La disciplina Iva delle cessioni dei beni usati (al di fuori dei regimi speciali) dipende dalla detrazione dell’imposta che è stata operata all’atto dell’acquisto del bene.
Sono due le disposizioni nell’ambito del D.P.R. 633/1972 che dettano la disciplina Iva delle operazioni di cessione di beni con Iva non detratta (totalmente o parzialmente) all’atto dell’acquisto:
– la prima è contenuta nell’articolo 10, comma 1, n.27-quinquies secondo cui sono operazioni esenti “le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2”;
– la seconda è riportata nell’articolo 13, comma 5, D.P.R. 633/1972 e prevede che “per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell’articolo 19-bis.1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l’importo determinato ai sensi dei commi precedenti”.
L’articolo 10, comma 1, n. 27-quinquies, D.P.R. 633/1972 prevede l’esenzione Iva per le cessioni di beni (e non servizi) sotto la condizione che l’imposta all’atto dell’acquisto non sia stata detratta totalmente ai sensi:
– dell’articolo 19 D.P.R. 633/1972, ad esempio per motivi di mancata inerenza dell’acquisto rispetto all’attività esercitata, oppure a seguito di un’afferenza diretta con un’operazione attiva che non conferisce il diritto alla detrazione;
– dell’articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972. In questo caso l’indetraibilità è dovuta a cause di carattere oggettivo quali ad esempio l’acquisto di un aereomobile da parte di una società che svolge attività immobiliare (articolo 19-bis1, comma 1, lett.a, D.P.R. 633/1972);
dell’articolo 19-bis2 D.P.R. 633/1972. Questa ipotesi prevede l’indetraibilità dell’Iva a seguito di rettifica della detrazione; ciò può accadere, ad esempio, quando i beni acquistati vengono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata.
Quando, invece, la detrazione dell’imposta è parziale, si applica l’articolo 13, comma 5, D.P.R. 633/1972, il quale prevede che qualora, all’atto dell’acquisto del bene, il diritto alla detrazione sia stato parzialmente limitato ai sensi dell’articolo 19-bis2 D.P.R. 633/1972 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile dell’operazione di cessione è proporzionale all’Iva detratta all’atto dell’acquisto.
Questa disposizione è particolarmente applicata nell’ambito delle cessioni delle autovetture. Nella seguente tabella viene riportato il trattamento Iva delle cessioni di autoveicoli usati.
DATA ACQUISTO | DETRAZIONE IVA ALL’ACQUISTO | REGIME IVA CESSIONE |
veicoli acquistati fino al 31 dicembre 2000 | indetraibile al 100% | esente ex articolo 10, comma 1, n. 27-quinquies D.P.R. 633/1972 |
veicoli acquistati nel periodo 1° gennaio 2001 – 31 dicembre 2005 | detraibile al 10% | base imponibile pari al 10% del corrispettivo |
veicoli acquistati nel periodo 1° gennaio 2006 – 13 settembre 2006 | detraibile in base all’inerenza | base imponibile pari alla percentuale di inerenza |
veicoli acquistati nel periodo 14 settembre 2006 – 27 giugno 2007 | detraibile al 15% | base imponibile pari al 15% del corrispettivo |
veicoli acquistati dal 28 giugno 2007 | detraibile al 40% | base imponibile pari al 40% del corrispettivo |
Nell’ambito dell’applicazione della disposizione contenuta nell’articolo 13, comma 5, D.P.R. 633/1972, la liquidazione della base imponibile non desta particolari problemi quando il corrispettivo è determinato Iva esclusa, mentre il calcolo è più complesso quando l’acquirente è un privato e in tale caso capita soventemente che il prezzo venga contrattato Iva inclusa.
In quest’ultima ipotesi si rende necessario scomputare l’imposta utilizzando un coefficiente pari a 1,088.
Si pensi ad una società che nel 2016 ha acquistato un’autovettura nuova per un importo pari a 18.000 euro più Iva. All’atto dell’acquisto la società ha detratto il 40% dell’imposta.
Nel mese di marzo 2022 la società cede l’autovettura ad un privato concordando un prezzo di 11.000 euro Iva inclusa.
Le voci che compongono la fattura di cessione si determinano nel seguente modo:
– la base imponibile da assoggettare ad imposta sarà pari a 4.044,12 euro (11.000 / 1,088 x 40%) dove: 11.000 euro è il prezzo concordato comprensivo dell’Iva, 1,088 è il coefficiente fisso e 40% è la percentuale di imposta ammessa in detrazione all’atto dell’acquisto;
– la base imponibile come sopra determinata viene assoggettata ad imposta sul valore aggiunto, la quale verrà liquidata in 889,71 euro (4.044,12 x 22%);
– la parte di corrispettivo fuori dal campo di applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 13, comma 5, D.P.R. 633/1972 sarà pari a 6.066,17 euro (11.0000 / 1,088 x 60%) dove: 11.000 euro rappresenta il prezzo concordato comprensivo dell’Iva, 1,088 è il coefficiente fisso e 60% è la percentuale di imposta non ammessa in detrazione all’atto dell’acquisto.
Restiamo a disposizione per chiarimenti ed assistenza.
Cordiali saluti,
Studio Frisacco