione. Le istruzioni alla compilazione del predetto rigo, infatti, richiedono di indicare il numero degli associati dell’ente “con riferimento alla data di presentazione del modello” quando, invece, in quasi tutti gli altri punti, si richiede di indicare il dato “con riferimento all’ultimo esercizio chiuso”. Tale discrasia è stata risolta dall’Agenzia delle Entrate che con la circolare 45/E/2009 ha ricondotto il momento di individuazione del dato “all’ultimo esercizio chiuso” anche con riferimento al numero degli associati.

  • Erogazioni liberali e contributi pubblici (punti 30 e 31)

Per queste nessuna rilevanza assumono le variazioni intervenute da un esercizio all’altro ai fini dell’obbligo di ripresentazione del modello EAS.

Con riferimento alle modificazioni “anagrafiche” dei dati relativi all’ente e ai suoi rappresentanti, è da ritenere che le variazioni intervenute in un qualunque altro dei 38 punti che compongono il modello EAS (ad eccezione dei due punti che rappresentano delle “dichiarazioni” del contribuente, e cioè i punti 1 e 38), richiedano la ripresentazione dello stesso per mantenere il diritto – fatto salvo il rispetto delle altre condizioni richieste dal legislatore fiscale (vedi rispetto delle clausole statutarie) – di applicare le agevolazioni previste dall’articolo 148 del Tuir e dall’articolo 4 del D.P.R. 633/1972.

Studio Frisacco resta a disposizione per ulteriori e migliori chiarimenti.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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