Nel caso di commesse di durata infrannuale la valutazione dev’essere in linea con quanto disposto dall’articolo 92, comma 6, del TUIR, ossia sulla base delle spese sostenute nell’esercizio.
Un lavoro in corso su ordinazione (o commessa) si riferisce a un contratto, di durata normalmente ultrannuale, per la realizzazione di un bene (o una combinazione di beni) o per la fornitura di beni o servizi non di serie che insieme formino un unico progetto, ovvero siano strettamente connessi o interdipendenti per ciò che riguarda la loro progettazione, tecnologia e funzione o la loro utilizzazione finale. I lavori su ordinazione sono eseguiti su ordinazione del committente secondo le specifiche tecniche da questi richieste.
Per le società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, i riferimenti normativi per la rilevazione e successiva valutazione dei lavori in corso su ordinazione sono l’art. 2426 del Codice Civile ed il principio contabile OIC 23.
L’art. 2426, comma 1 n. 11) del Codice Civile dispone che “i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza”.
Il Codice Civile riconosce la possibilità di iscrivere la commessa con il criterio della “percentuale di completamento” o con il metodo della “commessa completata”.
La società Istante fa presente che a seguito della contabilizzazione, avvenuta secondo il criterio della percentuale di completamento, intende applicare una variazione in diminuzione del reddito pari all’importo che corrisponde alla differenza tra il valore dei lavori in corso su ordinazione contabilizzati con il criterio adottato e il valore degli stessi che si sarebbe ottenuto applicando il criterio della commessa completata.
A questo riguardo, si ricorda che l’articolo 83 del TUIR, recentemente modificato dall’art. 8 del D.L. 73/2022, stabilisce che per i soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili (c.d. ”principio della derivazione rafforzata”).
Lo scopo della norma è quello di consentire ai soggetti summenzionati di fornire una rappresentazione di bilancio fondata sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma, laddove la rappresentazione contabile incida sulla qualificazione, sull’ imputazione temporale e sulla classificazione delle voci di bilancio e pertanto dei connessi componenti positivi e negativi di reddito.
La società Istante fa presente che a seguito della contabilizzazione, avvenuta secondo il criterio della percentuale di completamento, intende applicare una variazione in diminuzione del reddito pari all’importo che corrisponde alla differenza tra il valore dei lavori in corso su ordinazione contabilizzati con il criterio adottato e il valore degli stessi che si sarebbe ottenuto applicando il criterio della commessa completata.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che applicando il metodo di valutazione della percentuale di completamento (OIC 23) non si ottiene una rappresentazione contabile che incide direttamente sulla qualificazione, classificazione ed imputazione temporale dell’operazione derivante dalla commessa (e quindi sulla rilevanza dei ricavi al momento della maturazione) a differenza di quanto si avrebbe nel caso in cui si adottasse il principio contabile internazionale IAS 11.