La norma di riferimento è l’articolo 109, comma 5, del Tuir, secondo cui “le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi (…) sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”.

Si ha inerenza quando si configura una correlazione fra onere sostenuto e attività produttiva di reddito imponibile. L’Amministrazione finanziaria con la C.M. 30/9/944 del 7 luglio 1983 ha precisato che “il concetto di inerenza non è legato ai ricavi dell’impresa, ma all’attività, nel senso che si considerano deducibili anche costi e oneri sostenuti in proiezione futura, quali le spese a fini promozionali e comunque quelle dalle quali possono derivare ricavi in tempi successivi”.

E’ stato chiarito che sono inerenti all’attività d’impresa e, quindi, sono deducibili le spese sostenute per i servizi di revisione e certificazione resi da società di revisione autorizzate ai sensi della L. 1966/1939, tanto nel caso di revisione volontaria, quanto nel caso di revisione imposta dalla legge.

Sul tema, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8818/1995, ha precisato che la deducibilità dei costi e degli oneri è sempre condizionata ad una stretta inerenza degli stessi con l’attività svolta, nel senso che questi devono essere funzionali alla formazione del reddito. Una spesa è quindi deducibile solo quando è strettamente collegata all’attività dell’impresa (dello stesso parere anche la sentenza della Corte di cassazione n. 7071/2000).

Sempre in passato, la sentenza della Corte di Cassazione n. 6502/2000 ha stabilito che l’articolo 109 del Tuir àncora “la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, diversi dagli interessi passivi, al riferimento di tali spese … all’attività di impresa in senso ampio, il cui ambito di operatività deve necessariamente essere valutato in rapporto a tutte le attività indicate nell’oggetto sociale e in vista delle quali la società è stata costituita e al cui esercizio i soci sono tenuti a concorrere”.

Tale posizione, peraltro, è stata avvallata nell’approfondimento Assonime n. 6/2009 dal quale si apprende che “un costo è inerente e concorre a formare reddito l’imponibile non in presenza di un legame specifico con i ricavi, ma in virtù di un’afferenza generica all’attività d’impresa. L’inerenza, infatti, è una relazione tra l’onere e l’impresa nel senso che il costo è fiscalmente rilevante ove sussista una correlazione con una attività potenzialmente idonea a produrre ricavi imponibili”.

Più di recente, nella sentenza delle Corte di Cassazione n. 23551/2012, è stato evidenziato come, “in tema di imposte sui redditi affinché un costo sostenuto dall’imprenditore sia fiscalmente deducibile dal reddito d’impresa non è necessario che esso sia stato sostenuto per ottenere una ben precisa e determinata componente attiva di quel reddito, ma è sufficiente che esso sia correlato in senso ampio all’impresa in quanto tale, e cioè sia stato sostenuto al fine di svolgere una attività potenzialmente idonea a produrre utili” (nello stesso senso anche la sentenza della Cassazione n. 10319/2015).

Tale principio si ritrova anche nella sentenza della Corte di Cassazione n. 21184/2014, la quale afferma che “l’inerenza è una relazione tra due concetti, la spesa e l’impresa, che implica un accostamento concettuale tra due circostanze per cui il costo assume rilevanza ai fini della quantificazione della base imponibile, non tanto per la sua esplicita e diretta connessione ad una precisa componente di reddito, bensì in virtù della sua correlazione con una attività potenzialmente idonea a produrre utili”.

Pare quindi ormai pacifico il principio secondo cui rileva non già la diretta afferenza della spesa a un componente positivo di reddito, bensì il collegamento di questa con l’attività dell’impresa intesa nel suo complesso.

Studio Frisacco resta a disposizione per ulteriori e migliori chiarimenti.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

2 commenti a “Il requisito principale per dedurre un costo: l’inerenza”
    1. Buonasera Roberto,
      si, è necessario che un Revisore Legale “vidimi i registri” e “certifichi la rendicontazione delle spese”.
      Siamo a Sua disposizione con una tariffa agevolata. Le ho scritto un messaggio in privato.
      Cordiali saluti,
      Matteo Frisacco

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