Le modifiche più rilevanti apportate dal correttivo al codice della crisi approvato il 4 settembre scorso dal Consiglio dei ministri, in merito alla segnalazione nell’istituto della composizione negoziata, hanno riguardato le segnalazioni finalizzate all’adozione della composizione negoziata sono state estese anche dal revisore in modo da consentire l’individuazione tempestiva della crisi anche nelle srl che non hanno provveduto alla nomina del sindaco. La segnalazione, tuttavia, dovrà essere effettuata solo in circostanze di crisi ed insolvenza entro 60 giorni dalla conoscenza di tali situazioni e non nelle fasi di pre-crisi.
Le nuove segnalazioni
La modifica al primo comma dell’art. 25 octies del codice della crisi viene richiesta non solo all’organo di controllo societario (collegio sindacale, sindaco unico o consiglio di sorveglianza, comitato per il controllo sulla gestione rispettivamente nei modelli dualistico e monistico) ma anche al revisore di segnalare per iscritto all’organo gestorio (a riguardo inattivo), la sussistenza dei presupposti per l’istanza di accesso alla composizione negoziata (o l’utilizzo di altro strumento di regolazione della crisi).
L’organo di controllo o il revisore, dovranno effettuare la segnalazione nell’esercizio delle rispettive funzioni (controllo societario gestionale il primo, revisione legale dei conti il secondo).
Il testo definitivo della norma, quindi non accoglie le obiezioni sollevate da Assirevi che, in un proprio documento (osservazioni e proposte di modifica Assirevi in merito all’atto del Governo n. 178) chiedeva di equiparare all’alert all’organo amministrativo la relazione emessa dal soggetto incaricato della revisione legale che contenesse un giudizio negativo al bilancio, o una dichiarazione di esprimere un giudizio o che presenti rilievi o richiami di informativa, relativi a incertezze significative sulla continuità aziendale.
Ne deriva che la segnalazione all’organo amministrativo, sia da parte dell’organo di controllo che da parte del revisore dovrà avvenire durante l’esercizio quando gli stessi, ne ravvisino i presupposti, in relazione alle relative sfere di controllo.
La segnalazione è in ogni caso considerata tempestiva, si legge nel nuovo testo “se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), da parte dell’organo di controllo o di revisione”.
Oggetto di segnalazione sarà la sussistenza di uno stato di crisi o di insolvenza e non l’esistenza di meri segnali di difficoltà (o di pre-crisi), al fine di evitare, si legge nella relazione, segnalazioni non utili, effettuate dall’organo di controllo per esclusivi fini di autotutela.
Più chiara nel nuovo testo anche la deresponsabilizzazione derivante dalla tempestiva segnalazione all’organo amministrativo da parte dell’organo di controllo e del revisore che, secondo il nuovo testo sono valutate ai fini dell’attenuazione o esclusione della responsabilità (il vecchio testo evidenziava sono una mera valutazione ai fini della responsabilità) prevista dall’articolo 2407 del codice civile (per i sindaci) o dall’articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (per i revisori).
Perché l’estensione al revisore
Viene modificata anche la rubrica del novellato art. 25-octies la quale diventa “Segnalazione dell’organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale”.
Le motivazioni per l’estensione della segnalazione al revisore sono espresse anche nella relazione ministeriale, nella quale si chiarisce che l’inserimento del soggetto incaricato della revisione legale dei conti consente di garantire la segnalazione tempestiva della crisi per le S.r.l. che hanno optato, ai sensi dell’articolo 2477, comma 2, del codice civile, per la nomina del revisore quale organo di controllo. Tralasciando l’imprecisione contenuta nella relazione (il revisore non è un organo societario), l’obiettivo del legislatore è evidentemente quello di allertare gli amministratori, sull’opportunità di richiedere la composizione negoziata anche nelle srl prive di organo di controllo.