Le ritenute a titolo di acconto che i “sostituti di imposta” hanno l’obbligo di effettuare sui redditi corrisposti a talune categorie di persone fisiche percipienti (cosiddetti “sostituìti”), tra i quali i professionisti, i rappresentanti, o i dipendenti, devono essere versate entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento. A tale regola esiste un’eccezione, nata con lo scopo di semplificare gli obblighi di quei sostituti di imposta definiti in gergo “minimi”, ossia il cui volume di ritenute effettuate nell’anno solare è abbastanza esiguo.
In base all’articolo 2 del DPR n. 445/1997, come modificato dall’articolo 3 comma 2 del DPR 14/10/99, n. 542, i sostituti di imposta che nell’anno erogano esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute d’acconto per un importo complessivo non superiore a € 1.032,91 (pari a 2 milioni di lire) effettuano i versamenti delle ritenute operate distintamente per ciascun periodo di imposta entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.
Qualora nel corso del periodo di imposta venga superato anche uno dei limiti suindicati (numero dei percettori di reddito di lavoro autonomo, e limite quantitativo dell’importo complessivo delle ritenute effettuate ), il sostituto di imposta è tenuto, a partire dalla prima scadenza utile, ad effettuare i versamenti nei termini ordinari previsti dal DPR n. 602/73 La norma impone alcune notazioni.
In particolare :
- non si fa alcuna distinzione in base al soggetto che effettua la ritenuta, e quindi la norma si applica al sostituto di imposta in generale, sia che esso sia persona fisica, sia società, sia altro;
- le ritenute oggetto della semplificazione sono solo quelle effettuate a redditi di lavoro autonomo, di cui all’articolo 25 del DPR n. 600/73, ad esclusione quindi degli altri tipi di ritenute quali quelle per lavoro dipendente, provvigioni, ecc.;
- non occorre solamente fare attenzione al numero dei percettori dei compensi di lavoro autonomo, ma occorre anche avere riguardo al fatto che essi siano i soli soggetti a cui è stata effettuata la ritenuta nel periodo di imposta.
È il caso di rilevare come la dilazione gratuita permessa dalla norma consenta di ritardare il versamento fino a più di un anno: si pensi al caso in cui un compenso venga pagato, ad esempio, nel mese di gennaio; poichè la relativa ritenuta dovrà, essere pagata entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi (attualmente il 3o giugno) dell’anno successivo, e non entro il 16 febbraio, la dilazione sarà pari a sedici mesi.
Nel caso in cui invece gli stessi soggetti corrispondessero nello stesso anno anche dei redditi di lavoro dipendente, o delle provvigioni, si avrà che tutte le ritenute (e quindi anche quelle dell’avvocato e del commercialista, potenzialmente rinviabili) dovranno essere versate nei termini ordinari.
La norma in commento ha carattere opzionale, e non è quindi obbligatoria. L’eventuale scelta deve essere indicata nella dichiarazione relativa al periodo di imposta nel corso del quale essa è stata effettuata.
Il codice tributo per il versamento della ritenuta nei termini più ampi permessi è comunque sempre il 1040. Il periodo di riferimento è invece quello dell’anno di effettuazione, ossia quello di pagamento del compenso.
La semplificazione non esonera i sostituti di imposta dalla presentazione del Mod. 770, che dovrà essere compilato avendo cura di inserire al campo “note” di cui al quadro ST (relativo ai versamenti), il codice apposito (“A”) che indica che il versamento è stato effettuato avvalendosi appunto della semplificazione in esame.
Studio Frisacco resta a disposizione per ulteriori e migliori chiarimenti.