La Legge di Bilancio 2023 pubblicata in GU n. 303 del 29 dicembre (Legge n.197/2022), ai commi 174-178, prevede tra le misure di sostegno ai contribuenti, anche il ravvedimento speciale in deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso per le dichiarazioni fino al 2021. Inoltre, si possono definire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento adottati dall’Agenzia delle Entrate.

Sebbene si faccia sempre riferimento a tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, le violazioni sono diverse da quelle concernenti la definizione agevolata degli avvisi bonari e la regolarizzazione delle violazioni formali. Infatti, le violazioni sostanziali in oggetto riguardano le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti. Queste possono essere regolarizzate con il pagamento in un’unica soluzione o dilazionato in otto rate trimestrali di pari importo:

  • dell’imposta;
  • degli interessi dovuti;
  • delle sanzioni, ma in misura ridotta a un diciottesimo del minimo edittale previsto dalla legge.

Tuttavia, gli effetti della regolarizzazione si limitano alle sole dichiarazioni validamente presentate (non deve trattarsi di dichiarazioni omesse) e a quelle violazioni non ancora contestate alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, compresi gli avvisi bonari da controlli automatizzati.

Il contribuente perfezionerà la sua posizione nei confronti del Fisco con:

  • il versamento di quanto dovuto in un’unica soluzione o della prima rata entro il 31 marzo 2023;
  • la rimozione delle irregolarità od omissioni.

Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

Invece, in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro i termini fissati il contribuente perde il beneficio della rateazione e si procederà con l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti. In più si prevedono la sanzione pari al trenta per cento di ogni importo non versato e gli interessi. In tale ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

Infine, si rammenta che la regolarizzazione non è ammessa per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e non si dà luogo a rimborso. Interverrà successivamente un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate per definire le modalità di attuazione della norma in commento.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

Lascia un commento

Share