Tra le tante novità contenute nel D.lgs. 192/2024, una riguarda l’imputazione temporale dei compensi indicati nelle parcelle pagate dal sostituto d’imposta ai professionisti negli ultimi giorni del 2024 e incassate nei primi giorni del 2025. L’articolo 5, comma 1, lettera b), ha infatti riscritto l’articolo 54 del Tuir, che nella nuova versione prevede che “le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta”.
In pratica, qualora il sostituto d’imposta abbia pagato al professionista una parcella con ritenuta negli ultimi giorni del mese di dicembre 2024, poiché l’obbligo di effettuare la ritenuta scatta con riferimento allo stesso mese di dicembre (il relativo versamento è effettuato entro il 16 gennaio 2025), il professionista dovrà indicare sia il compenso che la ritenuta nella dichiarazione dei Redditi 2025, riferita al periodo d’imposta 2024, ancorché l’incasso si sia effettivamente materializzato in capo al professionista nei primi giorni del 2025.
In passato, invece, mentre la ritenuta avrebbe comunque dovuto essere indicata nella dichiarazione dei Redditi 2025, il compenso avrebbe dovuto essere dichiarato nel modello Redditi 2026, venendosi a creare così un disallineamento tra il periodo d’imposta di imputazione della ritenuta rispetto a quello del reddito.
La gran parte dei professionisti, anche in passato, preferiva anticipare l’imputazione del reddito e indicare sia la ritenuta che il reddito nel medesimo modello dichiarativo. Per far ciò annotava nei registri, in luogo della data di effettivo incasso della parcella, la data in cui il sostituto aveva effettuato il pagamento.
Tale prassi di buon senso non era comunque supportata da alcuna norma, col risultato che in caso di controlli poteva essere eccepito un errore nell’imputazione temporale del compenso, che poteva addirittura essere nuovamente tassato.
E’ quindi intervenuto l’articolo 6, comma 3, del D.lgs. 192/2024, che ha stabilito che le nuove regole hanno “effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano a essa conformi. Restano fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi”.
In considerazione del fatto che il legislatore ha sanato, ritenendolo corretto, il comportamento pregresso tenuto dai professionisti che anticipavano l’imputazione del reddito, va considerata coerente e corretta la modalità operativa da essi adottata per conseguire questo risultato, ossia l’indicazione nei registri della data in cui il sostituto ha effettuato il pagamento, in luogo della data di incasso della parcella.
A livello pratico, non sono molti i software gestionali che prevedono la possibilità di indicare una data di competenza (quella del pagamento) diversa da quella dell’incasso, da utilizzare per la determinazione del reddito. Nella maggior parte dei casi la soluzione operativa più semplice, e che non richiede particolari implementazioni al software, è quella di indicare nel proprio gestionale:
• nel campo dedicato alla data di incasso, quella in cui è stato effettuato il pagamento da parte del sostituto d’imposta;
• nel campo dedicato alle annotazioni da riportare nei registri, la data dell’effettivo incasso da parte del professionista (indicazione consigliata ma non obbligatoria).

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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