La legge 232/2016 ha introdotto sul nostro ordinamento la nuova flat tax, un regime opzionale per le imprese Irpef. Con effetto dallo scorso 1 gennaio 2017, il nuovo articolo 55-bis del Tuir prevede un regime di tassazione separata con aliquota pari al 24 per cento degli utili delle imprese Irpef in contabilità ordinaria: gli utili che saranno poi distribuiti ai soci verranno tassati nel modello Unico, e la società potrà sottrarre il relativo importo dall’imponibile.
Cosa succede passando alla flat tax
Stando a quanto sopra anticipato, la nuova imposta “flat” permette pertanto alle società di persone contraddistinte da elevati utili d’esercizio di poterli trattenere in azienda riducendo il carico fiscale, senza dover ricorrere a una trasformazione societaria. L’obiettivo del legislatore sembra dunque essere quello di allineare la nuova imposta sul reddito di impresa (Iri) al tax rate delle imprese Irpef che hanno la forma giuridica delle Srl, andando ad assoggettare ad aliquota proporzionale, pari a quella dell’Ires (24%), gli utili che vengono mantenuti in società.
Come calcolare la base imponibile
Per le società che opteranno per l’applicazione opzionale della nuova Iri, il calcolo dell’imponibile dovrà essere effettuato partendo dal risultato di conto economico ed apportando le variazioni previste dal Tuir per le imprese Irpef. Ne consegue che dal reddito di impresa si dedurranno le somme che vengono erogate ai soci per gli utili o le riserve di utili, ed entro il limite della sommatoria degli imponibili Iri dell’anno e degli esercizi precedenti, al netto delle perdite riportabili a nuovo. Nel periodo di validità dell’opzione, le perdite di esercizi precedenti si sottraggono dall’imponibile senza limiti temporali o di importo.
Come vengono tassate le somme prelevate
Le somme che vengono prelevate e dedotte contestualmente dalla società, andranno a concorrere il reddito dei soci per il loro intero ammontare. Da quanto appena affermato ne deriva la necessità di procedere ad una attenta valutazione: se infatti l’impresa che opta per l’Iri pagherà il 24% sul reddito come conteggiato al netto degli utili distribuiti ai soci, è anche vero che i soci sconteranno l’Irpef progressiva (e le conseguenti addizionali locali) sulle somme incassate. Nelle imprese ordinarie, invece, i soci applicano l’Irpef progressiva sull’intero reddito lordo della società a prescindere dalla quota che viene loro distribuita.
I vantaggi della nuova Iri
A questo punto, si può altresì sintetizzare ricordando come il principale vantaggio che deriva dall’adozione del regime Iri (che, ricordiamo, è consentito solamente a imprese in contabilità ordinaria) è relativo al differenziale di percentuale tra la flat tax del 24% e l’aliquota marginale dei soci applicata alla quota parte di reddito non distribuito. La convenienza sembra pertanto essere per lo più limitata alle imprese e le società di persone che hanno la capacità di realizzare utili di importo rilevante e che sistematicamente destinano una quota significativa di essi all’autofinanziamento aziendale.

Studio Frisacco resta a disposizione per ulteriori e migliori chiarimenti.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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