Gli amministratori possono incorrere in responsabilità di natura civile, penale ed amministrativa.

Responsabilità civile

Il parametro generale di valutazione dell’operato degli amministratori è la “diligenza professionale” (riferimento all’art. 1176 c.c.). L’operato degli amministratori viene valutato non sulla base del risultato positivo o negativo delle scelte di gestione, ma del loro comportamento al momento dell’assunzione delle scelte. Gli amministratori devono inoltre rispettare una serie di doveri specifici previsti dalla legge come, ad esempio, la tenuta della contabilità, le formalità pubblicitarie relative agli atti sociali, il rispetto delle regole a tutela dell’integrità patrimoniale della società,  ecc., oltre a quelli eventualmente posti a loro carico dal mandato. In alcuni casi possono essere chiamati a rispondere, in via solidale con gli amministratori, anche i soci, i sindaci e il revisore.

Le azioni di responsabilità che possono essere promosse nei confronti degli amministratori:

Promotori Presupposti Finalità
AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITÀ Promossa dal singolo socio e approvata con delibera della società (il socio deve essere titolare del 10% del capitale o di diversa percentuale prevista dall’atto costitutivo) Danni derivanti dall’inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge e dall’atto costitutivo ed erosione del patrimonio sociale L’eventuale somma a titolo di risarcimento è destinata alla società per reintegrare il patrimonio sociale e non al singolo socio che ha promosso l’azione (a questo spetta il rimborso delle spese sostenute)
AZIONE DI RESPONSABILITÀ DEI SOCI O DEI TERZI Soci o soggetti terzi Danni che sono stati causati direttamente ai soci o ai terzi da atti dolosi o colposi degli amministratori Risarcimento del danno
AZIONE DI RESPONSABILITÀ DEI CREDITORI SOCIALI Creditori sociali

Curatore fallimentare (in caso di società fallita)

Inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale e della conseguente sua insufficienza al soddisfacimento dei creditori È un’azione volta ad ottenere dagli amministratori, a titolo di risarcimento, l’equivalente della prestazione che la società, per loro colpa, non è in grado di adempiere
Parte della giurisprudenza e della dottrina esclude la possibilità per i creditori sociali di agire contro gli amministratori

Responsabilità penale

La responsabilità penale è sempre in capo all’amministratore e mai alla società, la quale però può incorrere in responsabilità amministrativa per alcuni specifici reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che ricoprono all’interno determinate funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione. Alcuni reati previsti dal codice civile sono:

  • False comunicazioni sociali (esposizione nel bilancio di fatti materialmente non rispondenti al vero, omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge);
  • Impedito controllo (omissione di documenti o atti che impediscono od ostacolano lo svolgimento dell’attività di controllo dei soci o dei revisori).

I reati invece previsti da leggi speciali possono essere:

  • Reati concorsuali (che emergono nel corso di procedure concorsuali, es. bancarotta);
  • Reati che emergono da violazioni di norme tributarie, sulla sicurezza dei lavoratori, sull’ambiente, sul diritto d’autore, ecc..

Sono punibili gli amministratori formalmente investiti della carica, ma anche quelli equiparati, cioè coloro che, a prescindere da un’investitura formale, svolgono le stesse funzioni o che esercitano i poteri tipici delle cariche in modo continuativo e significativo.

Responsabilità amministrativa

Gli amministratori ed, in alcuni casi, anche la società sono soggetti ad alcuni obblighi previsti dalla legge le cui violazioni sono punite con sanzioni amministrative. Alcune fattispecie possono essere:

  • Impedito controllo senza danno ai soci, cioè quando gli amministratori occultano documenti, impediscono o ostacolano lo svolgimento dell’attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali;
  • Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese;
  • Omessa convocazione dell’assemblea nei casi previsti dalla legge e dall’atto costitutivo;
  • Tardiva comunicazione al registro imprese delle variazioni del libro soci (per esempio per cessione di quote). In questi casi la sanzione colpisce i soggetti che per legge sono obbligati ad eseguire tali incombenza, quindi gli amministratori.

Sono sanzioni amministrative anche quelle relative a violazioni tributarie. Tali sanzioni, però, sono poste a carico direttamente della società.

Esonero da responsabilità

Gli amministratori possono essere esonerati dalla responsabilità quando:

  • Dimostrano di essere esenti da colpa;
  • Essendo venuti a conoscenza di un atto potenzialmente dannoso che gli altri amministratori stavano per compiere, hanno fatto constatare il proprio dissenso verso l’operazione.

Analizzando i diversi modelli di amministrazione, si ha esonero della responsabilità:

Amministratore unico

Organo di amministrazione plurimo (CdA)

Se ha assunto le scelte nel rispetto delle cautele e regole di comportamento tipiche dell’avveduto amministratore. Se il dissenso del singolo amministratore non è stato verbalizzato, deve risultare da comunicazioni effettuate attraverso mezzi che garantiscano la certezza della data (fax, raccomandata, email)

 

Amministrazione disgiunta

Amministrazione congiunta

Se il singolo amministratore ha esercitato  preventivamente il diritto di opposizione al compimento dell’operazione Se ha impedito l’operazione opponendo il veto

La legge prevede la responsabilità solidale degli amministratori nei confronti della società. Ne consegue che, nel caso in cui il CdA abbia attribuito deleghe ai propri membri, gli amministratori deleganti sono solidalmente responsabili qualora, venuti a conoscenza dei fatti, non abbiano fatto quanto possibile per impedirne il compimento. In caso di delega, all’atto dell’attribuzione è opportuno specificare l’esonero della responsabilità per gli altri amministratori.

Facciamo notare che la legge prevede esplicitamente che l’approvazione del bilancio da parte dei soci non implica la liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale (comma 8 art. 2476 c.c.).

Studio Frisacco resta a disposizione per ulteriori e migliori chiarimenti.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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