Al fine di incentivare gli investimenti nell’economia reale, in Italia costituita prevalentemente dalle attività di piccole e medie aziende, duramente colpite dalle conseguenze della pandemia del virus COVID-19, con il cd. Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) sono stati introdotti i PIR alternativi come strumenti di investimento a diposizione dei risparmiatori accompagnati da importanti incentivi fiscali.
Questi piani di risparmio alternativi si aggiungono ai PIR ordinari già introdotti con la Legge di Bilancio 2017 e si rivolgono in particolare ad investitori “private” che possono disporre di una propensione al rischio più articolata e un approccio più paziente circa i tempi di ritorno dell’investimento dovendo avere due caratteristiche salienti: un patrimonio adeguato per garantire la giusta diversificazione dell’investimento complessivo e una adeguata conoscenza finanziaria per comprendere le caratteristiche del prodotto in termini di rischi e di illiquidità.
Si spiegano così gli specifici vincoli di composizione e limiti quantitativi imposti dalla normativa oltre ai generosi benefici fiscali accordati se gli investimenti sono detenuti per un periodo di almeno 5 anni : l’esenzione totale dalla tassazione dei redditi (redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria derivanti dagli investimenti nei PIR) e l’esenzione dall’imposta di successione.
Quanto alla composizione degli investimenti sottoscrivibili, vi possono essere non solo quote rappresentative del capitale di rischio di PMI italiane non quotate nei listini principali della Borsa Italiana ma anche quote di presiti e finanziamenti a favore delle imprese stesse (capitale di debito ad es. “minibond”). In particolare relativamente alle SRL, possono rientrare anche le quote sociali che non sono state oggetto di offerta al pubblico (mentre nel PIR “tradizionale” si possono considerare soltanto quote di SRL offerte al pubblico di norma attraverso piattaforme di equity crowdfunding).
Un altro aspetto interessante risiede nel fatto che qualora siano apportate le partecipazioni detenute in una start up innovativa o in una PMI innovativa è possibile cumulare i benefici fiscali previsti per il PIR, con la detrazione fiscale che compete a favore dell’investitore in queste società, iscritte nella apposita sezione del Registro delle Imprese dedicata alle imprese innovative.
L’ammontare infine dell’investimento che può fruire delle agevolazioni fiscali sale a € 300.000 all’anno, per cinque anni, quindi raggiungendo in totale 1,5 milioni di euro per ogni piano.
Il PIR Alternativo può essere offerto al sottoscrittore attraverso la stipula di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, oppure con la sottoscrizione di OICR aperti, tramite FIA, quali, Eltif, fondi di Private Equity, fondi di Private Debt e fondi di credito. Inoltre attraverso l’apertura di un rapporto di gestione del portafoglio con un intermediario finanziario abilitato, esercitando l’opzione per l’applicazione del regime del c.d. “risparmio amministrato”, ovvero attraverso un rapporto di custodia o di amministrazione anche tramite società fiduciaria, esercitando parimenti la medesima opzione.
Inoltre con l’utilizzo di un semplice mandato fiduciario è possibile personalizzare e costruire il proprio PIR alternativo andando a selezionare gli strumenti finanziari inseriti e delegando la fiduciaria a verificare l’osservanza dei requisiti richiesti e i relativi adempimenti fiscali.
Restiamo a disposizione per chiarimenti ed assistenza.
Studio Frisacco